È arrivato un nuovo avviso di Poste Italiane riguardante i buoni fruttiferi postali cartacei prescritti durante il periodo di emergenza da Covid-19. Parliamo di quello che va dal 19 febbraio 2020 al 31 luglio 2021. Questo significa che l’ultimo avviso diramato riguarderà anche i buoni postali che scadranno quest’estate. Ecco maggiori informazioni in merito.

Buoni fruttiferi postali cartacei prescritti: ecco il nuovo avviso di Poste Italiane

Poste Italiane ha diramato un nuovo avviso riguardante i buoni postali fruttiferi prescritti durante la pandemia. Esattamente quelli il cui temine di prescrizione cade nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 luglio 2021.

La novità è che saranno esigibili fino al 30 settembre 2021. Per informazioni ulteriori ci si potrà rivolgere al personale degli uffici postali, collegarsi al sito web ufficio di Poste Italiane o Cassa Depositi e Prestiti. O infine chiamare il numero verde gratuito 800.003322.
Ricordiamo che prescrizione e scadenza sono due cose completamente diverse. Quest’ultimo caso si verifica quando i buoni scadono e non producono più interessi. Da quel momento è opportuno che il risparmiatore corra a ritirarlo in quanto dopo 10 anni scatta la prescrizione. Quando subentra quest’ultima non è più possibile né chiedere il rimborso e nemmeno gli interessi.

Perché l’avviso di Poste italiane riguarda la prescrizione sono dei buoni fruttiferi postali cartacei?

Alla domanda perché l’ultimo avviso di Poste Italiane riguarda solo i buoni cartacei occorre fare una distinzione tra questi ultimi e quelli dematerializzati. Ebbene con i primi, il sottoscrittore riceve un titolo cartaceo la cui presentazione è indispensabile per avere il rimborso. Il risparmiatore, quindi, è tenuto a custodire gelosamente il titolo.
I buoni dematerializzati, invece, sono rappresentati solo da una scrittura contabile. Questa è effettuata sul conto di regolamento che può essere il conto corrente BancoPosta o il libretto di risparmio postale. Tale tipologia di buono deve avere la stessa intestazione del conto di regolamento.

Questo perché nel caso di rimborso a scadenza o in anticipo la cifra che si maturerà verrà in automatico accreditata sul conto di regolamento. Quest’ultimo, quindi, non si potrà estinguere se c’è ancora in titolo in essere.
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