C’è fermento e molta attesa tra i contribuenti interessati dalla rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. Sta infatti per entrare in vigore la sanatoria 2026, con la nuova definizione agevolata delle cartelle, che prevede sconti su sanzioni, diritti di riscossione e interessi, oltre alla possibilità di pagare fino a 54 rate bimestrali.
Tuttavia, la rottamazione può rivelarsi inutile in alcuni casi. Questo perché alcune cartelle esattoriali potrebbero essere nulle e quindi non dovute. Altro che rottamazione quinquies, dunque: aderire alla sanatoria presuppone comunque l’esistenza di un debito da pagare, seppur ridotto. In presenza di nullità della cartella, invece, non si paga nulla.
Altro che rottamazione, molte cartelle esattoriali sono nulle: ecco cos’è l’oggetto
Le cartelle esattoriali sono nulle se non è specificato l’oggetto della pretesa. A stabilirlo è una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che frena le iniziative degli Enti creditori che pretendono il pagamento limitandosi a richiamare generici solleciti inviati in precedenza, senza indicare chiaramente le ragioni del debito.
L’oggetto della cartella esattoriale è infatti un elemento essenziale di trasparenza, indispensabile affinché il contribuente possa comprendere cosa deve pagare e per quale motivo. Accade spesso che vengano notificate cartelle poco chiare, che fanno riferimento a comunicazioni precedenti, magari inviate solo per interrompere la prescrizione.
Cartelle di questo tipo, se prive di un oggetto chiaramente indicato, possono essere dichiarate nulle e, di conseguenza, non devono essere pagate né inserite nella rottamazione quinquies.
Ecco cosa ha previsto l’ordinanza della Cassazione
L’onere della prova è a carico dell’Ente che pretende il pagamento. Spetta quindi all’Ente dimostrare, in sede giudiziaria, il contenuto delle comunicazioni inviate al contribuente.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 398 del 2025 va esattamente in questa direzione. Non è sufficiente dimostrare la notifica o l’invio di atti idonei a interrompere la prescrizione: l’Ente deve anche provare quale fosse l’oggetto della richiesta di pagamento, oggetto che deve essere sempre chiaramente indicato, persino nell’avviso di ricevimento.
In mancanza di tale indicazione, la comunicazione non solo può rendere nulla la cartella esattoriale, ma non ha nemmeno efficacia interruttiva della prescrizione.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il ricorrente aveva contestato una cartella relativa a crediti INPS, sostenendo l’intervenuta prescrizione. L’INPS aveva opposto l’invio di precedenti richieste di pagamento, ma tali comunicazioni non contenevano un oggetto chiaro e comprensibile. Risultato: cartella e debito annullati.
Va precisato che nulla avviene automaticamente. È sempre necessario che sia il contribuente a impugnare la cartella e a chiedere l’annullamento, eventualmente richiamando questa ordinanza come precedente giurisprudenziale utile per ottenere nuovi annullamenti di cartelle e atti analoghi.