Gli assegni non trasferibili, a differenza di quelli trasferibili o “girabili” dal beneficiario, sono soggetti a dei limiti. La legge fissa i limiti di importo per gli assegni non trasferibili dai 1.000 euro in su, mentre per somme inferiori l’assegno può essere trasferibile e quindi girabile.

La legge di Stabilità per il 2016 ha stabilito altresì che il trasferimento di denaro fra soggetti diversi può avvenire fino a 2.999,99 euro senza alcuna forma di tracciabilità, mentre dai 3.000 euro in su occorre che il trasferimento sia fatto tramite mezzi tracciabili ai fini della lotta all’evasione fiscale e nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

Ciò nonostante, in trasferimento di denaro a mezzo assegni bancari è rimasto “non trasferibile” per importi superiori ai 1.000 euro. Pertanto, come in passato, gli assegni emessi per importi tali devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, mentre per quelli fino a 999,99 euro non è previsto che sia riportato il nome del beneficiario. In difetto, la banca non procederà all’incasso dell’assegno.

Assegno non trasferibili, cosa fanno le banche

Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola “non trasferibile”. Il cliente può tuttavia chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di assegni bancari in forma libera o l’emissione di assegni circolari di importo inferiore a 1.000 euro privi della clausola di non trasferibilità. Pertanto: a) la banca non emette assegni circolari in forma libera di importo superiore a 999,99 euro; b) i moduli di assegno bancario non riportanti la clausola di non trasferibilità già prestampata possono essere emessi in forma libera fino all’importo massimo di 999,99 euro. Qualora emessi per importi superiori devono riportare la dicitura “non trasferibile” e l’indicazione del nome/cognome o ragione sociale del beneficiario.