Si torna a parlare di buoni fruttiferi postali prescritti grazie a una recente sentenza del Giudice di Pace.

Tale argomento è di cruciale importanza soprattutto per gli investitori che non hanno ricevuto il rimborso dei loro titoli a causa di avvenuta prescrizione.

Chi aveva investito i propri risparmi in questo strumento di risparmio/investimento, ha subito quindi: oltre al danno anche la beffa.

In una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo, infatti, perdere anche solo 1000 euro fa la differenza.

Arriva, però, una buona notizia per chi si trova in questa situazione, vediamo qual è.

Cos’è la prescrizione

Quando si acquistano dei buoni fruttiferi postali bisogna ricordare sempre che essi cadono in prescrizione dopo dieci anni dalla scadenza. Ecco un esempio: il titolo scade dopo 16 anni, significa che dopo 26 anni andrà in prescrizione.

Per evitare che il sottoscrittore se ne dimentichi, comunque, Poste Italiane ha diramato un avviso nel quale comunica quali sono i titoli che cadranno in prescrizione nel 2023 e nel 2024. Il problema è che quando il titolo si prescrive, purtroppo, si perde sia il diritto a incassare la cifra investita sia il rendimento maturato. Ciò, però, accade solo per i buoni cartacei in quanto l’importo dei dematerializzati viene accreditato in automatico sul conto di regolamento. Quest’ultimo può essere un libretto postale o un conto BancoPosta.

Il denaro, quindi, che fine fa? Ebbene, finisce nel Fondo Depositi Dormienti. Nel caso si abbiano dei dubbi o si vogliano dei chiarimenti in merito alla prescrizione, il suggerimento è quello di rivolgersi agli uffici postali, consultare il sito ufficiale di Poste Italiane o quello di Cassa Depositi e Prestiti.

Buoni fruttiferi postali prescritti: perché è così importante il Foglio Informativo?

C’è una questione cruciale che riguarda i buoni fruttiferi postali. Che succede se non viene consegnato il Foglio Informativo Analitico? Ebbene, se ciò accade si ha diritto a richiedere il rimborso del capitale e degli interessi anche se sono trascorsi più di dieci anni dalla scadenza.

C’è infatti una sentenza del giudice di Pace di Penne, esattamente la numero 33 del 30 novembre, che ha rigettato l’opposizione dell’intermediario a un decreto ingiuntivo.

Più nel dettaglio il sottoscrittore di 2 titoli emessi nel 2006 ha chiesto il rimborso di questi ultimi perché non gli era stato consegnato il Fia (Foglio). Poste Italiane, però, non ha accolto la richiesta per cui il risparmiatore ha deciso di rivolgersi al Giudice di Pace. Quest’ultimo ha rilevato, quindi, che a quest’ultimo non era stato fornito il Foglio Informativo Analitico, elemento fondamentale per chi investe.

Il Fia, per chi non lo sapesse, è un documento che deve essere sempre fornito a chi sottoscrive un buono. Esso contiene, infatti, delle informazioni importanti sulle caratteristiche e la scadenza dell’investimento. Il Giudice di Pace ha dato quindi ragione al risparmiatore perché mancava la prova della consegna di tale foglio. Esso, secondo la sentenza, è fondamentale perché quando si sottoscrivono dei titoli si stipula un contratto. Le condizioni di quest’ultimo, quindi, devono essere contenute o nei buoni fruttiferi postali o nel Fia. È illegittimo, quindi, che il risparmiatore debba cercare tali informazioni in Gazzetta Ufficiale. Per omessa consegna di tale foglio, quindi, Poste dovrà risarcire il cliente secondo l’ultima sentenza del Giudice di Pace. In casi simili per ottenere quello che si chiede, però, si dovrà però per forza fare causa all’intermediario.

Riassumendo…

1. I buoni fruttiferi postali si prescrivono dopo 10 anni dalla scadenza, almeno quelli cartacei
2. Quando un buono si prescrive si perde la possibilità di riscuotere il denaro investito e gli interessi
3. Anche se scatta la prescrizione si può chiedere il rimborso nel caso di mancato ricevimento del Foglio Informativo Analitico.

Questo è quanto emerso da un’ultima sentenza del Giudice di Pace.

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