Lo scorso 9 febbraio 2021 sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate nuove decisioni inerenti alla cessione del quinto e delegazione di pagamento, estinzione anticipata, rimborso oneri, credito ai consumatori, costo totale del credito (Taeg) ma anche ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio la parte ricorrente cointestataria con pari facoltà di rimborso di 4 buoni ha comunicato di aver ricevuto una liquidazione dei titoli inferiore a quella che si aspettava. Ma vediamo cosa è successo.

Buoni postali fruttiferi ereditati: la questione

La parte ricorrente il ricorso ha comunicato di essere cointestatario con pari facoltà di rimborso di 4 buoni che erano in origine cointestati con la madre defunta della quale era l’unico erede.

Nel dettaglio il risparmiatore era in possesso di 1 bfp della serie Q/P di 5.000.000 di lire emesso nell’anno 1989 (numero XXX105), 1 bfp della serie Q di 2.000.000 di lire emesso nell’anno 1989 (n. XXX097), 2 bfp serie Q/P del valore di 5.000.000 di lire emessi nell’anno 1988 (numeri XXX.090 e XXX.083) originariamente della serie O divenuta poi P e infine Q/P. Il risparmiatore ha presentato ricorso perché l’intermediario ha liquidato i titoli per una somma inferiore a quella dovuta per gli anni tra il ventunesimo ed il trentesimo. Ha chiesto, quindi, per questi ultimi anni la corresponsione della differenza tra quanto liquidato in sede di rimborso e quanto previsto applicando i rendimenti a tergo.

La resistenza dell’intermediario: perché

Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario ha sottolineato che il ricorso presentato è irricevibile perché  con l’apposizione dei timbri, i moduli della serie P risultano giuridicamente a tutti gli effetti titoli della nuova serie Q. Lo stesso ha comunicato inoltre di aver operato in modo corretto avendo applicato i rendimenti in conformità con i tassi di interesse applicabili stabiliti dal Ministero del tesoro con DM del 13 giugno 1986.

La decisione del Collegio di Torino sui buoni postali oggetto del ricorso

Nella decisione numero 23009 del 17 dicembre 2020, ecco il link, il Collegio di Torino ha affermato di aver esaminato i 4 titoli oggetto del ricorso e di aver accolto la domanda di riconoscimento dei rendimenti originari per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno solo per i titoli XXX.

105, XXX.090 e n. XXX.083. Non ha invece accolto la domanda per il buono Q in quanto quest’ultimo numero XXX.097 è stato emesso dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 su supporto cartaceo della serie Q. Ha disposto quindi i rimborsi per i tre titoli su indicati degli interessi indicati dietro la tabella del titolo per gli anni dal 21° al 30°.

Nonostante le decisioni favorevoli dell’Arbitro Bancario Finanziario, però, in questi mesi c’è inadempienza dell’intermediario. A questo link si troverà la lista dei soggetti inadempienti ovvero quelli che non hanno rispettato le decisioni. Quando subentra tale situazione al risparmiatore non resta che attivare di nuovo un’azione giudiziaria.

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