Pensione a 58 anni, con quale misura posso fare domanda senza perdere niente?

Pensione anticipata a 58 anni di età con 36 anni di contributi, quali alternative ci sono, senza subire penalizzazioni? Tutte le ultime novità.
6 anni fa
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Come andare in pensione prima della riforma del 2023: ecco le scorciatoie

Pensione anticipata a 58 anni, rispondiamo al quesito di una nostra lettrice: Sono assistente amm.va presso un scuola di …. Napoli, ho 58 anni invalidita’ al 100%. L.104 ART.3 COMMA3  32 ANNI DI SERVIZIO (AD OGGI) + 3 ANNI (CONTRIBUTI FIG. X INVALIDITA’) TOT. 36. Sono sempre andata a lavoro,mi sono assentata solo x 3 gg. al mese x i controlli dovuti) ora non mi sento più di continuare. Posso ottenere una pensione senza perdere economicamente? Mi puo suggerire in merito? Distinti saluti.

Pensione a 58 anni e 36 anni di contributi: cosa fare?

Andare in pensione con 58 anni di età, è davvero difficile.

Esiste solo una misura che lo permette, ma ha due vincoli, uno minimo 5 anni di versamenti effettuati in fondo pensione, secondo, essere disoccupato di lunga durata (minimo 24 mesi). Questa misura è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA). Può trovare, tutte le informazioni in quest’articolo: Pensione anticipata RITA, al via le regole applicative, tutte le novità 2018

Pensione Opzione donna con penalizzazioni

Un’altra misura, che se sarà prorogata, potrà farne richiesta è l’Opzione donna, che prevede come da ultime informazioni, pubblicate nel comunicato del Governo, i seguenti requisiit: 58 anni di età e 35 anni di contributi per le lavoratrici dipendenti, se il requisito dell’età sarà esteso fino al 31 dicembre 2019, entreranno solo le nate nel 1961.

L’Opzione donna è calcolata interamente con il sistema contributivo, questo comporta una penalizzazione, che può oscillare fino al 30%.  Al momento la proroga non è ancora definitiva, bisogna attendere.

Pensione di inabilità con un’invalidità al 100%

Qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l’attività lavorativa per l’aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il riconoscimento dell’inabilità.

Con effetto dal 1° gennaio 1996, l’articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

Il riconoscimento della pensione di inabilità secondo l’articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l’attribuzione di un “bonus” o di un’anzianità convenzionale come se l’iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.

Per maggiori informazioni, sull’argomento, consiglio di leggere: Pensione e invalidità, cosa cambia per i dipendenti pubblici

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