Sono tanti i lettori che ci chiedono delucidazioni sulla tassazione delle obbligazioni, BTp inclusi. In più di un articolo abbiamo parlato, in particolare, della possibile compensazione tra minusvalenze e plusvalenze, sebbene la materia sia un po’ più complicata di come l’abbiamo sinteticamente esposta. La normativa consente all’investitore di crearsi un cosiddetto “zainetto fiscale”, che gli consentirà di abbattere l’imposta sulle plusvalenze maturate, grazie al credito vantato su minusvalenze precedentemente accusate.

Zainetto fiscale, occhio al portafoglio obbligazioni a fine anno

Fermiamoci un attimo.

Per prima cosa, la compensazione può avvenire solo sulle plusvalenze maturate dopo le minusvalenze ed entro 4 anni da queste ultime. Successivamente, dobbiamo distinguere tra redditi di capitale e redditi diversi. Nel caso delle obbligazioni, le cedole sono considerate formalmente redditi di capitale, mentre i guadagni ottenuti da vendita/rimborso a prezzi superiori/inferiori a quelli di acquisto/emissione sono considerati plusvalenze o minusvalenze. Ebbene, il fisco consente di compensare solo tra redditi diversi, ossia tra minusvalenze e plusvalenze della stessa natura.

La compensazione è possibile anche tra strumenti finanziari diversi, purché per l’appunto si tratti in tutti i casi di redditi diversi. Ad esempio, se ho accusato minusvalenze dalla vendita di azioni a prezzi inferiori a quelli di acquisto, queste sono fiscalmente compensabili con le plusvalenze maturate sui BTp. Chiaramente, bisognerà tenere conto delle diverse aliquote applicate: i BTp scontano una tassazione di favore al 12,50%, mentre i proventi di natura finanziaria derivanti da obbligazioni, azioni, fondi, etc., vengono tassati al 26%.

Plusvalenze fiscali su zero coupon

E gli zero coupon? Trattasi di titoli obbligazionari senza cedole, di solito con scadenze non molto lontane nel tempo. Il rendimento qui è dato dalla sola differenza tra prezzo di rimborso e quello di emissione o acquisto. Si direbbe che essa sia del tutto da considerare una plusvalenza ai fini fiscali, ma come sapete al legislatore italiano piace complicarsi e complicare la vita agli altri.

Infatti, nel caso degli zero coupon diventa necessario provvedere a calcolare il cosiddetto “prezzo fiscale”. Solamente la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo fiscale è pari alla plusvalenza, il resto è da considerarsi tasso d’interesse, per cui non oggetto di alcuna compensazione.

E come si calcola il prezzo fiscale? Immaginiamo di acquistare a 50 un bond emesso 5 anni prima a 35 e che scade tra 15 anni, quando verrà rimborsato a 100. Per prima cosa, dobbiamo determinare il tasso d’interesse dell’obbligazione. Esso risulta pari a: r = (100/35)365/7305 – 1 = 5,38%. A questo punto, il prezzo fiscale sarà: PF = 35 x (1 +0,0538)1826/365 = 45,49. E, infine, Prezzo di Acquisto – Prezzo Fiscale = Plusvalenza. Nel caso specifico, 50 – 45,49 = 4,51. Su di essa sarebbe eventualmente compensabile con pregresse minusvalenze l’imposta del 12,50% o del 26%, a seconda che si tratti di un’obbligazione di stato o emessa da un soggetto privato.

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