tassare nuovamente i capitali scudati? (1 Viewer)

czar

charlie non fa surf
dai scommettiamo :D:D:D:D:D
io scommetto sui proprietari di immobili: o una tassa tipo ici ...ma con un nome ovviamente diverso, o un bel condono.


ma che strano....è andata proprio così. ...ed era il primo di settembre...:wall::wall:


per quanto riguarda il discorso:
non ho più fiducia in uno stato che si rimangia la parola.
della fiducia di un deliquente sinceramente ...non so che farmene.
 

leboff

Nuovo forumer
... ma chi ha fatto sto polverone?..... non sono certo quelli di destra...

No, la patrimoniale non è certo stato un cavallo di battaglia della destra (che poi è "pseudodestra", la destra autentica ormai nascondendosi nelle ultime pieghe del vecchio liberalismo alla Valerio Zanone ), bensì della sinistra che ha malamente spronato il cavallo; in breve: ha fatto gran confusione sul "come" essa dovesse definirsi in ragione a "quali" fossero esattamente i beni su cui farla gravare e in "qual modo" questi si sarebbero fatti emergere individuandoli. Un argomento tanto serio, qual quello di "mettere le mani nelle tasche dei cittadini", merita "compostezze" diverse da quelle usualmente messe in campo da quelle forze politiche di sinistra che purtuttavia - con molteplici ragioni - si dicono pronte a prender le redini del destriero per finalmente "governarlo". La verità è che mentre la pseudodestra berlusconiana ha mostrato, infine, di quale inutile pasta fosse davvero fatta, la sinistra assume nei confronti di chi a accumulato beni (semmai lavorando e lavorando senza far chiacchiere :wall:) un atteggiamento "punitivo" che, mi si passi il francesismo, fa piuttosto schifo - a livello umorale - e, soprattutto, alla lunga, rischia d'esser - more solito - improduttivo pel Paese. :down:
 

leboff

Nuovo forumer
...per quanto riguarda il discorso:
non ho più fiducia in uno stato che si rimangia la parola.
della fiducia di un deliquente sinceramente ...non so che farmene.

I principi di "buona amministrazione" son tali e per la gente perbene e per i delinquenti. E' l' "oggettività" e "indipendenza" nell'azione di governo della "cosa pubblica" a far sì che quelli, in un Paese civile, restino concreti e saldi nei confronti di chiunque e in qualunque situazione costui si trovi. Uno Stato che - patentemente con scuse e marchingegni - metta mano a un sostanziale "concordato" intervenuto fra sè e cittadini più o meno delinquenti, qualsiasi siano le "superiori ragioni di giustizia" che lo inducono a ciò, appare esser inadempiente alla "norma" fissata per sè e per la controparte quale metro per la poi "avvenuta e consumata" pattuizione. Cosa implichi ciò è evidente. Io, sicchè, oggi posso non preoccuparmi della questione "scudati" ma domani potrei invece preoccuparmi d'altre delicate questioni; in proposito, ecco due esempi che interessano molti: questo tipo di Stato carente di fiducia garantirà davvero in futuro l'esenzione da certe imposte di successione ? oppure anche in quelle potrebbe rimetter mano ? questo tipo di Stato "a la card" assicurerà il beneficiario da un "ricalcolo" della sua pensione ? e così via cantando.
 

czar

charlie non fa surf
I principi di "buona amministrazione" son tali e per la gente perbene e per i delinquenti. E' l' "oggettività" e "indipendenza" nell'azione di governo della "cosa pubblica" a far sì che quelli, in un Paese civile, restino concreti e saldi nei confronti di chiunque e in qualunque situazione costui si trovi. Uno Stato che - patentemente con scuse e marchingegni - metta mano a un sostanziale "concordato" intervenuto fra sè e cittadini più o meno delinquenti, qualsiasi siano le "superiori ragioni di giustizia" che lo inducono a ciò, appare esser inadempiente alla "norma" fissata per sè e per la controparte quale metro per la poi "avvenuta e consumata" pattuizione. Cosa implichi ciò è evidente. Io, sicchè, oggi posso non preoccuparmi della questione "scudati" ma domani potrei invece preoccuparmi d'altre delicate questioni; in proposito, ecco due esempi che interessano molti: questo tipo di Stato carente di fiducia garantirà davvero in futuro l'esenzione da certe imposte di successione ? oppure anche in quelle potrebbe rimetter mano ? questo tipo di Stato "a la card" assicurerà il beneficiario da un "ricalcolo" della sua pensione ? e così via cantando.

sottoscrivo in toto entrambi i tuoi contributi e chiarisco meglio:
il patto sociale che ci lega come cittadini impedirà che possano essere compiuti abusi che vadano ad intaccare pesantemente le radici del patto stesso: istruzione , salute, etc etc qualora vengano lesi pesantemente questi diritti, vedrai veramente la gente per strada con i lanciafiamme....ma scomodare così alti principi per dei furfanti che CI hanno rubato dei soldi che si lamentano solo a mezza bocca perchè sanno che alla fine l'hanno fatta franca ..e gli va anche bene così si ripuliscono il oro soldi a meno del 10%....non mi sembra il caso.

diverso è il discorso:
sono un duro e puro....non è giusto ritassare i capitali scudati....vado a riprendermi TUTTI i soldi detenuti illegalmente in svizzera ...circa 400 mld di euro.
ti posso assicurare che i mezzi ci sono per farlo.....perchè non lo si fa?
 

leboff

Nuovo forumer
....scomodare così alti principi per dei furfanti che CI hanno rubato dei soldi che si lamentano solo a mezza bocca perchè sanno che alla fine l'hanno fatta franca ..e gli va anche bene così si ripuliscono il oro soldi a meno del 10%....non mi sembra il caso.....


Evidentemente non ho saputo esprimere correttamente e in modo comprensibile un principio di elementare civiltà, e giuridica e logica. Mi servirò di un adagio medioevale: "Factum infectum fieri nequit", ossia: "Non e' possibile che cio' che e' accaduto divenga qualcosa di non accaduto". Ebbene in materia di "scudati" è avvenuto che uno Stato ha normativamente stabilito che chiunque si trovasse nelle condizioni "y" aderendo al concordato "x" avrebbe potuto, corrispondendo quanto prefissato, ottenere i vantaggi "z". Il fatto che lo Stato abbia garantito a persone che s'erano illegalmente attivate una "sanzione di recupero" assolutamente inadeguata, perchè blanda, non lo esime dal rispettare la sua stessa normazione. Chi agisce in tal modo non può oggi invocare la "persistenza" degli effetti di un "delitto" che ieri considerò "sanzionato" ! Ovviamente c'è chi si disinteressa dell'esistenza o meno di uno "Stato di diritto" e va al sodo: siccome quel Caio per il motivo "tot" ha danneggiato la collettività mi disinteresso di quanto in proposito deciso dallo Stato e voglio veder distrutto chi quel danno ha procurato; patentemente, siffatto non è un comportamento da far risalire ad un' "avanzata civiltà giuridica", è, invece, un moto personalissimo che trova ragione nel proprio istinto, non nel diritto.
 

czar

charlie non fa surf
Evidentemente non ho saputo esprimere correttamente e in modo comprensibile un principio di elementare civiltà, e giuridica e logica. Mi servirò di un adagio medioevale: "Factum infectum fieri nequit", ossia: "Non e' possibile che cio' che e' accaduto divenga qualcosa di non accaduto". Ebbene in materia di "scudati" è avvenuto che uno Stato ha normativamente stabilito che chiunque si trovasse nelle condizioni "y" aderendo al concordato "x" avrebbe potuto, corrispondendo quanto prefissato, ottenere i vantaggi "z". Il fatto che lo Stato abbia garantito a persone che s'erano illegalmente attivate una "sanzione di recupero" assolutamente inadeguata, perchè blanda, non lo esime dal rispettare la sua stessa normazione. Chi agisce in tal modo non può oggi invocare la "persistenza" degli effetti di un "delitto" che ieri considerò "sanzionato" ! Ovviamente c'è chi si disinteressa dell'esistenza o meno di uno "Stato di diritto" e va al sodo: siccome quel Caio per il motivo "tot" ha danneggiato la collettività mi disinteresso di quanto in proposito deciso dallo Stato e voglio veder distrutto chi quel danno ha procurato; patentemente, siffatto non è un comportamento da far risalire ad un' "avanzata civiltà giuridica", è, invece, un moto personalissimo che trova ragione nel proprio istinto, non nel diritto.


caro leboff, in un paese dove buona parte della popolazione adulta...e con diritto di voto...è analfabeta funzionale.... io mi accontento che le cose comicino a prendere una certa piega.
tu dai come acquisiti e metabolizzati principi che per l'italia del 2011 ...quasi 2012 ...sono dei traguardi molto lontani da raggiungere e che appena si intravedono all'orizzonte.
 

leboff

Nuovo forumer
caro leboff,...tu dai come acquisiti e metabolizzati principi che per l'italia del 2011 ...quasi 2012 ...sono dei traguardi molto lontani da raggiungere e che appena si intravedono all'orizzonte.

Caro czar, t'assicuro di essere nella condizione di chi vive con "enorme" preoccupazione lo scadimento d'ogni valore in questo Paese, nè credo in prossimi recuperi:titanic:
 

czar

charlie non fa surf
apprendo dai giornali...quindi con tutti i "se" ed i "ma" del caso ...che sarebbe difficile tecnicamente tassare i capitali scudati, soprattutto quelli più vecchi perchè nel frattempo potrebbero esserci stati cambiamenti di intermediario, smobilizzo in tutto o in parte degli strumenti....etc etc.


questo mi consente di tornare allo spirito iniziale della discussione per cui :

ammetto e riconosco che ci potrebbe essere un fondo di verità, sopratutto per gli scudi più vecchi ( ma l'ultimo è stato in gran maggioranza "giuridico" ed ha riguardato sopratutto immobili, quindi il "malloppo " dovrebbe essere ancora lì...)

fondmentalemnte però mi sembra una scusa un po' pretestuosa...quindi se non vogliono chiamarla ulteriore tassazione dei capitali scudati, la chiamassero come vogliono, l'importante è che chi ha usufruito di questo strumento integri con un ulteriore pagamento il beneficio che gli è stato accordato dallo stato....anche se il bene/soldi non ci sono più, perchè in ogni caso ne ha tratto un beneficio....beneficio derivante da un comportamento in origine illecito.....e stop.

ragionando per iperbole.....se non fosse così....allora potrei rifiutarmi di pagare la nuova imu perchè le rendite catastali quando ho comprato la mia prima casa erano diverse e più basse????

:ciao:
 
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dachi

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La manovra Monti applica un’imposta dell’1,5% sulle attività finanziarie e patrimoniali che sono state oggetto di rimpatrio o regolarizzazioni in occasione dello “scudo fiscale” del 2009, la cui memoria è ancora viva nella mente degli italiani, e di un assai precedente condono fiscale di attività estere contenuto nel decreto legge n. 350/2001, approvato in vista dell’introduzione dell’euro. L’imposta straordinaria sarà pagata anche per le attività che, già richiamate in patria, sono state dismesse o prelevate, pur parzialmente, dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione (ovvero sono state affidate a un intermediario diverso da quello che ha proceduto al pagamento della prima imposta straordinaria).

Questa operazione potrebbe essere pericolosa, sia nella prospettiva della finanza pubblica che in quella dello Stato di diritto.

Quanto al primo profilo, aggiungere una nuova imposta straordinaria su beni che sono stati oggetto di rimpatrio o regolarizzazione sul presupposto che i titolari avessero potuto sanare, una volta per tutte e con la prima imposta, il rapporto tributario con lo Stato equivale a lanciare un monito, alla prossima occasione di condono, a non fidarsi della parola data. Se dovrà mai esserci l’esigenza di un nuovo scudo fiscale, chi potrà beneficiarne, dopo lo scotto di questa seconda imposta inattesa, ci penserà due volte prima di usufruirne. Per le finanze pubbliche, ciò vuol dire che sarà difficile poter fare affidamento sulla tattica dello scudo per rimpinguare, in futuro, le casse dello Stato.

Quanto al secondo profilo, la medesima smentita dello Stato circa il fatto che le attività in esame sarebbero rimaste al riparo da ulteriori controlli e pretese è una preoccupante violazione di almeno tre principi tipici di uno Stato di diritto.

Il principio del legittimo affidamento, in primo luogo, che dovrebbe tutelare l’interesse dei cittadini a che una situazione giuridica generata da un comportamento della pubblica amministrazione non venga messa in discussione dall’amministrazione stessa, e che dovrebbe dunque consentire loro di confidare nelle conseguenze attese dal comportamento tenuto o promesso.

In secondo luogo, il principio, simile, della certezza del diritto, per cui data una certa regola le conseguenze che ne deriveranno non saranno messe facilmente in discussione da una regola successiva. Difatti, i contribuenti “ravveduti” confidavano che in cambio di un’imposta straordinaria sarebbero stati esentati da successive verifiche fiscali, e si era garantito altresì l’anonimato, sfruttando gli intermediari abilitati come sostituti di imposta. Stesso ruolo di intermediazione tali soggetti lo avranno anche in questo caso, ma essi dovranno segnalare all’agenzia delle entrate – con buona pace dunque della riservatezza promessa – i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta a causa dell’intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista.

Una maggiore attenzione al principio di legittimo affidamento, di certezza del diritto e insieme di tutela della riservatezza promessa avrebbe dovuto, nel caso in esame, portare a ritenere che se lo Stato, in precedenti occasioni legislative, ha garantito di restare soddisfatto per il futuro dalle imposte straordinarie applicate ai capitali rientrati o regolarizzati, nulla potrebbe più pretendere dal medesimo presupposto di imposta.

Un terzo principio in odore di violazione è quello dell’irretroattività delle norme, principio valido in generale e, per di più, espressamente nel diritto tributario. Si obietterà che, come più volte la giurisprudenza ha avuto modo di dire, l’irretroattività non è un principio assoluto, ma può piegarsi alle esigenze del legislatore tributario, come spesso in effetti avviene. Tuttavia, la medesima giurisprudenza che ha avallato l’uso di norme retroattive in campo tributario ha anche sottolineato che ciò che resta intangibile è la capacità contributiva: non possono dunque darsi norme che impongono nuovi tributi con effetti retroattivi se il presupposto dell’imposta risale così indietro nel tempo da non esservi più la garanzia che la capacità contributiva del soggetto passivo di imposta sia invariata.

Orbene, l’applicazione dell’imposta straordinaria su attività che sono state oggetto dello scudo fiscale del 2001 risale negli effetti a ben dieci anni fa, senza tenere in conto che, nel frattempo, la situazione economica del soggetto titolare dell’attività può essere cambiata, i beni possono essere stati trasferiti, ereditati, giocati, persi, sottoposti a fallimento, etc.

Pare che in Parlamento ci siano voci di insoddisfazione per questa norma, non, tuttavia, per i profili qui segnalati, quanto piuttosto perché l’imposta si stima troppo bassa. A nostro avviso, se il Parlamento decidesse di mettere in discussione l’articolo qui analizzato, i motivi dovrebbero essere al contrario quelli più intimi e propri dello Stato di diritto, e non il quantum di introito che lo Stato potrà guadagnarci sopra.
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czar

charlie non fa surf
La manovra Monti applica un’imposta dell’1,5% sulle attività finanziarie e patrimoniali che sono state oggetto di rimpatrio o regolarizzazioni in occasione dello “scudo fiscale” del 2009, la cui memoria è ancora viva nella mente degli italiani, e di un assai precedente condono fiscale di attività estere contenuto nel decreto legge n. 350/2001, approvato in vista dell’introduzione dell’euro. L’imposta straordinaria sarà pagata anche per le attività che, già richiamate in patria, sono state dismesse o prelevate, pur parzialmente, dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione (ovvero sono state affidate a un intermediario diverso da quello che ha proceduto al pagamento della prima imposta straordinaria).

Questa operazione potrebbe essere pericolosa, sia nella prospettiva della finanza pubblica che in quella dello Stato di diritto.

Quanto al primo profilo, aggiungere una nuova imposta straordinaria su beni che sono stati oggetto di rimpatrio o regolarizzazione sul presupposto che i titolari avessero potuto sanare, una volta per tutte e con la prima imposta, il rapporto tributario con lo Stato equivale a lanciare un monito, alla prossima occasione di condono, a non fidarsi della parola data. Se dovrà mai esserci l’esigenza di un nuovo scudo fiscale, chi potrà beneficiarne, dopo lo scotto di questa seconda imposta inattesa, ci penserà due volte prima di usufruirne. Per le finanze pubbliche, ciò vuol dire che sarà difficile poter fare affidamento sulla tattica dello scudo per rimpinguare, in futuro, le casse dello Stato.

Quanto al secondo profilo, la medesima smentita dello Stato circa il fatto che le attività in esame sarebbero rimaste al riparo da ulteriori controlli e pretese è una preoccupante violazione di almeno tre principi tipici di uno Stato di diritto.

Il principio del legittimo affidamento, in primo luogo, che dovrebbe tutelare l’interesse dei cittadini a che una situazione giuridica generata da un comportamento della pubblica amministrazione non venga messa in discussione dall’amministrazione stessa, e che dovrebbe dunque consentire loro di confidare nelle conseguenze attese dal comportamento tenuto o promesso.

In secondo luogo, il principio, simile, della certezza del diritto, per cui data una certa regola le conseguenze che ne deriveranno non saranno messe facilmente in discussione da una regola successiva. Difatti, i contribuenti “ravveduti” confidavano che in cambio di un’imposta straordinaria sarebbero stati esentati da successive verifiche fiscali, e si era garantito altresì l’anonimato, sfruttando gli intermediari abilitati come sostituti di imposta. Stesso ruolo di intermediazione tali soggetti lo avranno anche in questo caso, ma essi dovranno segnalare all’agenzia delle entrate – con buona pace dunque della riservatezza promessa – i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta a causa dell’intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o, comunque, per non aver ricevuto la provvista.

Una maggiore attenzione al principio di legittimo affidamento, di certezza del diritto e insieme di tutela della riservatezza promessa avrebbe dovuto, nel caso in esame, portare a ritenere che se lo Stato, in precedenti occasioni legislative, ha garantito di restare soddisfatto per il futuro dalle imposte straordinarie applicate ai capitali rientrati o regolarizzati, nulla potrebbe più pretendere dal medesimo presupposto di imposta.

Un terzo principio in odore di violazione è quello dell’irretroattività delle norme, principio valido in generale e, per di più, espressamente nel diritto tributario. Si obietterà che, come più volte la giurisprudenza ha avuto modo di dire, l’irretroattività non è un principio assoluto, ma può piegarsi alle esigenze del legislatore tributario, come spesso in effetti avviene. Tuttavia, la medesima giurisprudenza che ha avallato l’uso di norme retroattive in campo tributario ha anche sottolineato che ciò che resta intangibile è la capacità contributiva: non possono dunque darsi norme che impongono nuovi tributi con effetti retroattivi se il presupposto dell’imposta risale così indietro nel tempo da non esservi più la garanzia che la capacità contributiva del soggetto passivo di imposta sia invariata.

Orbene, l’applicazione dell’imposta straordinaria su attività che sono state oggetto dello scudo fiscale del 2001 risale negli effetti a ben dieci anni fa, senza tenere in conto che, nel frattempo, la situazione economica del soggetto titolare dell’attività può essere cambiata, i beni possono essere stati trasferiti, ereditati, giocati, persi, sottoposti a fallimento, etc.

Pare che in Parlamento ci siano voci di insoddisfazione per questa norma, non, tuttavia, per i profili qui segnalati, quanto piuttosto perché l’imposta si stima troppo bassa. A nostro avviso, se il Parlamento decidesse di mettere in discussione l’articolo qui analizzato, i motivi dovrebbero essere al contrario quelli più intimi e propri dello Stato di diritto, e non il quantum di introito che lo Stato potrà guadagnarci sopra.
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non fa una piega...ma tutte le obiezioni ripoate sono tutte ampiamente superabili....se si vuole..... non sempre ciò che è opportuno è anche giusto.
questa gente deve pagare....lo sanno anche loro ...e a mezza bocca sono anche contenti di cavarsela solo con 1,5%.
possono anche togliere questa misura, così come il taglio delle indennità ai parlamentari etc,.....bisogna vedere a che prezzo si continuerebbe a percorrere questa strada che ci ha portato con un piede e mezzo nel burrone.
 
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