Grazie all’associazione Confconsumatori una giovane risparmiatrice è riuscita a ricevere quanto richiesto a seguito di una diatriba con Poste Italiane. Il problema è che la società sosteneva che il buono fruttifero postale in suo possesso della serie AA3 che la donna si era recata a riscuotere era prescritto.

Le neomaggiorenne, però, era convinta di un errore da parte di Poste Italiane per cui si è rivolta alla nota Associazione e all’Arbitro Bancario Finanziario che le ha dato ragione. Ma vediamo cos’è successo e perché è arrivata una sentenza favorevole.

La storia dei buoni fruttiferi postali AA3

Tutto comincia nel 2002 quando una risparmiatrice acquistò per la nascita della nipote avvenuta un anno prima un bfp della serie AA3 del valore di 500 euro come regalo da riscuotere al diciottesimo anno di età. Raggiunto tale traguardo a luglio del 2019, quindi, la ragazza si era recata alle Poste per riscuoterlo senza però riuscirci perché l’impiegato le comuicò che tale buono si era prescritto a gennaio del 2019.

La Confconsumatori comunica però che un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2001 disponeva che i buoni appartenenti alla serie AA3 come quelli emessi nei primi anni del 2000 fossero liquidati in linea capitale ed interessi (ecco il link) alla fine del 7° anno successivo a quello dell’emissione.

Il buono era stato emesso il 10 gennaio 2002 per cui il termine del 7° anno successivo a quello di sottoscrizione ovvero il periodo utile nel quale la risparmiatrice poteva riscuoterlo era dal 31 dicembre 2009. Da tale data in poi decorreva la prescrizione decennale per cui tale titolo sarebbe scaduto senza più possibilità di riscossione il 31 dicembre 2019.

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La vittoria della Confconsumatori

La risparmiatrice ha deciso di rivolgersi quindi alla Confconsumatori Sicilia per inoltrare alle Poste il reclamo utile per interrompere la prescrizione.

Visto il silenzio da parte della società, quindi, ci si è rivolti all’Arbitro Bancario Finanziario. Quello del Collegio di Palermo di recente ha quindi accolto il ricorso sulla base del Decreto su indicato ovvero quello del 17 dicembre 2001 disponendo che alla giovane donna  venisse rimborsato il buono.

Maurizio Mariani, l’avvocato che si è occupato della pratica e Carmelo Calì, il presidente della Confconsumatori Sicilia hanno comunicato che l’ABF rappresenta davvero uno strumento economico nonché veloce per i piccoli risparmiatori che hanno problemi relativi ai bfp.

In questi giorni, poi, i due aggiungono che sono state molte le decisioni dei diversi Collegi dell’ABF a favore dei risparmiatori che nella seconda metà degli anni ottanta avevano acquistato titoli della serie Q/P. Secondo le sentenze, infatti, se il timbro dietro al bfp all’atto dell’emissione non indicava i nuovi tassi degli ultimi 10 anni allora al risparmiatore per tale periodo spettavano gli interessi riportati dietro ad esso che sicuramente erano più alti di quelli fissati dal DM del 13 giugno 1986.

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