Sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate 100 nuove decisioni prese dai diversi Collegi riguardanti anche i buoni fruttiferi postali. Uno dei casi in questione sul quale si è espresso il Collegio di Napoli riguarda una risparmiatrice intestataria di 11 buoni postali che recavano due timbri: una davanti con la scritta “serie Q/P” e l’altro dietro con la misura dei nuovi tassi. Questi ultimi erano dell’8% per gli anni dal 1° al 5°, del 9% per gli anni dal 6° al 10°, del 10,5% per gli anni dall’11° al 15° ed infine del 12% per quelli dal sedicesimo al ventesimo.

Essi erano stati emessi dall’anno ’86 all’anno ’89 ed erano stati anche incassati. Il problema si è presentato perché l’importo liquidato dall’intermediario è risultato largamente inferiore a quello spettante (nel dettaglio 14.369,89 euro contro i 25.684,26 euro) tenendo conto della tabella originaria riportata dietro ai titoli. Il timbro apposto dietro ai buoni modificava, infatti, comunica la parte ricorrente il ricorso, soltanto i tassi per i primi venti anni di possesso mentre non vi era nulla che disponesse dei rendimenti degli ultimi dieci anni di vita dei buoni. Ecco allora cosa è accaduto e qual è stata la decisione del Collegio di Napoli.

La controdeduzioni dell’intermediario

Nelle sue controdeduzioni l’intermediario ha spiegato che le modalità per i buoni serie Q/P, ovvero quelli oggetto del ricorso, erano state stabilite dal DM di giugno 1986 che prevedeva fossero utilizzati moduli della serie P purché su di essi venissero apposti due timbri: una sul davanti con la scritta “Q/P” e un altro dietro con la misura dei nuovi tassi di interesse fissati. Per Il succitato Decreto Ministeriale, l’intermediario ha chiarito che fino al ventesimo anno erano stati corrisposti interessi composti calcolati ai tassi indicati e quindi 8-9-10,5 e 12% mentre nel periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, la cifra era calcolata per ogni bimestre sulla base dell’interesse semplice al tasso massimo raggiunto ovvero del 12%.

Per tale motivo ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso.

La decisione del Collegio di Napoli

Il Collegio di Napoli ha analizzato con attenzione gli 11 buoni postali fruttiferi emessi dopo giugno 1986 e quindi dopo il DM. Ha constatato che 10 di essi appartenevano alla serie Q/P mentre per 1 non era chiara la riferibilità ad una determinata serie. Dall’analisi è emerso inoltre che l’intermediario ha inserito in modo corretto i timbri nella parte anteriore e posteriore. Nel caso in specie, però, i nuovi rendimenti inseriti erano soltanto fino al ventesimo anno per cui per il Collegio la risparmiatrice aveva fatto legittimo affidamento sui rendimenti presenti dietro ai titoli per gli anni dal 21° al 30°. La valutazione per l’11° buono, invece, è stata diversa in quanto il Collegio non ha saputo accertare con sicurezza se si trattasse veramente di un titolo della serie Q/P. Per tale motivazione la domanda relativa a quest’ultimo non è stata accolta. Per gli altri 10 buoni fruttiferi postali, invece, il Collegio (ecco il link della sentenza) ha disposto che l’intermediario ridetermini gli interessi per gli anni dal 21° al 30° anno.
C’è però un problema negli ultimi mesi: l’intermediario è inadempiente. A questa pagina, infatti, si trova l’elenco di tutti quelli che lo sono e tra questi figura anche Poste Italiane. Quando si verifica questa situazione, purtroppo, il risparmiatore può soltanto attivare una nuova azione giudiziaria. Come prova, però, può portare la decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario ma poi è il Tribunale che decide.
Potrebbe interessarti: Avviso buoni fruttiferi postali cartacei prescritti dal 1° febbraio 2020 al 28 febbraio 2021
[email protected]