In Redazione di InvestireOggi è arrivato un quesito molto interessante sul bonus ristrutturazione; in particolare il caso analizzato riguarda un giornalista freelance che collabora con alcune riviste di ingegneria documentando le proprie prestazioni ai fini fiscali con la c.d. cessione dei diritti d’autore.
“Buongiorno, collaboro da diversi anni con alcune riviste specializzate nel settore dell’ingegneria edile, ho 3 contratti di collaborazione nello specifico e ogni fine mese emetto una nota di cessione dei diritti d’autore che mi viene liquidata al netto della ritenuta; siccome a breve dovrei iniziare dei lavori di ristrutturazione dell’immobile in cui vivo e che utilizzo anche per lo svolgimento della mia attività mi chiedo se i proventi da diritto d’autore sono considerati redditi di professione ovvero redditi diversi; nel primo caso la spesa ammessa al bonus ristrutturazione sarebbe dimezzata. Mi date qualche info utile in merito?”
Il bonus ristrutturazione
Prima di dare una risposta al nostro lettore è necessario partire dalle recenti novità che hanno riguardato il bonus ristrutturazione.
A partire dal 2025, per gli interventi effettuati sull’abitazione principale, la detrazione fiscale rimane confermata al 50%. Diversamente, per le spese sostenute su seconde case, l’aliquota si riduce al 36%.
Nel biennio successivo, ovvero per le spese sostenute nel 2026 e 2027, la misura del beneficio fiscale si riduce ulteriormente. In particolare, per i lavori sull’abitazione principale la detrazione spettante sarà del 36%, mentre per le seconde case scenderà al 30%.
A partire dal 1° gennaio 2028, si assisterà a un’ulteriore modifica strutturale: la detrazione sarà pari al 30% per tutti gli immobili, senza più alcuna distinzione tra abitazione principale e seconda casa.
Rimane invece invariato, fino al 31 dicembre 2027, il tetto massimo di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Dal 2028, questo limite viene dimezzato, passando a 48.000 euro per unità, riducendo sensibilmente il beneficio fiscale fruibile.
Aliquote e limiti bonus ristrutturazione 2025-2028
| Anno di spesa | Aliquota (abitazione principale) | Aliquota (seconda casa) | Massimale per unità |
| 2025 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2026-2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
| Dal 2028 | 30% | 30% | 48.000 € |
Dunque, bisogna fare attenzione anche alle spese sostenute a cavallo d’anno: 2024-2025.
Il bonus ristrutturazione per il giornalista freelence. Si applica il taglio alla detrazione?
In merito al quesito sul bonus ristrutturazione, dal punto di vista reddituale gli introiti incassati nell’anno dall’attività giornalistica sono tassati con le regole previste per la cessione dei diritti d’autore (lett. g) del comma 1 dell’art. 67 del DPR 917/86.
Ciò, consentirebbe di superare la previsione di cui al c.5 dell’art.16-bis del TUIR secondo la quale “Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento”.
Nel caso specifico dell’istante infatti parliamo infatti di redditi diversi che non sono attratti nella sfera dei redditi di impresa o professione.
Si veda ad esempio la circolare, Agenzia delle entrate, n°17/e 2012 nella quale è stato chiarito che le prestazioni occasionali sono irrilevanti perché, rappresentando redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, Tuir, non sono produttivi di reddito di lavoro autonomo o d’impresa come previsto dagli articoli 55 e 53, Tuir (circolare n. 17/E/2012).
Tale chiarimento era stato fornito rispetto regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e le nuove iniziative produttive, articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in merito al requisito di accesso al regime in parola riferito al mancato esercizio nei tre anni precedenti di un’attività artistica, professionale ovvero di impresa anche in forma associata o familiare.
Laddove fosse confermata dall’Agenzia delle entrate la suddetta indicazione, l’immobile non sarà considerato ad uso promiscuo. In tal modo sarebbe garantita la detrazione sull’intera spesa sostenuta sempre nel limite di 96.000 euro.
Non rimane che attendere indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.
Riassumendo.
- Aliquote differenziate dal 2025, poi progressivamente ridotte. Nel 2025: 50% per la prima casa, 36% per la seconda. 2026-2027: 36% (prima casa), 30% (seconda). Dal 2028: 30% per tutti gli immobili. Massimale di spesa invariato fino al 2027, poi dimezzato 96.000 € per unità fino al 31 dicembre 2027. Dal 2028: 48.000 € per unità immobiliare.
- Occhio alle spese sostenute a cavallo d’anno. È fondamentale distinguere tra spese effettuate nel 2024 e quelle sostenute nel 2025 per applicare correttamente l’aliquota spettante.
- Il caso del giornalista freelance e l’uso promiscuo dell’immobile. I redditi da attività giornalistica in forma di cessione diritti d’autore sono redditi diversi, non assimilabili a quelli da lavoro autonomo.
- Nessuna riduzione del bonus per uso promiscuo se confermata questa qualificazione reddituale. In tal caso l’immobile non sarà considerato a uso promiscuo e si avrà diritto alla detrazione piena sul 100% della spesa, fino a 96.000 euro.