E’ sempre più diffuso il ricorso alle piante medicinali, il riferimento è ai c.d. prodotti fitoterapici.
Negli ultimi anni, le spese per tale tipo di prodotti sono cresciute di diversi punti percentuali.
Detto ciò, tale tipologia di spese può essere scaricata dalla tasse al pari delle spese sanitarie?
Ecco quello che c’è da sapere.
La detrazione per le spese sanitarie
Le spese sanitarie possono essere scaricate dalle tasse al 19%. Per la parte di spesa annua complessiva eccedente l’importo di euro 129,11.
La detrazione può essere anche rateizzata in più anni.
Rientrano tra le spese detraibili, quelle relative a (Fonte istruzioni 730/2022):
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- ecc.
Le spese per i prodotti fitoterapici. Possono essere scaricate dalla tasse?
Purtroppo le spese per prodotti fitoterapici non rientrano tra quelle detraibili. Dunque non è possibile indicarle nel 730 o nel modello Redditi.
Nello specifico, anche se venduti in farmacia e assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica, la spesa sostenuta per l’acquisto di prodotti fitoterapici non è detraibile dall’Irpef né deducibile dal reddito (Fonte fisco oggi).
In generale, la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri, pomate, eccetera, non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali viene riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 396/2008).