Lo scorso 8 settembre la Banca d’Italia ha nominato, su designazione di Confindustria e del Cncu, 6 componenti per i collegi ABF di Bari, Bologna,Palermo, Roma e Torino. Nella medesima data, poi, sono state inoltre pubblicate un gruppo di decisioni dell’Abf anche in merito ai buoni fruttiferi postali.

Nel dettaglio la ricorrente del ricorso era cointestataria di buono fruttifero postale a termine della serie AA3. L’aveva sottoscritto il 9 febbraio 2002 ed il suo valore era di 5 mila euro. La risparmiatrice ha comunicato di essersi poi recata a inizio giugno 2019 per ricevere il rimborso ma l’intermediario le ha comunicato di non poterla rimborsare perché il suo titolo era prescritto.

Ecco allora i dettagli, le controdeduzioni dell’intermediario e la decisione del Collegio di Bari.

Il reclamo per il titolo

Una risparmiatrice di un buono fruttifero postale AA3 sottoscritto il 9 febbraio 2002 si è recata a giugno 2019 presso l’intermediario per il rimborso. Non è riuscita però a ricevere nulla perché quest’ultimo le ha comunicato che il suo titolo risultava prescritto.

La risparmiatrice non si è persa d’animo ed ha effettuato un formale reclamo in data 5 giugno 2019 interrompendo così con chiarezza il termine prescrizionale che secondo quanto espresso dai Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario ci sarebbe dovuto essere il 31 dicembre 2019.

L’intermediario e le controdeduzioni

In merito al bfp, oggetto della diatriba, l’intermediario nelle sue controdeduzioni ha chiarito che esso apparteneva alla serie AA3 ovvero quella emessa con il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2001 e collocata sul mercato dal 23 gennaio 2001 al 2 maggio 2002. Ha aggiunto inoltre che la scadenza di tale tipologia di buoni era al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e riconoscevano al sottoscrittore un interesse loro uguale al 35% della cifra sottoscritta insieme ovviamente a quest’ultima.

Il 19 dicembre 2000, poi, il DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha inserito delle nuove condizioni generali per l’emissione dei titoli sopratutto legate alla pubblicità e alle comunicazioni ai risparmiatori.

Con esse, l’intermediario era tenuto ad esporre presso i propri locali aperti al pubblico, un avviso sulle condizioni praticate sui titoli rinviando poi al foglio informativo per i dettagli.

Ha evidenziato inoltre che quando i titoli in oggetto vennero emessi, non era prevista l’apposizione di alcuna etichetta o timbro che ne indicasse la data di scadenza. Questo perché l’emissione era stata resa nota mediante pubblicazione del Dm sulla Gazzetta Ufficiale. In più sul buono in oggetto era presente la dicitura “a termine” sia davanti che dietro per cui dato che il titolo era stato sottoscritto il 9 febbraio 2002 e la sua scadenza avveniva dopo 7 anni ovvero il 9 febbraio 2009 allora la prescrizione è decorsa dal 10 febbraio 2019. L’intermediario ha quindi chiesto di rigettare il ricorso perché il rimborso è stato richiesto solo dopo la decorrenza del termine prescritto.

La decisione del Collegio di Bari

Il Collegio di Bari si espresso con la N. 11730 del 30 giugno 2020, ecco il link. Ha comunicato che il bfp in esame indicava la serie di appartenenza AA3 a penna e conteneva la dicitura “a termine” e la data in cui era stato emesso ovvero il 9 febbraio 2002. Non riportava però nulla in merito alla scadenza del termine e al tempo di prescrizione. Il Collegio ha spiegato poi che i bfp”a termine” che appartenevano alla serie AA3 erano istituiti con un D.M del 17 ottobre del 2001 per il quale tali titoli potevano essere liquidati (in linea capitale ed interessi) alla fine del settimo anno successivo a quello di emissione. Per quanto riguarda la questione del “dies a quo” del termine, il Collegio ha confermato che “la lettera della norma che fissa il termine di scadenza dei titoli, non facendo alcun riferimento al giorno di emissione ovvero alla data di emissione, bensì esclusivamente all’anno di emissione, porta ad individuare siffatto termine alla scadenza dell’anno solare di emissione dei buoni“.

Quindi la prescrizione decennale poteva dirsi perfezionata il 31 dicembre 2019 e quindi dopo la presentazione del reclamo all’Abf avvenuto in data 5 settembre 2019. Per tali motivazioni il Collegio ha accolto il ricorso e disposto che l’intermediario provveda al rimborso del titolo applicando le condizioni originariamente risultanti dal buono fruttifero postale stesso.

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