trasferimento titoli (1 Viewer)

tryforfree

Nuovo forumer
Si ho letto i contratti...
Era solo x dire le cose come stanno.

Aggiornamento situazione Titoli:
- Trasferito in data 26 le Obbligazioni
- Presa in carico a 102,64 (la media di ieri ?)
- Stornato Il rateo Interessi in corso con addebito su conto origine
e accredito su conto desinazione

Ora attendo il conteggio delle plus sul conto origine
Tempo trascorso 1 mese da Ordine Sottoscritto.

Ovviamente prese in carico nel conto deposito Principale (comune)
come In precedenza detto.
 
Ultima modifica:

france66

Nuovo forumer
Ciao a tutti, ho trovato le condizioni per il traferimento dei titoli
come vi sembrano, ditemi la vostra
Forse mi conviene vendere e poi ricomprare
Grazie.

condizioni.jpg
 

HereIam

IamForce - HIearme
DA SITO FINECO:

Portare i titoli in Fineco è semplice[Chiudi]Compila i moduli online per trasferire titoli italiani o per trasferire titoli esteri. Stampali e manda una copia alla tua banca e una a FinecoBank - Ufficio titoli via M. D'Aviano 5, 20131 Milano. Fai attenzione: nonostante sia vietato dalla legge, alcune banche potrebbero ancora applicare una commissione di trasferimento titoli. Segnala questa pratica illegale a noi e all'Ombudsman.
 

HereIam

IamForce - HIearme
Forse, anzi non ho capito.
Comunque lo scorso anno da due banche ho trasferito titoli senza pagare alcunché.
 

france66

Nuovo forumer
Ciao HereIam, stavo rispondendo a Slowdown.
Comunque visto che ci sono dei cambiamenti ,pensi che questo valga anche per Directa
 

france66

Nuovo forumer
Hai propio ragione, ciao e grazie ancora.
Legge

Titoli, Bersani all'Abi:
no alle commissioni di trasferimento


di Antonella Donati

Niente più spese per chi decide di trasferire i titoli da un istituto all'altro o di chiudere il conto. E una nota del ministrero chiarisce tutti i dubbi
(21 febbraio 2007)


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Stop alle commissioni per il trasferimento titoli da banca a banca. La legge Bersani non lo consente e le banche sono tenute ad adeguarsi immediatamente. Il ministro l'aveva annunciata, e il 21 febbraio è arrivata la nota con l'"interpretazione autentica" delle norme. La nota è stata inviata all'Abi per richiamare all'ordine le banche che ancora non si sono adeguate.
I contratti interessati - Nella nota della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori del Ministero, si precisa che la norma che consente al cliente un diritto di recesso senza spese e penalità, si applica a tutti i contratti che non hanno una durata predeterminata, ma per i quali c'è sempre la possibilità, per una delle due parti, di porre liberamente fine al rapporto. In particolare, il diritto di chiudere il contratto gratis si applica a: conti correnti; deposito titoli in amministrazione (c.d. conto titoli); depositi in genere (purché non sia previsto un termine di durata come, ad esempio, nei depositi vincolati e nei certificati di deposito); aperture di credito; bancomat; carte di credito.
Per i titoli trasferimento e gratis e semmai rimborso di spese documentate - Per il conto titoli in particolare la nota non lascia spazio ai dubbi: il divieto di applicare spese di chiusura riguarda sia le spese espressamente qualificate in contratto come costi di chiusura, sia quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto, come il trasferimento dei titoli presso un altro intermediario. In questo campo l'unica richiesta ammissibile è quella di un rimborso delle spese eventualmente sostenute non per il trasferimento in sé, ma se è stato richiesto l'intervento di un soggetto terzo. Per questo però le spese devono essere documentate e la possibilità di applicarle deve essere prevista dal contratto e dalla documentazione di trasparenza allegata.


Niente più alibi per le banche - Le banche, dunque, non hanno più alibi.

Non è più possibile richiedere, come accaduto finora, fino a 50 euro per titolo da trasferire, anche se i titoli sono ormai da anni dematerializzati e in gestione presso la Monte Titoli. E in questo caso, ovviamente, il chiarimento ha un valore anche per quanto accaduto in passato. In pratica fin dal 4 agosto scorso le banche si sarebbero dovute adeguare, dato che l'articolo 10 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, nella sua formulazione originaria, portava il riferimento alle condizioni contrattuali dei soli conti correnti bancari, mentre la legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto un ambito di applicazione della disposizione più ampio e riferito a tutti i "contratti di durata".

Le richieste di rimborso - Sulla questione, d'altra parte, era intervenuto anche l'Antitrust per bloccare una circolare dell'Abi che, ad agosto, aveva limitato la portata della legge ai soli conti correnti. L'Abi aveva fatto marcia indietro, ma le banche avevano continuato a pretendere le commissioni. Per questo c'erano già state richieste di rimborso, e la posizione dell'Ombudsman, l'organismo di tutela dei clienti bancari, era sempre stata quella di dar ragione ai clienti e torto alle banche. Per cui, chi ha pagato, farà bene a chiedere il risarcimento alla banca rivolgendosi all'Ufficio reclami e poi, in mancanza di risposta, direttamente all'Ombudsman.
 

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