Tarsu illegittima dal 2009. Discutiamone (1 Viewer)

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ordine 11.110
A partire dal 31 dicembre 2009, la Tassa sui rifiuti solidi urbani non esiste più e, pertanto, la pretesa avanzata dai comuni per gli anni 2010 e seguenti è illegittima; la conseguenza è che i comuni che non sono ancora passati alla Tia (attualmente la maggior parte) potrebbero trovarsi alle prese con richieste di rimborso di quanto versato dai cittadini per il 2010 e seguenti, e contestazioni relative agli atti di riscossione per questi stessi anni.

Con la sentenza n. 124/4/12 del 19 aprile 2012, solo ora resa nota, la Ctp Grosseto ha disposto la non legittimità della Tarsu dopo il 31 dicembre 2009, rendendo di fatto illegittima la richiesta del Comune di Castiglione della Pescaia. Questi effetti derivano dalla soppressione della Tarsu, disposta dal primo comma dell***8217;art. 49 del dlgs 22/1997 (decreto Ronchi), efficace, in mancanza di ulteriori proroghe, sin dal 31/12/2009.

Lo stesso art. 49 prevedeva un regime transitorio da disciplinarsi mediante un regolamento attuativo (dpr 158/99), in base al quale i comuni avrebbero dovuto raggiungere la piena copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti urbani introducendo la Tariffa di igiene ambientale (cosiddetta Tia/1) in sostituzione della Tarsu, in un lasso temporale di 8 anni (termine poi esteso sino al 1° gennaio 2010). Col successivo dlgs 152/2006, art. 238, la stessa Tia/1 è stata soppressa e sostituita dalla Tariffa integrata ambientale (Tia/2); tuttavia, la disciplina della nuova tariffa resta sospesa sino all***8217;emanazione di un regolamento ministeriale (che avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2010), in mancanza del quale «continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti» (comma 10 dell***8217;art. 238 cit.), ossia le disposizioni previste dal dpr 158/99 (regolamento attuativo della Tia/1).

Al momento, dunque, a prescindere dalle difficoltà interpretative legate all***8217;applicazione della nuova Tia, il prelievo che la maggior parte dei comuni opera per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti è ancora basato sulla vecchia Tarsu; ed è proprio qui che si prospetta il problema, in quanto non esiste più dal 2010 una normativa primaria a sostegno di questa tassa, che i comuni continuano a richiedere sulla base dei regolamenti (normativa secondaria). Per cui, ogni pretesa avanzata dai comuni a titolo di Tarsu, non trovando riscontro in alcuna normativa primaria attualmente vigente, potrebbe ritenersi illegittima anche in ragione dell***8217;art. 23 della Costituzione, secondo cui «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Il tutto assume una rilevanza ancora maggiore se si considera che i comuni continuano a vedere nella Tarsu l***8217;unico strumento chiaramente applicabile e idoneo a garantire quell***8217;entrata necessaria alla copertura del servizio rifiuti, in assenza di una disciplina ben delineata della nuova Tia (ed è anche per questo che circa l***8217;80% di essi rimane ancorato alla vecchia tassa). La risposta dei comuni potrebbe volgere nel senso che, a prescindere dalla tipologia di strumento di riscossione adottato, il servizio di gestione rifiuti è obbligatorio e deve obbligatoriamente essere coperto (in parte o in tutto) mediante tassa o tariffa; per cui, a fronte della obbligatorietà ed esecutività del servizio fornito, l***8217;eventuale illegittimità del tributo potrebbe avere natura meramente formale, non potendo essere messa in discussione la piena debenza dei versamenti da parte dei cittadini.

Tale interpretazione troverebbe però un preciso limite proprio nel precitato art. 23 della Costituzione. La stessa posizione della Cassazione sul punto verte in una direzione poco favorevole alle amministrazioni: per esempio, nella sentenza n. 23583/2009 (ItaliaOggi del 17 novembre 2009), gli ermellini, esprimendosi circa la legittimità della Tarsu nelle aree portuali, ne affermavano la non debenza anche in considerazione del fatto che «il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può pertanto rinvenirsi in ragione dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di un soggetto». http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201209071959144056&chkAgenzie=ITALIAOGGI
 

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