Una delle ultime sentenze pubblicate sul sito dell’Abf riguarda i cointestatari di 5 buoni fruttiferi postali della serie Q/P (4 sottoscritti l’8 maggio 1987 ed 1 il 13 luglio 1987). Costoro hanno presentato ricorso per aver ricevuto un ricevuto più basso di quello atteso per gli anni dal 21° al 30°. Ecco allora le controdeduzioni dell’intermediario e la decisione del Collegio di Napoli.

Perché Poste Italiane si rifiuta di accogliere il ricorso e la decisione del Collegio qual è?

Poste Italiane si oppone alla domanda di ricorso perché comunica di aver agito correttamente.

Ciò in base alle regole stabilite dal DM del 13 giugno 1986 per l’emissione dei buoni della serie Q. Aveva infatti usato moduli della serie P apponendo su di essi due timbri. Uno davanti con la scritta Q/P e uno dietro con i nuovi tassi fissati dal Decreto. Nel dettaglio l’intermediario comunica di aver applicato per gli anni dal ventunesimo al trentesimo anno gli interessi previsti per il precedente scaglione temporale. Ciò modificando anche le modalità di capitalizzazione per la passata durata dell’investimento.

La decisione del Collegio di Napoli in merito ai 5 buoni fruttiferi postali

La questione è passata poi al Collegio di Napoli che ha esaminato con attenzione i 5 buoni fruttiferi postali. Ha rilevato che i timbri apposti, su di essi a cura degli uffici postali, erano esatti. Uno era sulla parte anteriore con la dicitura Q/P e l’altro sulla parte posteriore con la misura dei nuovi tassi. Il problema è che questi ultimi erano soltanto per i primi venti anni. Non si comunicava invece nulla di quanto corrispondere per gli ultimi dieci anni. In conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione e del Collegio di Coordinamento, il Collegio di Napoli con sentenza numero 13653 del 28 maggio 2021 si è espressa a favore dei risparmiatori. Questo perché l’articolo 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 non recava una norma imperativa che sostituisse per gli anni dal 21° al 30° il regolamento riportato sul titolo con la disciplina legale.

In conformità alle decisioni dei Collegi anche quello di Napoli, quindi, ha deciso che si dovranno applicare i rendimenti previsti originariamente dietro la tabella stampata sul titolo. Tale linea è anche confermata da una recente sentenza del Tribunale di Milano, esattamente la numero 91 del 2000.
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