È il 17 giugno scorso la data in cui sono state pubblicate le ultime sentenze dell’Arbitro Bancario Finanziario anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Una di questa riguarda una donna cointestataria insieme al marito defunto di 2 bfp del valore di 100 mila lire ognuno del 6 agosto 1986 ed appartenenti alla serie Q/P. La donna lamenta che in sede di riscossione (23 agosto 2019) ha ottenuto importi più bassi. La somma, infatti, spiega la risparmiatrice, era determinata prendendo in considerazione il rendimento della serie Q anche per il periodo compreso dal 21° al 30° anno.

Ecco ulteriori dettagli.

Non liquidato correttamente l’importo di 2 buoni fruttiferi postali

Una donna ha presentato ricorso all’Abf per aver ottenuto rendimenti più bassi rispetto alle condizioni risultanti sui titoli per gli anni dal 21° al 30°. Per essi infatti Poste Italiane non ha apposto alcun timbro modificativo per cui restava valida la dicitura originaria. Ha chiesto quindi il riconoscimento del rendimento previsto in calce alla tabella posto dietro ai buoni fruttiferi postali per il periodo appena indicato.
L’intermediario chiede invece di rigettare la pratica perché i 2 buoni postali oggetto della diatriba appartenevano a tutti gli effetti alla serie Q istituita con Decreto Ministeriale il 13 giugno 1986. Essi furono collocati mediante moduli precedenti della serie P con due timbri, uno davanti e l’altro dietro. Il primo con la nuova serie ed il secondo con i rendimenti nuovi. Al momento del rimborso, Poste comunica di aver riconosciuto i reali interessi secondo quanto stabilito dal DM 1986. Nel dettaglio fino al 20° anno gli interessi erano calcolati con capitalizzazione (8-9-10,5 e 12%) mentre per i restanti dieci per ogni bimestre successivo. Ciò con misura dell’interesse non capitalizzato del 12%.

Ecco cosa ha deciso l’Abf 

Il Collegio di Bari con decisione numero 10537 del 22 aprile 2021 ha accolto il ricorso della risparmiatrice. Dall’analisi è emerso che Poste Italiane ha inserito correttamente i due timbri.

Il problema riguarda però i tassi modificativi comunicati solo fino al ventesimo anno. Il timbro, infatti, non disponeva nulla a riguardo del rendimento previsto dal 21° al 30° anno e la risparmiatrice aveva fatto affidamento su quelle condizioni di rimborso. Per tali motivo il Collegio ha accolto la richiesta e disposto che l’intermediario dovrà provvedere al rimborso dei titoli per gli ultimi dieci anni applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli.

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