In data 28 agosto sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate delle decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Tra queste c’è la numero 9945 del 3 giugno 2020 che riguarda un titolo della serie Q/P emesso su un modulo cartaceo della serie precedente P. Su di esso erano stati apposti i timbri modificativi ma dietro c’erano soltanto i rendimenti attesi fino al ventesimo anno senza comunicare nulla per le annualità dalla ventunesima alla trentesima. Tale pratica ha quindi fatto credere al sottoscrittore che il rendimento che avrebbe avuto sarebbe stato quello prospettato nel modulo.

Proprio per questo il risparmiatore, dopo aver infruttuosamente reclamato tale circostanza, ha deciso di presentare ricorso all’Abf chiedendo la liquidazione degli importi indicati nel modulo cartaceo per il periodo su indicato per euro 4.761,36 euro. Ecco allora le controdeduzioni dell’intermediario e la decisione del Collegio di Bologna, ecco il link.

La controdeduzioni dell’intermediario in merito al Bfp Q/P oggetto della diatriba

L’intermediario ha chiesto all’Abf che il ricorso presentato venisse rigettato perché il punctum dolens della controversia era il calcolo errato degli interessi del periodo dal ventunesimo al trentesimo. In applicazione dell’articolo numero 5 del Decreto Ministeriale del 1986, infatti, Poste ha dichiarato di aver apposto il timbro che conteneva l’indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche l’importo bimestrale che doveva essere corrisposto dal 21° al 30° anno. Questo perché il sistema di calcolo restava invariato e rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto ovvero del 12%.

Il timbro collocato sul buono secondo l’intermediario sostituiva tutto quello che originariamente era stampato sul titolo nella parte di dietro. È quindi irragionevole ritenere che esso si sostituisca a tutta la scritta esistente sul retro del buono cui applicato ad eccezione dell’ultima riga.

L’intermediario asserisce poi che l’orientamento Abf che accoglie le domande di riconoscimento dei rendimenti dall’anno ventunesimo al trentesimo non tiene minimamente conto di quello che prevedeva il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 in merito alla differenza tra il valore del rimborso puntuale e il significato di tasso di interesse.

Infine il Decreto stabiliva che sul modulo della serie P venisse apposto un timbro con i nuovi tassi e non anche gli importi nuovi da rimborsare.

La decisione del Collegio di Bologna

Il Collegio di Coordinamento in merito alle controdeduzioni dell’intermediario ha precisato che l’articolo 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 (con il quale venivano modificati i tassi di interesse) imponeva agli uffici che emettevano i buoni fruttiferi postali (anche quando questi ultimi erano utilizzati su moduli che già esistevano) di indicare sul documento il differente regime al quale essi erano soggetti. Nel ricorso in questione tale pratica non è avvenuta per gli anni dal 21° al 30° per cui la domanda di ricorso è stata accolta e la parte ricorrente dovrà ricevere una liquidazione di euro 4.761,36 euro.

Potrebbe interessarti anche:  Buoni fruttiferi postali: ecco tutti i titoli prescritti dal 1° agosto 2020

[email protected]