Tutti i minorenni italiani dal 26 giugno 2012 per viaggiare necessitano di un documento di viaggio individuale. Ciò significa che, nonostante i  minori siano iscritti sul passaporto dei loro genitori, dovranno avere un loro passaporto individuale e laddove permesso una carta di identità che dovrà essere valida per l’espatrio. Ecco allora come fare domanda di passaporto e le nuove regole riguardanti l’accompagnamento del minore in vigore dal 2014.

Documenti di viaggio per i minori: come si ottengono

Per evitare che i minori vengano espatriati illegalmente, dal 2010 è possibile richiedere agli uffici competenti di riportare sul documento di viaggio del minore (passaporto) il nome dei genitori.

Il sito viaggiaresicuri.it consiglia, qualora tale indicazione non sia riportata sul documento, di portare con sé una copia dello stato di famiglia oppure un estratto di nascita in quanto potrebbe essere richiesta dal paese in cui ci si recherà. Anche sulla carta di identità per minori di età inferiore ai quattordici anni il nome dei genitori o di chi ne fa le veci potrà essere riportato e ciò ai sensi della circolare del Ministero degli Interni numero 1 del 27 gennaio 2012. La normativa in vigore prevede inoltre che sia le carte di identità che i passaporti per i minori abbiano due diverse tipologie di validità. Per i minori dai zero ai tre anni, la validità del documento sarà di 3 anni mentre per i minori dai tre ai diciotto anni, la validità sarà invece di cinque anni. Ricordiamo, infine, che la carta di identità per i maggiorenni durerà, invece, dieci anni.

Domanda di passaporto per i minorenni: come farla

Per richiedere il passaporto per un minorenne sarà necessario che entrambi i genitori siano d’accordo anche se separati, divorziati, conviventi o separati. Qualora manchi l’assenso si dovrà portare il nulla osta del giudice tutelare. Nel dettaglio per la richiesta del passaporto, si dovranno presentare tutti e due i genitori.

Se uno dei due non può, dovrà fornire all’altro una dichiarazione di assenso al rilascio del passaporto insieme al proprio documento di identità (cittadino comunitario). Se il cittadino è extracomunitario, invece, la dichiarazione di assenso dovrà essere vidimata dall’Ambasciata dello Stato di provenienza. Nel caso in cui uno dei due genitore negherà l’assenso, invece, ci si dovrà rivolgere al giudice tutelare. Si ricorda che la domanda di rilascio sarà a nome del soggetto minorenne e dovrà essere firmata da entrambi i genitori. Il conto corrente per il pagamento del passaporto, inoltre, dovrà essere intestato al minirenne e le foto del minore dovranno essere recenti. Il bambino, in ogni caso, si dovrà presentare nell’ufficio per la pratica. I minori di età inferiore ai dodici anni non dovranno recarsi nell’ufficio di polizia emittente, basterà che si presentino presso il Comune in quanto non saranno prese le impronte digitali e la firma. Infine al momento del rilascio del passaporto verrà apposta una marca da bollo (concessione governativa) che sarà valida per un anno dalla data di rilascio. Essa dovrà essere apposta, poi, ogni anno soltanto se ci si recherà in un paese che non fa parte dell’Unione Europea. Per i passaporti dei minori varranno infine le stesse regole di quelle per i maggiorenni ossia la concessione governativa si dovrà pagare al momento del rilascio del passaporto e sarà valida un anno dalla data del rilascio. Si dovrà poi apporre per ogni anno successivo solo se si viaggia per un paese non appartenente alla Comunità europea.

Nuove regole riguardanti l’accompagnamento del minore in vigore dal 2014

I minori italiani che hanno fino a 14 anni potranno espatriare soltanto se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Inoltre potranno lasciare l’Italia solo con dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi ha la facoltà di dare l’autorizzazione o l’assenso e autenticata dall’Autorità competente. Si comunica che, a partire dal 4 giugno 2014, secondo la nuova normativa di accompagnamento, la dichiarazione (di accompagnamento) riguarderà un solo viaggio ovvero l’andata e ritorno ed il viaggio di norma dovrà durare al massimo sei mesi. I tutoria o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, poi, potranno indicare due accompagnatori che saranno alternativi tra di loro e potranno anche richiedere che i nomi degli accompagnatori, la destinazione e la durata del viaggio siano stampati sul passaporto o che tali dati vengano riportai su di un’attestazione separata  che sarà stampata dall’Ufficio di competenza. Si evince infine che, qualora il soggetto minorenne sia affidato ad una compagnia di trasporto o ad un ente, sarà necessaria soltanto l’attestazione. Il consiglio è quindi quello di verificare, prima di acquistare qualsiasi biglietto, se la compagnia di trasporto che si sceglie accetterà che gli venga affidato il minorenne. Leggete anche: Volare con gli animali: ecco le regole di Alitalia, Ryanair e EasyJet e la documentazione da presentare.