Da ieri 10 giugno sul sito ufficiale dell’Abf si trovano nuovi decisioni anche in merito ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio una delle ultime sentenze riguarda 15 bfp ordinari: 7 della serie Q/P e 8 della serie Q ricevuti in eredità. Per essi la cifra avuta in sede di rimborso  era più bassa di quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli. La parte ricorrente ha inoltre lamentato il fatto di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla variazione degli interessi da corrispondere per gli anni dal ventunesimo al trentesimo.

Ecco com’è andata.

Le controdeduzioni dell’intermediario relative ai buoni fruttiferi postali oggetto del ricorso

L’intermediario ovvero Poste Italiane nelle sue controdeduzioni comunica di aver emesso correttamente i buoni della serie Q. La modulistica originale era l’originale e priva di irregolarità di sorta. L’importo rimborsato, quindi, è avvenuto secondo quanto comunicato dalla normativa di riferimento. Ha spiegato inoltre che gli interessi maturati sui titoli emessi dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 erano capitalizzati annualmente al netto delle ritenuta fiscale. Quelli emessi dal 1° gennaio 1997 , invece, erano capitalizzati ogni anno al lordo dell’imposta sostitutiva.

Per quanto concerne i 7 buoni della serie Q/P, invece, essi erano in linea con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986. Esso istitutiva infatti una nuova serie di buoni con la lettera Q su moduli della serie P. Su di essi era apposto un timbro sul davanti  con la scritta “Q/P” e dietro con la misura dei numeri tassi. Per questo Poste Italiane ritiene corretta la liquidazione anche perché calcolata con i tassi indicati dal DM 1986 fino al ventesimo anno con interessi composti. Nel periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, invece, erano stati riconosciuti interessi semplici sull’importo maturato alla fine del ventesimo anno.

La decisione del Collegio di Torino sui bfp oggetto del ricorso

La decisione numero 11073 del 29 aprile 2021 è giunta a seguito di un’attenta analisi dei buoni fruttiferi postali oggetto del ricorso.

Ebbene per i titoli della serie Q/P, il Collegio di Torino comunica che per il periodo dal 21° al 30° anno, senza alcuna modifica, la liquidazione deve essere eseguita seguendo le condizioni riportate originariamente dietro ai buoni. Per quelli della serie Q, invece, il discorso è diverso in quanto essi erano stati emessi su un cartaceo della effettiva serie Q.

Nessuna variazione dei rendimenti, poi, c’è stata dopo l’emissione dei titoli controversi per i quali la parte ricorrente domandava l’applicazione dei rendimenti originari. Il Collegio di Torino ha quindi parzialmente accolto il ricorso e disposto che l’intermediario rimborsi i titoli della serie Q/P. Ciò liquidando gli interessi riportati dietro alla tabella per gli anni dal ventunesimo al trentesimo. Il ricorso per i buoni della serie Q, invece, è stato bocciato.

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