Alcuni titoli di studio sono già di per se abilitanti all’insegnamento e permettono, già senza aver superato alcun concorso, di accedere al mondo della scuola come insegnante supplente esercitando l’esercizio della professione e l’insegnamento nella scuola elementare (Concorso scuola 2012: Codacons class action per non abilitati). Vediamo nello specifico quali sono questi titoli di studio. Il diploma di maturità, o titolo di studio, conseguito nei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale e istituto magistrale, che permettono rispettivamente l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, iniziati prima dell’anno scolastico 1997-1998, e comunque portati a termine entro l’anno scolastico 2001-2002, mantengono il loro valore legale, quindi consentono la partecipazione ai concorsi abilitanti e ai concorsi per titoli ed esami per posti di insegnanti nella scuola materna e nella scuola elementare.
Abilitazione permanente all’insegnamento
Nello stesso articolo, comma 1 si legge “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che e esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali.” Quindi secondo il decreto legislativo il diploma ottenuto presso l’istituto tecnico e presso l’istituto magistrale abilitano alla professione e all’insegnamento, anche senza aver superato il concorso; quindi in teoria, al contrario di quello che viene detto coloro che sono “senza abilitazione” possono comunque partecipare al concorso il cui bando uscirà il prossimo 24 settembre (Concorso scuola 2012, requisiti e scadenza domande).