Lo scorso 18 settembre sono state pubblicare sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario tutta una serie di decisioni riguardanti anche i buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio una risparmiatrice ha spiegato di aver presentato ricorso perché per il titolo in suo possesso emesso il 2 agosto 1988 del valore di 1.000.000 di lire, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, ha ottenuto rendimenti più bassi rispetto a quelli riportati a tergo. Questo in riferimento agli anni dal ventunesimo al trentesimo anno.

La risparmiatrice ha inoltre evidenziato che il timbro inserito dietro al buono indicava, infatti, soltanto la rendita applicabile fino al ventesimo anno mentre non veniva chiarito nulla sull’importo bimestrale che doveva essere applicato dal 21° al 30° anno. Ecco allora le controdeduzioni dell’intermediario e la decisione del Collegio di Bari, qui il link.

Controdeduzioni intermediario per diatriba bp in oggetto

L’intermediario nelle sue controdeduzioni ha chiarito che il buono oggetto del ricorso apparteneva a tutti gli effetti alla serie Q che venne istituita il 13 giugno 1986 e sul quale fu inserito l’aggiornamento Q/P sul davanti e la tabella indicante i nuovi tassi riconosciuti per ogni scaglione temporale sul retro secondo quanto prevedeva l’articolo numero 5.

La contro parte ha spiegato poi che la tabella del DM indicava gli interessi applicabili stabilendo “un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno“. Per il Decreto, poi, non doveva essere apposto alcun timbro che contenesse le indicazioni dell’importo da corrispondere dal ventunesimo al trentesimo anno. Inoltre l’articolo 5 disponeva che sul retro il timbro dovesse contenere solo i nuovi tassi e non anche le somme espresse in valori assoluti derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Inoltre l’intermediario ha comunicato che la risparmiatrice fin dal giorno del rilascio sapeva bene che il buono apparteneva alla serie Q anche perché i timbri vengono apposti sul titolo al momento del rilascio di quest’ultimo. Tale timbro, quindi, si sovrappone totalmente alla scritta e la sostituisce per cui non è ragionevole pensare che il timbro si sostituisca a tutte le condizioni tranne un’ultima riga.

La decisione del Collegio di Bari

Il Collegio di Bari in merito al bfp oggetto della disputa ha chiarito che quelli della serie Q/P sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria oltre a quelli contraddistinti con la lettera Q i cui moduli furono forniti dal Poligrafico di Stato (titoli della precedente serie P). Proprio per questi ultimi venivano messi due timbri: una sulla parte davanti con la scritta Q/P e l’altro sulla parte di dietro con la misura dei nuovi tassi. La parte resistente, ha chiarito il Collegio, ha agito bene perché ha usato il modulo cartaceo della precedente serie P per l’emissione di quello della serie Q operando in linea con quanto previsto dal DM. Il problema, però, è che sul buono non compariva nulla a riguardo del rendimento previsto dal 21° al 30° anno e per questo l’intermediario dovrà applicare le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

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