I Buoni fruttiferi postali sono prodotti per l’impiego del risparmio. Un tempo erano certamente molto più diffusi di oggi, per il semplice fatto che offrivano tassi d’interesse altissimi. Oltretutto, sono sicurissimi, essendo emessi da Cassa depositi e prestiti, una società controllata dal Ministero di economia e finanze, e distribuiti da Poste Italiane.

Essi garantiscono il rimborso integrale del capitale in qualsiasi momento, oltre agli interessi maturati fino alla scadenza o all’eventuale momento di disinvestimento anticipato, salvo le caratteristiche specifiche di alcuni Buoni fruttiferi postali.

Ad esempio, il Buono 4×4 consente al titolare di riscuotere gli interessi maturati al termine di ogni quadriennio nel caso di disinvestimento prima della scadenza.

Tuttavia, qualche rischio lo si assume ugualmente. Uno di questi consiste nella prescrizione, ovvero nella mancata corresponsione del capitale e degli interessi. Il D.M. 19/12/2000 dispone che

i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.

La prescrizione dei Buoni fruttiferi postali

Questo significa che i Buoni fruttiferi postali cessano di fruttare successivamente alla scadenza. E da quella data decorrono dieci anni, trascorsi i quali il titolare perde il diritto a riscuotere capitale e interessi. Insomma, deve sbrigarsi a ritirare il montante entro i dieci anni dalla scadenza. Il problema non si pone per i buoni dematerializzati, in quanto Poste Italiane procede all’accredito automatico alla scadenza della cifra maturata dal titolare sul suo conto corrente postale o libretto postale.

Il problema sorge, quindi, per i Buoni fruttiferi postali cartacei. Molte persone scrivono lamentando di avere perso tutto, poiché non sono stati in grado di chiedere il rimborso prima che scadesse la prescrizione. Dovranno rassegnarsi a non vedere un solo centesimo? Non è detto. Anzitutto, perché il D.M. del 2000 sopra accennato aggiunge che Poste è tenuta a consegnare al cliente all’atto della sottoscrizione del buono il Foglio Informatico Analitico (FIA).

In esso sono contenute le condizioni contrattuali, tra cui la scadenza del buono. Essa spesso non era indicata nel retro del buono, ragione per cui il titolare non ne aveva conoscenza.

Quando la prescrizione non vale

In effetti, se il risparmiatore non conosce formalmente quando il buono scade, non è nelle condizioni di sapere quando decorrerà la prescrizione. Tutti i possessori di Buoni fruttiferi postali acquistati senza avere ricevuto contestualmente il FIA hanno titolo, quindi, a pretendere da Poste la riscossione della somma dovuta, perché la prescrizione nei loro confronti non avrebbe agito. Ma potrebbe risultare necessario adire l’istituto in giudizio per ottenere ragione. Qualche tribunale già si è espresso in questi anni a favore dei clienti, condannando Poste a rimborsare capitale e interessi.

I Buoni fruttiferi postali emessi fino al 27 dicembre 2000 hanno durata trentennale, successivamente a tale data hanno durata ventennale. Considerate un’altra differenza: i Buoni fruttiferi postali a 30 anni maturano interessi fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza, mentre quelli a 20 anni fino al giorno esatto del ventesimo anno.

Esistono almeno altri due casi di interruzione della prescrizione: smarrimento e furto. Se perdo un buono o se me lo rubano, non sono in grado di chiederne il rimborso a Poste. La prescrizione non va avanti, come se il tempo si fermasse, per cui i dieci anni dalla scadenza si allungano per tutto il periodo di sussistenza dell’impedimento. Attenzione, però, perché lo smarrimento o il furto vanno provati. Come? Presentando una regolare denuncia ai carabinieri. In pratica, deve sussistere un atto formale dal quale si evince l’impedimento per la riscossione dei Buoni fruttiferi postali. Non ci si può recare alle Poste e chiedere al funzionario la riscossione di un dato buono smarrito o rubato, senza fornire alcuna prova dell’evento.

E, purtroppo, in molti casi i titolari non posseggono prove a loro favore.

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