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Oggi: 05 Dic, 2025

Regime forfettario sotto accusa, l’UE contesta l’Italia: cosa aspettarsi ora?

La Commissione Europea contesta una clausola del regime forfettario italiano per possibile violazione della libertà di stabilimento
5 mesi fa
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regime forfettario
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Il regime forfettario delle partite IVA in Italia oggetto di infrazione da parte della Commissione Europea. Nel mirino una delle cause di esclusione dal regime previste dal comma 57 della Legge n. 190 del 2014 (e successive modificazioni).

Il forfettario, ricordiamo, da anni rappresenta un regime fiscale di favore per le partite IVA nel nstro Paese. Non tutti possono agirvi. E’ necessario rispettare i requisiti di cui al comma 54 della citata legge e non rientrate in nessuna della cause i esclusione di cui al successivo comma 57.

La normativa di riferimento è stata negli anni oggetto di piccoli ritocchi. Ad esempio, è stato innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro il limite annuo di ricavi/compensi da non superare per stare nel regime.

I vantaggi fiscali del regime forfettario

Chi opera nel forfettario gode di una serie di semplificazioni fiscali. In primis, sul reddito dell’attività, si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali. L’aliquota è al 15% ovvero al 5% per i primi 5 anni in casi di nuova attività.

Non si è soggetti a dichiarazione IRAP ed IVA. Non si applicano gli ISA e non si è obbligati alla tenuta di libri contabili. Nelle fatture emesse non si applica l’IVA e nemmeno la ritenuta d’acconto. Sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro occorre applicare la marca da bollo si 2 euro.

Sostanzialmente chi è nel regime deve fare solo la dichiarazione redditi annuale, versare l’imposta sostitutiva propria dei forfettari e i contributi previdenziali (gestione separata INP, gestione artigiani e commercianti, cassa di appartenenza, a seconda dell’attività/professione che si svolge).

L’infrazione UE

Venendo alle cause di esclusione da forfettario di cui al comma 57 della Legge n. 190/2014, tra queste vi rientra quella secondo cui non possono agire nel regime

i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Ed è su questa causa di esclusione che è giunta l’ammonizione della Commissione Europea.

IN particolare l’UE ritiene che tale causa di esclusione dal regime forfettario potrebbe violare l’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tale articolo tutela la libertà di stabilimento, in relazione alla difficile applicazione del regime forfettario per i soggetti fiscalmente non residenti in Italia.

Cosa succede ora al regime forfettario?

Il nostro Paese ha tempo due mesi per dare una risposta motivata alla Commissione Europea sul perché dell’esistenza della causa di esclusione oggetto di discussione. Se l’UE riterrà la risposta soddisfacente la procedura di infrazione sarà chiusa. In caso contrario potrebbe aprersi un contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia Europea.

L’infrazione sollevata dalla Commissione Europea sul regime forfettario delle partite IVA italiane, dunque, evidenzia una possibile incompatibilità con il principio di libertà di stabilimento sancito dall’art. 49 del TFUE.

Regime forfettario: per l’UE deve favorire non ostacolare

La limitazione prevista per l’accesso al regime, pur mirata a garantire un controllo fiscale adeguato, rischia di discriminare chi, pur operando in Italia e producendo reddito nel Paese, non risiede fiscalmente entro i confini nazionali.

Il regime forfettario, concepito per semplificare gli adempimenti fiscali e ridurre la pressione tributaria sulle piccole partite IVA, non dovrebbe, secondo l’UUE, ostacolare la libera circolazione dei cittadini e delle imprese europee.

Riassumendo

  • La Commissione UE contesta una causa di esclusione dal regime forfettario italiano.
  • Il regime forfettario è un sistema fiscale agevolato per le partite IVA.
  • Prevede imposta sostitutiva IRPEF al 15% o 5% per nuove attività.
  • Esclude soggetti non residenti, salvo eccezioni per UE e SEE con requisiti.
  • L’UE contesta possibile violazione della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE).
  • L’Italia ha due mesi per rispondere, altrimenti rischio contenzioso UE.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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