Come viene applicata l’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali? Prima di rispondere, ricordiamo che i bfp sono prodotti di investimento molto graditi agli italiani perché non hanno costi di sottoscrizione e di rimborso. Si fa però eccezione per gli oneri di natura fiscale. Sono inoltre apprezzati perché si può richiedere il rimborso del capitale investito in ogni momento. Gli interessi maturati si ricevono invece dopo un determinato periodo a seconda del titolo che si sceglierà. Infine la tassazione su di essi è agevolata al 12,50%.

Buoni fruttiferi postali: come viene applicata l’imposta di bollo

L’imposta di bollo per i buoni fruttiferi postali emessi prima del primo gennaio 2009 si calcola sul valore nominale del singolo bfp. Essa si applica dal 2012 ed è esattamente dello 0,10% per il 2012, dello 0,15% per il 2013 e dello 0,20% a partire dal 2014. L’imposta proporzionale si applica al valore nominale del singolo titolo al 31 dicembre di ogni anno e questo dall’anno 2012. Si applica poi quando si chiede il rimborso del buono fruttifero. In ogni caso c’è un contributo minimo da sostenere di 2 euro per ogni singolo titolo.
Per quanto concerne i buoni cartacei emessi prima del primo gennaio 2009, essi non si cumulano con altri prodotti finanziari. Parliamo ad esempio di deposito titoli, di fondi comuni di investimento o depositi vincolati.

Caratteristica dell’imposta di bollo sui bfp cartacei emessi dopo il 2009

L’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali cartacei emessi dopo il 2009 da Poste Italiane e su quelli dematerializzati viene calcolata sul valore nominale di tutti i titoli che hanno la stessa intestazione. Ciò però soltanto se il loro valore effettivo di rimborso (al netto degli oneri fiscali) è più alto di 5 mila euro. Come già detto prima, essa si applica dal 2012 nella misura proporzionale dello 0,10%, nel 2013 dello 0,15% fino ad arrivare allo 0,20% a partire dal 2014.

Viene calcolata al 31 dicembre ma solo se i i buoni con la stessa intestazione superano un patrimonio di 5 mila euro.

Qualora al 31 dicembre il valore di rimborso del patrimonio risulti più basso di 5 mila euro per quell’anno, l’imposta non sarà dovuta.
Si ricorda infine che nel caso i titoli siano intestati non a persone fisiche,  l’imposta massima sarà uguale a 14 mila euro dall’anno 2014 e 4.500 euro nel 2013.
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