Non bastavano i rincari nelle tariffe delle bollette di luce e gas dovute alla guerra, si aggiungono anche le pratiche scorrette di molti distributori di energia che impongono modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali agli utenti. Non potendolo fare, perché espressamente vietato dal decreto legge cosiddetto ‘Aiuti bis’. Le associazioni dei consumatori, Arera (l’Autorità di regolazione per l’energia) e Agcom (Autorità per la garanzia nelle comunicazioni) ricevono quotidianamente molte segnalazioni di queste pratiche scorrette e il problema è che spesso l’utente viene lasciato completamente solo, non tutelato in alcun modo e da nessuno.

Arera e Agcom hanno precisato più volte, e in vari comunicati, quali sono i casi in cui una società di distribuzione può effettivamente modificare i contratti, e quando invece è espressamente vietato. Occorre dunque capire come difendersi da questo illecito.

Bollette luce e gas, la questione delle modifiche unilaterali del contratto

Le cosiddette modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali sono state espressamente vietate dall’articolo n. 3 del decreto legge ‘Aiuti bis’, dove si specifica che sono da ritenersi inefficaci tutti gli avvisi comunicati prima del 10 agosto 2022 e fino al 30 aprile 2023.

In realtà, però, visto che il codice di condotta commerciale prevede un preavviso di almeno 3 mesi, la data a partire dalla quale le comunicazioni su aumenti tariffari sono da considerarsi nulle è il 1° maggio 2022. Il problema è che questi avvisi di modifica, spesso con consistenti aumenti tariffari, sono continuati ad arrivare ben oltre quella data.

I casi in cui il gestore può modificare i contratti

Il comunicato di Arera e Agcom spiega anche, nello specifico, quando i distributori di energia possono modificare le condizioni contrattuali nelle bollette di luce e gas. Innanzitutto, quando è previsto dall’atto di stipula. Se si usufruisce di una particolare offerta a scadenza o di uno sconto, allo scadere si torna alla tariffa ‘piena’: questa modifica è ammessa, perché prevista.

Un’altra casistica riguarda le cosiddette offerte Placet, le cui condizioni sono decise dall’Autorità ma le tariffe sono predisposte dal venditore. In quest’ultimo caso, le modifiche contrattuali devono avvenire ogni 12 mesi.

Le cause di forza maggiore e il diritto di recesso per la risoluzione dei contratti

Un altro chiarimento arriva per quanto concerne invece la risoluzione unilaterale dei contratti da parte dei fornitori. Arera e Agcom spiegano che il venditore non può mai sciogliere il contratto per cause di ‘forza maggiore’ senza che vi sia stata una pronuncia giudiziale. Si tratta di una pratica che viola apertamente le regolamentazioni stabilite da Arera.

Le compagnie non possono appellarsi neanche al diritto di recesso, qualora non sia previsto specificamente dalle condizioni contrattuali. E qualora sia previsto, il recesso non può essere immediato, ma occorre un preavviso di almeno 6 mesi.

Cosa fare per difendersi da un avviso di modifica unilaterale del contratto illecito

La prima cosa da fare per difendersi da queste pratiche scorrette è prestare grande attenzione alle proprie bollette di luce e gas. Innanzitutto, occorre verificare con attenzione i propri consumi, perché gli aumenti potrebbero essere dovuti a un conguaglio o a una divergenza rispetto alle letture stimate. Dunque, il primo suggerimento è quello di fornire sempre le proprie autoletture, per evitare che vengano addebitati consumi eccedenti rispetto il consumo reale.

Bisogna poi prestare grande attenzione alle comunicazioni che arrivano da parte delle aziende distributrici di energia. Per aggirare i vincoli del decreto legge ‘Aiuti bis’, la pratica scorretta preferita dai gestori è quello di un invito al consumatore a sottoscrivere un nuovo contratto. Occorre stare attentissime a diciture come ‘condizioni aggiornate’ oppure ‘le condizioni allegate, in assenza di recesso, si intenderanno tacitamente accettate e decorreranno dalla data indicata’.

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