In data 11 settembre sono state  pubblicate delle nuove decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Il caso in questione riguarda un risparmiatore di un buono della serie Q/P datato 25 gennaio 1989 della cifra di lire 2.000.000 che all’atto del rimborso riceveva un importo più basso rispetto alla tabella indicata nel retro del titolo. Il risparmiatore ha quindi effettuato reclamo il 23 ottobre 2019 senza ottenere nessuna risposta per cui ha deciso di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.

Le controdeduzioni dell’intermediario

Il risparmiatore che ha effettuato reclamo all’Abf ha chiesto la liquidazione dell’importo corrispondente alla differenza tra la somma riconosciuta al momento dell’incasso ed il valore ricavabile da dietro al buono per gli anni dal ventunesimo al trentesimo. L’intermediario ha però eccepito che al momento dell’emissione del titolo (in contestazione) erano stati utilizzati dall’ufficio collocatore (come previsto dalle disposizioni dell’epoca) dei moduli cartacei che appartenevano alla serie P. Su di essi: davanti era stata apposta la lettera corretta di appartenenza “Q/P” mentre dietro in modo univoco e chiaro il timbro dei rendimenti che corrispondevano alla serie sottoscritta.

La parte resistente ha inoltre eccepito che l’articolo numero 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 (che ha istituito la serie Q) ha disposto che sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria anche i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986. Per essi erano stati apposti dagli uffici postali due timbri: uno davanti con la dicitura Q/P e l’altro sul retro recante la misura dei nuovi tassi. Il DM ha poi stabilito i tassi di interesse che dovevano essere applicati fino al 20° anno (con interesse composto) e l’importo bimestrale che doveva corrisposto dal 21° al 30° anno calcolato sulla base dell’interesse semplice che era corrisposto al 20° anno ovvero il 12% (tasso massimo raggiunto).

La decisione del Collegio di Bologna

La decisione numero 12438, ecco il link, del Collegio di Bologna è del 13 luglio 2020. Nell’analisi della documentazione, il Collegio ha rilevato che sul davanti del buono fruttifero postale, oggetto della controversia, era stampata la serie di appartenenza Q su modulo cartaceo serie P mentre dietro c’era una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e un’indicazione di sintesi sui successivi dieci. Su tale tabella, però, c’era solo un timbro che indicava le percentuali di rendimento crescenti per i soli primi venti anni nulla dicendo di quelli dal ventunesimo al trentesimo anno. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso per cui il risparmiatore avrà diritto alla liquidazione della rendita prospettata dietro al titolo per gli anni dal ventunesimo al trentesimo.

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