Quando si acquista un immobile tramite asta giudiziaria è bene partire preparati per ogni evenienza, soprattutto quella di scoprire che l’immobile acquistato è occupato.   Dopo l’aggiudicazione di un immobile all’asta la procedura esecutiva si conclude con il decreto di trasferimento della proprietà da parte del giudice in favore di chi si è aggiudicato la casa. Il giudice, quindi, trasferisce la proprietà e colui che si è aggiudicato l’atto ne diventa padrone a tutti gli effetti.   Se la casa è occupata dal vecchio proprietario (il debitore esecutato) quest’ultimo per non incorrere in ripercussioni gravi è tenuto ad abbandonare l’immobile il prima possibile poichè all’interno del decreto di trasferimento il giudice inserisce anche l’atto di ingiunzione di liberare immediatamente l’immobile se ancora occupato.

  Nell’esecuzione il giudice non specifica che in presenza di minori o di invalidi l’immobile non deve essere liberato poichè in questo caso, così come stabilito dall’articolo 513 del Codice di Procedura Civile si tratta di un esproprio e non di uno sfratto. La differenza tra esproprio e sfratto consiste, principalmente dai tempi di realizzo immediati del primo che costringono l’occupante ad abbandonare in tempi molto brevi l’immobile.   In caso l’occupante non voglia liberare l’immobile la procedura impone il recapito di un atto di precetto per lasciare libero l’immobile. Se entro il termine indicato nell’atto l’immobile non viene liberato seguirà un secondo avviso di precetto in cui sarà indicata una nuova data ed ora per lasciare l’immobile occupato.   Dopo il secondo avviso l’ufficiale giudiziario può intervenire con la forza pubblica per liberare l’immobile con la forza, indipendentemente da quante persone lo occupano, dalla loro età e dalle condizioni di salute consegnando definitivamente l’immobile in oggetto al nuovo proprietario.   Si ricorda che in caso di occupazione di un immobile contro la volontà del proprietario l’occupante rischia anche conseguenze sotto il profilo penale poichè può incorrere nel reato di violazione di domicilio per il quale può essere condannato alla reclusione sino a 3 anni.