Sezione V. Operatività con banconote di grosso taglio.
[FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]Per altro verso, il ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e quindi risulta oggettivamente disincentivato, soprattutto quando il possessore stesso disponga di modalità alternative di movimentazione finanziaria, più rapide e sicure (assegni, bonifici, carte di credito, di pagamento, ecc.). Tali considerazioni risultano ancora più pertinenti nel caso di clienti che presentano una movimentazione finanziaria rilevante per frequenza delle operazioni e/o per importo delle stesse, ad esempio in ragione dello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali. [/FONT]
[FONT=Times New Roman,Times New Roman]Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari
superiori a 2.500 euro - indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri tagli - i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio (
In mancanza di ragionevoli motivazioni, i destinatari si astengono dall’effettuazione dell’operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezio 13 ).
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