La Federconsumatori Brescia avvalendosi dell’ausilio degli avvocati Franco Ferrari e Luisa Papa è riuscita ad ottenere numerose vittorie in merito ai buoni fruttiferi postali. Una di queste riguarda una risparmiatrice che aveva sottoscritto un buono della serie Q/P emesso il 10 agosto 1988 il cui timbro sul retro nulla disponeva dei tassi che dovevano essere applicati dal 21° al 30° anno. Ecco le info in merito e quelle sui mancati inadempimenti di Poste Italiane.

Buoni postali Q/P: controdeduzione intermediario e decisione Collegio

Una risparmiatrice ha fatto ricorso all’Arbitro Bancario, avvalendosi dell’ausilio della Federconsumatori di Brescia, perché i nuovi timbri apposti dietro al suo buono della serie Q/P non dicevano nulla dei tassi che dovevano essere applicati per gli anni dal 21° al 30°.

Per questo lei aveva fatto affidamento su quelli riportati dalla precedente tabella.

L’intermediario nelle sue controdeduzioni ha sottolineato che il buono, oggetto della controversia, apparteneva regolarmente alla serie Q istituita con DM del 13 giugno 1986 a partire dal 1° luglio 1986. In particolare il Decreto Ministeriale stabiliva i nuovi tassi fino al 20° anno perché per gli altri la disciplina non era mutata: per il periodo dal 21° al 30° anno era infatti prevista la corresponsione per ogni bimestre dell’importo risultante dall’applicazione dell’interesse semplice sul tasso massimo raggiunto ovvero del 12%.

Si è espresso poi il Collegio di Milano comunicando che l’intermediario ha emesso correttamente il buono. Sul retro, però, nulla si diceva dei rendimenti dal 21° al 30° anno per cui nella cliente si era ingenerato un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati dietro al titolo e non modificati dai timbri. Per questo il Collegio ha accolto il ricorso e disposto che l’intermediario applichi le condizioni riportate dietro al titolo per il periodo dal 21° al 30° anno.

L’inadempimento di Poste Italiane

La Federconsumatori comunica però che in riferimento alla decisione numero 10973/20 del 18 giugno 2020 nella riunione del 28 luglio il Collegio, dato che l’intermediario ha deciso di non voler procedere all’adempimento della predetta decisione in ragione della pendenza di controversie simili davanti al Giudice Ordinario, ha dichiarato l’intermediario inadempiente.

Quando si è inadempienti o quando non c’è cooperazione, la notizia viene pubblicata sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario, ecco il link, nella sezione intermediari inadempienti per 5 anni. Dopo questo periodo la notizia viene cancellata. Quindi al risparmiatore non resta che attivare un’azione giudiziaria come comunica l’avvocato Ferrari. La decisione favorevole dell’Arbitro Bancario Finanziario potrà essere però prodotta nel giudizio ma ciò non implicherà che il Tribunale possa poi adeguarsi.

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