Credito al consumo giugno 2011 – Il tema della trasparenza è di grande attualità: entro il 1 giugno di quest’anno, infatti, gli intermediari finanziari, e quindi anche le società di credito al consumo, si sono dovuti adeguare alla nuova disciplina su questo tema predisposta dal decreto legislativo 141 del 2010 e dalle nuove disposizioni della Banca d’Italia.

Decreto 141 credito al consumo

La direttiva comunitaria 2008 48 ce ha infatti inteso armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito al consumo.

Il Parlamento italiano, con la legge Comunitaria 2008, ha delegato il Governo al recepimento delle disposizioni recate dalla citata direttiva. Tale delega è stata attuata con il decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale ha apportato una serie di modifiche/integrazioni alla disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario (D. Lgs 385/1993). Il decreto legislativo 141/2010 ha a sua volta demandato alle autorità creditizie l’emanazione di alcune ulteriori e specifiche norme di attuazione, contenute nel decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (in qualità di presidente del CICR) in data 3 febbraio 2011 e nelle nuove disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia  e pubblicate in data 16 febbraio 2011.

Credito al consumo nuova normativa

Normativa intermediari finanziari – Gli intermediari finanziari hanno avuto tempo fino al 1 giugno scorso per adeguarsi alla nuova disciplina. Un impatto forte, quello sancito dalle novità legislative, che regola e disciplina la valutazione della struttura dei prodotti con riferimento alla comprensibilità e ai rischi connessi, la correttezza e la trasparenza nella commercializzazione degli stessi, la formazione della rete di vendita affinchè abbia un’adeguata conoscenza delle norme regolamentari, l’attestazione per iscritto e la formale approvazione della quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela, la possibilità per il cliente di ottenere, in qualsiasi momento ed in tempi ragionevoli, il testo aggiornato del contratto qualora siano state apportate modifiche unilaterali, il rispetto degli standard di trasparenza anche quando nella commercializzazione intervengono soggetti terzi estranei all’organizzazione dell’intermediario e, in caso di offerta contestuale, accanto ad un contratto di finanziamento, di altri servizi accessori quali polizze assicurative, anche attraverso soggetti terzi, che vengano adottate altresì procedure di vendita improntate a canoni di trasparenza e correttezza.

Una normativa che ha impattato in toto l’organizzazione degli intermediari, poiché ha interessato tutti i canali distributivi utilizzati (canale diretto, indiretto e remoto) e tutte le fasi di commercializzazione (pre-contrattuale, contrattuale e post vendita con specifiche regole sull’assistenza al cliente e sulle comunicazioni periodiche e sulla parte inerente gli annunci pubblicitari). Credito al consumo Taeg – Le principali novità introdotte dal D. Lgs 141 e dalle Disposizioni attuative emanate da Banca d’Italia riguardano principalmente il concetto di Taeg, la modulistica precontrattuale, la modulistica contrattuale, il diritto di recesso, l’inadempimento del fornitore, l’estinzione anticipata, le carte di credito e l’offerta contestuale di coperture assicurative da abbinare ai prestiti diretti o indiretti. Taeg normativa – Il Taeg post normativa risulta infatti cosi calcolato: interessi + spese incasso rata + commissione finanziaria + eventuali polizze + imposta di bollo + spese comunicazioni periodiche + spese di invio carnet bollettini di pagamento in modalità prevista dal cliente + eventuali compensi ad intermediari del credito se corrisposti dal cliente + quota associativa e spese invio e/c cartaceo nel caso di carte di credito. La modulistica precontrattuale ha invece visto diminuire il numero di fogli da consegnare alla clientela, dal momento che sono stati eliminati i fogli informativi, l’avviso sulle principali norme di trasparenza e il documento di sintesi. Questa modulistica è stata cancellata a favore di un nuovo documento denominato Modulo Secci, acronimo che sta ad indicare “Standard European Consumer Credit Information”, ovvero “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”: si tratta di un modello standard emanato da Bankitalia che non sostituisce il precontratto e che è obbligatorio consegnare alla clientela unitamente alla Guida all’Arbitro Bancario Finanziario e al precontratto stesso, rimasti in vigore anche in seguito alle ultime novità apportate.

Nuova modulistica credito al consumo

Credito al consumo Secci – Per quanto riguarda la modulistica contrattuale post 1 giugno 2011, due sono le novità rilevanti: l’acquisizione dell’adesione alle coperture assicurative su documenti separati e l’introduzione del modulo Secci quale frontespizio del contratto definitivo. La modulistica contrattuale pertanto ha previsto l’inserimento di nuove clausole legate al diritto di recesso, alla risoluzione del contratto in caso di inadempienza del fornitore, al rimborso anticipato totale o parziale e nuove modalità di calcolo della penale e sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali per prodotti consumo non applicabile ai tassi di interesse. Credito al consumo diritto di recesso – Il diritto di recesso si può invece ora esercitare fino a 14 giorni dalla conclusione del contratto di finanziamento, con comunicazione inviata formalmente dal cliente secondo le modalità contrattuali previste (solitamente con raccomanda A/R); nell’arco dei 30 giorni dalla comunicazione il cliente dovrà versare al finanziatore il capitale più gli interessi maturati fino alla restituzione più l’imposta di bollo. Nel caso dell’esercizio del diritto di recesso avverrà l’estensione automatica al recesso dei servizi accessori collegati al prestito (solitamente polizze assicurative). Credito al consumo inadempimento fornitore – Uno dei punti più importanti riguarda l’inadempimento del fornitore che può avvenire nei casi di mancata consegna del bene, mancata fornitura entro i termini pattuiti o consegna del bene non idoneo all’uso. In questi casi il consumatore dovrà inviare comunicazione al fornitore di messa in mora e, se il termine di messa in mora decade senza esito (solitamente il tempo è di 15 giorni salvo diverso accordo tra consumatore e fornitore) dovrà informare il finanziatore. Gli effetti saranno la risoluzione immediata del contratto di credito, l’obbligo del finanziatore di restituire al cliente le rate già pagate e il diritto pertanto del finanziatore di chiedere al fornitore la restituzione dell’importo erogato.

L’estinzione anticipata post 1° giugno può avvenire a copertura totale o parziale del debito residuo: in tali casi la misura della penale non sarà dell’1% del capitale residuo come nel periodo ante 1 giugno, ma variabile in base alla vita residua del contratto. Carte di credito taeg – Per le carte di credito (revolving, rateali e “a opzione”) la nuova normativa impatta principalmente sulla modalità del calcolo del Taeg e sulle nuove modalità di redazione dei contratti. Un altro pilastro della normativa è l’offerta contestuale di coperture assicurative la cui vendita è subordinata a cautele e all’adozione di procedure organizzative e di controllo interno. Nell’ottica di una trasparenza totale nei confronti del cliente, si fa particolare riferimento alla natura obbligatoria/facoltativa delle coperture e all’illustrazione dei costi con/senza le suddette coperture. Un tassello fondamentale per la confrontabilità delle offerte è il fatto che, qualora le medesime siano obbligatorie (quelle necessarie per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte), il loro costo va ad incidere sul calcolo del Taeg. Credito al consumo assistenza post vendita – La fase di post vendita prevede un supporto totale da parte degli intermediari finanziari alla clientela con l’istituzione di un apposito call center per ottenere i chiarimenti adeguati, orali e personalizzati previsti dalla normativa sia per il canale diretto che remoto tramite un numero verde dedicato. Credito al consumo messaggi pubblicitari – Gli annunci pubblicitari post 1 giugno dovrebbero diventare più ricchi di informazioni per far sì che non si celi, dietro di essi, alcun lato oscuro o scarsamente trasparente. Ove non presenti i riferimenti a tassi o cifre concernenti il costo del credito, l’annuncio necessiterà l’indicazione della natura di messaggio promozionale, oltre alla modalità di messa a disposizione del modulo Secci; laddove invece gli annunci prevedono il riferimento a tassi e costi del credito devono essere riportate le seguenti voci: tan (specificando se fisso o variabile), Taeg, spese comprese nel Taeg, importo totale del credito (per il consumo, è equivalente all’importo finanziato, per le carte di credito al fido concesso), necessità o meno di sottoscrivere servizi accessori connessi, durata del contratto, importo totale dovuto (se determinabile in anticipo) e ammontare delle singole rate (se determinabile in anticipo), in aggiunta alla riproduzione di un esempio rappresentativo graficamente evidenziato. Le nuove regole si applicano anche alla pubblicità effettuata con strumenti diversi dalla stampa, con evidenti ricadute sulla diffusione degli annunci tramite radio, telefono, sms, e altri canali.