Sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario in data 12 giugno sono state pubblicate un gruppo di decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio i ricorrenti, cointestatari di 3 bfp di cui due sottoscritti il 27 maggio 1986 serie P di 500 mila lire ed il terzo della serie Q/P di 1 milione di lire sottoscritto il 18 agosto 1986 hanno fatto reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la rivalutazione della liquidazione.

I risparmiatori chiedevano infatti che Poste Italiane rivalutasse la liquidazione effettuata nella misura di 15.415,92 euro applicando i tassi di interesse originariamente pattuiti e riportati sul retro dei titoli.

Ecco la decisione dell’Abf in merito ai 3 buoni fruttiferi postali.

Domanda non accolta per i primi 2 bfp

L’Arbitro Bancario Finanziario non ha accolto la prima domanda riguardante i 2 bfp sottoscritti il 27 maggio 1986 in quanto ha considerato legittima l’integrazione dell’originario contenuto del contratto a causa di nuove disposizioni autoritative ovvero quello racchiuse nel DM 13 giugno 1986.

Per quanto concerne il terzo buono, sottoscritto dopo l’entrata in vigore del Decreto, il Collegio ha accolto la domanda dei ricorrenti (in coerenza con il costante orientamento Arbitrale  per il quale si rimanda al Collegio di Torino 7 febbraio 2018 n.3226) che chiedevano il riconoscimento degli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal ventunesimo al trentesimo anno. Per gli anni antecedenti, invece, dovevano essere applicati per forza i nuovi tassi regolarmente apposti in conformità al Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 dietro al titolo.

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La decisione del Collegio di Palermo

La decisione del Collegio di Palermo, ecco il link, è stata in parte a favore dei risparmiatori. Come detto, la richiesta inerente ai primi due buoni non è stata accolta mentre per la terza ovvero quella inerente al titolo della serie Q/P è stato disposto che l’intermediario dovesse riconoscere ai clienti gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal ventunesimo al trentesimo anno.

Per gli anni precedenti, invece, dovevano essere applicati quelli apposti regolarmente dietro al buono in conformità con il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che aveva cambiato i tassi abbassandoli.

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