x Voltaire (1 Viewer)

lotindy

Nuovo forumer
ciao scusa mi potresti aiutare?
ho un problema con una mia amica he si è vista recapitare un certificato di minusvalenza su un conto cointestato caon la madre per una vendita di un'obbligazione "HELIX" scadenza 08 tv che avrebbe acquistato a 98 nel 2000 e rivenduto a 61 nell'agosto 2002. ha chiesto al promotore della popolare dell'Intra che gli ha detto che c'è un errore e che la vendita è stata effettuata a 96. gli eseguiti la madre li ha buttati e io non riesco a trovare notizie su questa obbligazione. Poichè il PF è un suo parente vorrebbe avere la prova della malafede del suo pf senza chiedere informazionbi a lui. purtroppo non ho i codici dell'obbligazione e non so' come cercarla (ho provato con il sito di sanpaoloimi e mps inutilmente), hai qualche idea?
ciao e grazie
 

giuseppe.d'orta

Forumer storico
Quasi certamente si tratta di un'obbligazione strutturata, non quotata, quindi credo non troverò nulla in giro, ma magari chiedendo ai vari contatti che ho trovo qualcuno che ne sa qualcosa.

Se non lo ha gettato, può verificare il controvalore della vendita/rimborso sull'estratto conto di agosto, e confrontarlo con la somma investita in origine.

Inoltre, ricordo che il cliente ha diritto a chiedere all'intermediario copia della documentazione (sostenendo le relative spese), quindi si può percorrere anche tale strada.
 

lotindy

Nuovo forumer
ciao voltaire
trovata l'obbligazione è della Helix Investments
ne ha ancora una tranche in portafoglio 30/11/00-1/12/2014 call tv cedola attuale 4.50% prezzo 64.773. la cosa strana è che vedendo il certificato di minusvalenza su 70.000 euro di perdita la minus da riportare è di 22.000 per cui la tassazione è al 33%.
non è il guaio peggiore che ha in portafoglio
ho trovato un'obbligazione buenosaires a 14.00
una crediop credit risk brasil call a 54.808
4/5 reverse a 75 di media
insomma un disastro
 

giuseppe.d'orta

Forumer storico
Molto probabilmente si tratta, come ipotizzato, di un reverse floater (prima cedole fisse ed alte, poi cedola indicizzata inversamente ai tassi di interesse). Aliquota al 33%, forse è quotata all'estero, bisognerebbe verificare prima di tutto se la certificazione è quella prevista dalla normativa (come credo, comunque).

Argentina (mica poteva mancare), reverse floater a go-go, ciliegina finale la Crediop che, come si evince dal nome, è indicizzata all'andamento del rischio di credito del Brasile... portafoglio d.o.c. costruito da un P.F. = Piazzista Finanziario degno della sua qualifica.

Al di là della singola emissione proposta, quindi, si può approfondire il discorso dell'inadeguatezza degli investimenti proposti: trattandosi di tante emissioni sballate (e non di una soltanto), il caso si presenta in maniera molto concreta.
 

giuseppe.d'orta

Forumer storico
Si definisce "non adeguata" una disposizione che il cliente chiede di mettere in pratica ma che non è allineata (adeguata, appunto) al proprio profilo di investitore per almeno una delle caratteristiche seguenti: tipologia, oggetto, frequenza e dimensione.

Per cercare di distinguere l'eventuale caratteristica di non adeguatezza, l'intermediario deve utilizzare tutti i dati di cui dispone, sia quelli generali (età, professione, ecc.) sia quelli specifici che il cliente ha rilasciato all'apertura del rapporto (esperienza in tema di strumenti finanziari, ecc.: il cliente che non comunica tali dati deve specificatamente indicarlo con un'apposita dichiarazione sul contratto).

Se ravvisa gli estremi di inadeguatezza, l'intermediario deve avvertire il cliente, e porre in essere la disposizione solo se il cliente conferma l'intenzione (in pratica, firma per presa visione delle caratteristiche di inadeguatezza).

Se l'intermediario pone in essere un'operazione non adeguata senza aver raccolto l'autorizzazione specifica del cliente, il cliente stesso puo' pretendere il risarcimento dell'eventuale danno cagionatogli dall'operazione stessa.

Per valutare le caratteristiche di non adeguatezza, a volte, bisogna studiare per bene tutte le caratteristiche dell'investitore, delle comunicazioni che ha fornito all'intermediario, alla sua operatività precedente e successiva sina in quantità (dimensione) che in qualità (tipologia, oggetto, frequenza), perché a volte il confine tra adeguatezza ed inadeguatezza è parecchio sottile.

Nel caso in cui l'intermediario non disponga dei dati che il cliente non ha voluto comunicare, deve basarsi sui dati che ha a disposizione, dai generici (età, professione, ecc.), a quelli che il cliente ha voluto eventualmente comunicare (anche se non tutti quelli previsti), all'operatività condotta dal cliente in precedenza.

Comunicazione n. DI/30396 del 21 aprile 2000


Gli intermediari non sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dal cliente anche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso, la valutazione andrà condotta, in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es.: età, professione, presumibile propensione al rischio del cliente alla luce anche della pregressa ed abituale operatività; situazione del mercato).
 

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