I libretti di risparmio postale dormienti sono quelli che non vengono movimentati da più di dieci anni di saldo superiore a 100 euro. Sono quelli che non sono sottoposti a blocchi operativi o a procedimenti che ne impediscono la movimentazione. Che fare se si possiedono e come consultare l’elenco? Ecco maggiori dettagli in merito.

Libretti di risparmio postale dormienti: cosa fare se si possiedono

I saldi dei libretti dormienti finiscono al Fondo gestito da Consap. Per evitare che ciò avvenga, però, si può consultare l’elenco di tali libretti sulla pagina ufficiale di Poste Italiane.

Essi sono ordinati in base al numero di identificazione dell’ufficio postale presso il quale c’è stata l’apertura. Il primo ovvero lo 01/01 è ad esempio Alessandria Centro. Per cercarli si può anche usare Adobe Acrobat Reader inserendo il numero identificativo dell’ufficio postale.
Che fare allora si possiede uno dei libretti di risparmio postale dormienti? Ebbene se quello che si ha figura nell’ultimo elenco pubblicato da Poste ci si deve recare presso un qualsiasi ufficio postale. Questo entro il 21 giugno 2022. Solo così si consente agli operatori di effettuare il censimento del proprio libretto. Se invece non si fa nulla entro la data appena indicata, allora Poste Italiane può procedere all’estinzione del libretto. Le somme presenti su di esso, quindi, sono devolute al Fondo gestito da Consap nelle modalità e nei tempi previsti dalla legge.

Poste Italiane comunica inoltre che i titolari dei libretti suddetti che riceveranno comunicazione di dormienza, dovranno inviare subito una comunicazione. Esattamente all’indirizzo riportato nella lettera ricevuta. In alternativa dovranno effettuare delle operazioni sul libretto entro il termine indicato nella comunicazione. Se ciò non avverrà allora il libretto verrà estinto e il denaro presente su di esso sarà trasferito al fondo su menzionato.

Il regolamento sui libretti di risparmio

Si ricorda che il regolamento in materia di depositi dormienti prevede che non siano considerati dormienti i depositi di somme di denaro e non solo.

Anche i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e i contratti di assicurazione. Per questi ultimi si fa riferimento all’articolo 2, c1, del decreto legislativo del 7 settembre 2005. Più nel dettaglio non sono considerati dormienti quei casi in cui l’assicuratore si impegna a pagare al beneficiario una rendita/capitale superiore a 100 euro ad una data prefissata nonostante non ci sia movimentazione di 10 anni dalla data di libera disponibilità dei fondi.
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