Il 29 settembre scorso sono state pubblicate sul sito ufficiale dell‘Arbitro Bancario Finanziario tante decisioni prese dai diversi collegi tra le quali figurano anche quelle inerenti ai buoni fruttiferi postali. In uno dei casi in questione, la cui seduta c’è stata il 30 giugno, la parte ricorrente (sottoscrittrice di 4 buoni fruttiferi postali di 1.000.000 di lire ciascuno) si è lamentata del fatto che in sede di rimborso ha ottenuto importi inferiori a quelli che si aspettava. Ma analizziamo meglio ciò che è accaduto.

I buoni del 1986 in possesso della risparmiatrice

Una risparmiatrice ha sottoscritto il 10 novembre 1986 quattro buoni fruttiferi postali ordinari del valore di 1.000.

000,00 lire ciascuno. Questi titoli sono stati emessi su moduli cartacei appartenenti alla serie P mentre sul retro era apposta la dicitura “Q/P” più un timbro che non era abbastanza leggibile per cui non si riusciva a capire quali fossero i tassi di interesse applicabili. La parte ricorrente si è poi recata presso l’intermediario per chiedere il rimborso ed ha ottenuto meno di quanto si aspettava. Ha presentato quindi ricorso all’Abf per ricevere quanto le spettava prendendo come riferimento la tabella visibile dietro ai titoli.

L’intermediario nelle sue controdeduzioni ha chiarito che i buoni in esame appartenevano alla serie Q istituita con Dm del 13 giugno 1986 richiamando la tabella allegata al Decreto Ministeriale. Secondo quest’ultima per i primi 20 anni era previsto un interesse composto mentre per gli ultimi dieci anni un importo fisso bimestrale che doveva essere calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel ventesimo anno.

L’intermediario ha poi comunicato che l’articolo 5 del DM del 1986 prevedeva che dietro ai titoli fosse collocato un timbro contenente l’indicazione “nuovi tassi”  e non anche l’importo fisso bimestrale che doveva essere corrisposto dal ventunesimo al trentesimo anno. Quest’ultimo, infatti, restava invariato e si rapportava al tasso massimo di interesse raggiunto ovvero il 12%.

La decisione del Collegio

Il Collegio di Bari, ecco il link della sentenza, è stato chiamato in causa ad accertare la correttezza delle condizioni dei titoli in oggetto emessi dall’intermediario dopo l’entrata in vigore del DM del 1986 ed appartenenti alla serie Q/P. In particolare la parte ricorrente ha contestato il mancato pagamento dal 1° al 30 ° anno del rendimento previsto dalle condizioni stampate dietro ai titoli. Il nuovo timbro, infatti, era difficilmente leggibile.

Il Collegio ha chiarito che nel caso in questione le condizioni stampate dietro ai titoli erano quelle relative alla serie P in vigore dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1986. Davanti ai buoni, invece, risultava l’indicazione della serie Q/P mentre sul retro risultava illeggibile il timbro con il quale sarebbero stati modificati i rendimenti dei bfp.

Per questo il Collegio conformandosi all’orientamento condiviso dai Collegi Abf ha accolto la domanda della risparmiatrice. L’orientamento è il seguente: quando manca una specifica indicazione del diverso rendimento del buono o il timbro risulta essere di scarsa leggibilità allora si devono applicare le condizioni di rimborso applicate dietro ai titoli a tutela dell’affidamento dei sottoscrittori. Questo tipo di orientamento è stato inoltre confermato dal Collegio di Coordinamento  ed esattamente nella decisione numero 6142/2020 anche se soltanto per il rendimento dal 21° al 30° anno.

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