I buoni fruttiferi postali sono tra i prodotti di investimento più cari agli italiani. Il motivo è che sono garantiti dallo Stato e non hanno alcun costo per la sottoscrizione o per il rimborso. Inoltre si può chiedere quest’ultimo del capitale investito quando si vuole anche con il riconoscimento degli interessi se trascorre un determinato periodo. La novità del momento riguarda la riscossione dei bfp in caso di morte di uno dei cointestatari. Ecco le informazioni in merito.

Riscossione buoni fruttiferi postali in caso di morte di uno dei cointestatari

L’associazione a difesa dei consumatori ‘Codici‘ comunica che c’è una questione finalmente risolta riguardante i buoni fruttiferi postali.

In caso di morte di uno degli intestatari di un titolo con la clausola ‘pari facoltà di rimborso’ i cointestatari possono riscuotere la somma per intero. Devono però riconoscere il corrispettivo spettante agli eredi del defunto. La Corte di Cassazione (ovvero il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria) ha infatti dichiarato che i sottoscrittoti del titolo hanno pari titolarità. Ciò ovviamente sulla somma investita e sugli interessi maturati.

Il segretario Codici il cui nome è Ivano Giacomelli è soddisfatto di tale sentenza. Anche perché l’associazione a tutela dei consumatori da anni si batteva per far valere proprio tale principio. Il suggerimento è quindi quello di non abbattersi mai in situazioni complicate in quanto spesso, affidandosi a degli esperti, si trova una soluzione.
Anche Davide Zanon di Codice Lombardia parla della sentenza. Comunica che un buono può essere cointestato fino ad un massimo di 4 persone ma ci sono problemi a riscuoterlo nel caso di decesso di uno degli intestatari. Poste Italiane, infatti, impediva l’incasso se non vi era il consenso degli eredi del defunto. Tale problema nasceva dall’interpretazione erronea della clausola con pari facoltà di rimborso che Poste sosteneva indicasse che la riscossione del titolo era proporzionata al numero degli intestatari.

Ora però con la sentenza c’è chiarimento: ogni cointestatario può agire indipendentemente dagli altri.

I buoni fruttiferi postali e la riscossione in caso di decesso di un cointestatario

Nel caso in cui non si voglia che ogni intestatario agisca in maniera indipendente, al momento della sottoscrizione non si dovrà inserire la clausola ‘pari facoltà di rimborso’. In questo modo il titolo potrà essere riscattato solo insieme agli altri cointestatari. Davide Zanon ha inoltre spiegato che la normativa alla quale faceva riferimento Poste Italiane per tutelare i risparmiatori non può essere applicata ai buoni ma solo ai libretti di risparmio. Ovviamente gli eredi del defunto cointestatario avranno diritto a riscuotere la loro parte e ciò è sancito dal Codice Civile.
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