L’assegno è un titolo di credito, collegato al conto corrente di chi lo ha emesso e che consente al creditore di riscuotere la somma ivi indicata, presentandosi entro i termini previsti. A tale proposito, si specifica come per un assegno emesso “su piazza”, ovvero nello stesso Comune in cui sarà avverrà la riscossione, la scadenza è di 8 giorni; di 15 giorni, se il titolo è stato emesso “fuori piazza”, ovvero in un Comune italiano diverso da quello in cui sarà riscosso; entro 20 giorni, se l’emissione è avvenuta in uno stato europeo diverso dall’Italia; infine, entro 60 giorni, se l’emissione è avvenuta al di fuori dell’Europa.

Attenzione: il creditore mantiene il diritto alla riscossione oltre i suddetti termini, ma l’emittente o traente ha il diritto di revocare il pagamento. Cosa accade, se entro la scadenza sopra segnalata per ciascun caso, il creditore si presenta a riscuotere l’assegno, ma la banca scopre che esso risulti “scoperto”, cioè che non vi sono sul conto corrente sufficienti fondi di provvista per effettuare il pagamento? L’istituto segnala immediatamente al traente lo scoperto con un telegramma o una raccomandata con ricevuta di ritorno e gli intima di provvedere alla copertura entro i successivi 60 giorni.

Assegno scoperto, che succede

Se il debitore non provvederà al pagamento entro tale nuovo termine, il suo nominativo sarà segnalato alla Centrale Allarme Interbancaria (CAI). Se provvede alla copertura, invece, dovrà versare, oltre alla somma indicata sul titolo, anche gli interessi legali, le spese di protesto e una penale pari al 10% dell’assegno. Supponendo che il traente non abbia adempiuto nemmeno al secondo termine fissatogli dalla banca, esso si ritroverà non solo segnalato al CAI, ma anche inserito nel Registro Protesti della Camera di Commercio della provincia territorialmente competente, nonché alla Centrale Rischi Finanziari (Crif).      

Protesto assegno, come comportarsi

Fintantoché il suo nome sarà pubblicizzato tra i soggetti colpiti da protesto, molto difficilmente potrà ottenere credito, mentre certamente non potrà emettere un assegno, né sarà facile che eventuali fornitori accettino metodi di pagamento diversi dal contante, dato il rischio.

Ecco, quindi, che la cancellazione del protesto potrebbe rivelarsi l’unica soluzione in grado di evitare tali disagi, altrimenti la segnalazione resterà attiva per 5 anni dalla data di iscrizione.

Cancellazione protesto, ecco come

La richiesta di cancellazione potrà avvenire direttamente, qualora il protestato abbia adempiuto all’obbligazione (anche recandosi dal notaio, che ha effettuato la levata del protesto per conto del creditore) entro un anno dalla scadenza. A quel punto, munito di una quietanza di pagamento rilasciata dal creditore, oltre che dal titolo protestato stesso e da una marca da bollo, potrà chiedere che il suo nominativo sia cancellato dai pubblici registri. Se il pagamento dell’assegno è avvenuto, invece, dopo un anno dalla scadenza, la cancellazione non potrà essere richiesta direttamente, ma il protestato dovrà ottenere prima la riabilitazione del Tribunale territorialmente competente, facendo apposita richiesta al presidente del medesimo e provando l’avvenuto adempimento dell’obbligazione.