Ad un pagatore insolvente vengono pignorati beni che poi si procede a vendere tramite asta giudiziaria. Quando questi beni sono immobili le aste giudiziarie sono immobiliari. Un’asta giudiziaria è un’attività processuale che si tiene presso l’ufficio aste giudiziarie dei tribunali di cui è responsabile il giudice fallimentare che dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell’insolvente o del soggetto fallito, per ottenere la liquidità necessaria a soddisfare i creditori di quest’ultimo.

  Le aste giudiziarie possono avvenire attraverso modalità diverse:

  • vendita all’incanto
  • vendita senza incanto
  • vendita a trattativa privata (si adotta di solito per beni mobili di piccolo valore).

  La vendita con incanto e quella senza incanto prevedono entrambe che si svolga una gara in udienza davanti al giudice (o ad un suo delegato).   Nella vendita senza incanto chi presenta un’offerta non può revocarla e se si tratta di un unico offerente egli è obbligato all’acquisto pena la perdita della cauzione versata. Nella vendita con incanto, invece, se non ci si presenta alla gara e si è l’unico offerente si perde soltanto un decimo della cauzione versata.   Qual è, però, la sostanziale differenza tra i due tipi di asta giudiziaria?   Nella vendita senza incanto l’aggiudicazione durante l’udienza è definitiva mentre nella vendita con incanto è possibile fare un’offerta, pur non avendo partecipato alla gara, nei 10 giorni successive all’aggiudicazione, offerta che è presa in considerazione soltanto se supera di un quinto la cifra raggiunta nella gara e che si versi una cauzione doppia rispetto a quella stabilita per la gara. Se vi è un’offerta in aumento il giudice stabilisce una nuova gara tra i nuovi offerenti e l’aggiudicatario della gara, in una nuova gara dove potranno partecipare anche tutti gli altri partecipanti alla prima gara a patto che integrino la cauzione versata.

  Questa seconda gara è detta gara in aumento che non è un proseguimento della prima gara ma è regolata da normative proprie e si svolgerà secondo le modalità di vendita senza incanto.   Alle aste giudiziarie possono partecipare tutti i cittadini anche quelli non rappresentati da un legale tranne il debitore esecutato. Solo nel caso l’offerente non voglia rendere noto il proprio nome, se non ad aggiudicazione avvenuta, dovrà servirsi di un avvocato come mandatario.