Con il Testo Unico sul Pct, approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, è previsto un tempo massima di durata per le esecuzioni immobiliari: non più di 4 aste giudiziarie.

Se dopo le 4 aste immobiliari la casa rimane invenduta il processo si chiude e l’immobile torna al debitore.

La riforma, quindi, ha previsto un numero massimo di aste deserte, fissandolo a 4. Dopo 3 aste deserte si passerà alla quarta asta di vendita con prezzo libero. Il giudice, nel frattempo, avrà ordinato la liberazione immediata dell’immobile da parte del venditore per evitare che sia proprio l’occupazione della casa a scoraggiare eventuali compratori.

Ma se anche la quarta asta dovesse concludersi deserta il giudice dichiarerà chiuso il pignoramento e restituirà al debitore l’immobile. Il creditore, quindi, per poter riavere quanto gli spetta dovrà trovare altri beni da pignorare poichè avviare nuovamente la procedura di esecuzione per lo stesso immobile potrebbe comportare l’abuso di diritto.

L’immediato rilascio dell’immobile da parte del giudice non può essere richiesto, però, se l’immobile costituisce la prima abitazione del debitore poichè in questo caso potrà continuare a viverci anche durante l’esecuzione forzata. Se l’espropriazione tocca a beni indivisi, invece, è previsto che al coniuge non debitore venga restituito la metà del controvalore del bene al lordo delle spese di liquidazione.