Lo scorso 18 marzo 2021 sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate nuove decisioni riguardo la cessione del quinto/delegazione di pagamento, estinzione anticipata, rimborso oneri, riduzione costo totale del credito, assegno bancario/postale ma anche in merito ai buoni fruttiferi postali.
La parte ricorrente il ricorso era cointestataria di un titolo serie Q/P del valore di 1 milione di lire emesso nel 1987. Il problema è che al momento del rimborso ovvero dopo 30 anni, l’intermediario ha liquidato il buono con una somma più bassa alle aspettative.

L’intestatario del titolo, però, ha però fatto presente che i timbri che modificavano i tassi di rendimento nulla disponevano del periodo compreso tra il ventunesimo ed il trentesimo anno. Per tali anni, quindi, doveva trovare applicazione quanto riportato originariamente dietro al buono fruttifero postale. In data 9 giugno 2020 la parte ricorrente ha presentato reclamo ma dato che questo non è stato accolto ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Ecco come è finita la vicenda.

Controdeduzioni intermediario e decisione Collegio Torino

L’intermediario nelle sue controdeduzioni ha comunicato che in base dal Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che istituiva la serie Q, per i primi venti anni di durata del titolo erano previsti saggi di interesse espressi nella seguente misura percentuale: 8-9-10,50 ed 12%. Tali interessi prevedevano un rendimento calcolato con l’interesse annuo composto mentre dal ventunesimo al trentesimo anno il tasso di interesse era sempre del 12% ma con un rendimento calcolato sulla base dell’interesse semplice.
Con decisione numero 2755 del 4 febbraio 2021, ecco il link, il Collegio di Torino ha esaminato il titolo in oggetto della serie Q/P emesso il 9 ottobre 1987. Il buono in origine era della serie P ma riportava i timbri di variazione da P a Q e i nuovi tassi. Il problema è che questi ultimi non contenevano indicazioni per il periodo successivo al ventesimo come contestato dalla parte ricorrente.

Il Collegio ha ritenuto, quindi, che nel cliente si è ingenerato un legittimo affidamento sulla validità dei tassi riportati dietro al titolo e che tale affidamento deve essere tutelato. Per il Collegio, l’intermediario non ha agito diligentemente perché non ha inserito alcun rendimento per gli anni dal 21° al 30°. Per questo ha comunicato che dovrà procedere alla corretta liquidazione degli interessi per gli anni su indicati.
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