L’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) è un sistema mediante il quale (in modo alternativo) si risolvono le controversie (come quelle inerenti ai buoni fruttiferi postali, alle estinzioni anticipate, al quinto dello stipendio, etc) che possono esserci tra i clienti e banche/intermediari in materia di operazioni e servizi finanziari e bancari. La novità del momento è che dalla giornata di ieri 1° aprile 2021 la modalità di presentazione dei ricorsi da inviare in modalità cartacea è stato modificato. Ecco maggiori informazioni in merito.

Abf: modifica presentazione ricorsi in modalità cartacea

Sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario è comparso un avviso nel quale viene annunciato che chi presenta ricorso in modalità cartacea ora potrà farlo anche mediante la pec ovvero con posta elettronica certificata.

Viene ricordato inoltre che tale tipologia di ricorso può essere fatta soltanto nei confronti di due o più intermediari, 1 intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o infine un confidi (acronimo consorzio di garanzia collettiva dei fidi).
Qualora il risparmiatore dovesse utilizzare la modalità cartacea, il modulo di ricorso potrà quindi essere inviato insieme a tutta la documentazione per posta, per pec o per fax alla segreteria tecnica competente oppure ad una delle filiali di banca d’Italia dove si potrà anche consegnare a mano, almeno in quelle aperte al pubblico. Infine la posta elettronica certificata si potrà anche usare per le comunicazioni dopo la prima.

Le decisioni dell’Abf

Le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, per chi non lo sapesse, non sono obbligatorie come quelle del giudice. Se l’intermediario, però, non le rispetta, l’inosservanza viene resa pubblica per cinque anni sul sito ufficiale dell’Abf e per sei mesi sulla pagina iniziale del sito web ufficiale dell’intermediario.
C’è inoltre da dire che il ricorso all’Arbitro non può essere fatto subito. Bisogna prima cercare di risolvere il problema inviando un reclamo scritto all’intermediario.

Se questi non risponde o se la risposta non convince, allora si può interagire con l’Arbitro. Quando infine arriva la decisione di quest’ultimo, sia il cliente che l’intermediario se non sono soddisfatti possono rivolgersi al giudice.
Potrebbe interessarti: Buoni postali: quanto costa un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e quanto bisogna attendere?
[email protected]