Ristrutturazioni: la nuova trattenuta nei bonifici (1 Viewer)

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Detrazione 36% e 55%, operativa dal 1° luglio la ritenuta d’acconto

Negli emendamenti al ddl per la conversione della manovra economica proposto slittamento dei termini e riduzione dell’aliquota


30/06/2010 - Entra in vigore il 1° luglio la ritenuta d’acconto sulle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, così come previsto dall’articolo 25 del Decreto Legge 78/2010, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica.
Dal primo luglio, infatti, le banche e Poste Italiane S.p.A opereranno una ritenuta d’acconto del 10% sull’Irpef sui pagamenti effettuati mediante bonifico per usufruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%. La ritenuta sarà applicata sugli importi versati a favore dei soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.

In base all’articolo 25 della manovra, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un
provvedimento per la definizione delle tipologie dei pagamenti e degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. Gli operatori finanziari dovranno versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione n. 65/E, certificare la ritenuta al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell’anno successivo e riportarla nella dichiarazione dei sostituti d’imposta.

La misura di rientro ha incassato subito molteplici critiche. In particolare Uncsaal, Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe, ha sottolineato che il reddito operativo delle aziende operanti nel settore serramenti oscilla tra il 5% e il 6% del fatturato. un prelievo del 10% del fatturato significherebbe quindi il congelamento dell'intera redditività operativa.

Anche le migliori aziende del comparto farebbero quindi fatica a sostenere i costi di eventuali finanziamenti, come mutui o fidi, vedendosi costretti a ridurre gli investimenti. Opzione che farebbe rallentare il processo di innovazione tecnologica innescato dal 2008.
Secondo Uncsaal l’articolo 25 della manovra rischia di depotenziare i benefici del 55% sia per l’Erario che per le imprese, ma anche di non ottenere i risultati sperati dal legislatore.

Al
ddl per la conversione in legge della manovra, attualmente allo studio del Senato, sono state presentate diverse proposte emendative, che mirano ad un abbassamento della ritenuta d’acconto dal 10% al 4% o 5%, compensando i conseguenti oneri riducendo le detrazioni relative alle spese indicate nella Tabella C della Finanziaria 2010. Rientrano in questo ambito spesa sanitaria, partecipazione alle politiche di bilancio dell’UE, protezione civile, sostegno all’agricoltura, all’editoria, allo sviluppo dei trasporti, politiche previdenziali e turismo.

Tra gli altri emendamenti è stata anche avanzata l’ipotesi di far slittare il termine del primo luglio al primo agosto o al primo ottobre.

 

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Aggiornamento:

Detrazione 36% e 55%, dalla ritenuta del 10% va esclusa l’Iva

Dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti per l’applicazione della manovra economica, evitata la doppia imposizione


29/07/2010 - Va effettuato sul totale del bonifico, dopo aver scorporato l’Iva, il calcolo sulla ritenuta del 10% sui bonifici per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e risparmio energetico. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 40E/2010 di mercoledì scorso.

La ritenuta del 10% è stata introdotta con l’articolo 25 della manovra per la sostenibilità finanziaria e la competitività economica ed è in vigore dal primo luglio. A partire da questa data le banche e le Poste Italiane effettuano una ritenuta d’acconto sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55% alle imprese che hanno realizzato l’intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica.

Con il provvedimento 92488 e la successiva risoluzione 65/E del 30 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che nel momento in cui viene erogato il bonifico, le banche effettuano la ritenuta dell’Irpef dovuta dalle imprese che beneficiano del pagamento e provvedono al versamento col modello F24 utilizzando il codice tributo 1039. Al destinatario del bonifico viene invece rilasciata una certificazione della ritenuta praticata.

La circolare 40/E di ieri introduce nuove delucidazioni. La base imponibile su cui effettuare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, che varia in base alla tipologia degli interventi. L’imposta ad esempio è fissata al 10% per la ristrutturazione degli edifici abitativi e al 20% per l’acquisto di beni utili alla ristrutturazione.

Dal momento che la differenziazione potrebbe mettere in difficoltà il soggetto che effettua la ritenuta o aggravare le procedure col rischio di creare imprecisioni, viene sempre applicata l’aliquota più elevata del 20%. Dal totale del bonifico deve quindi essere scorporato il 20%. Sulla parte restante si applica la ritenuta del 10%.

La circolare previene l’inconveniente della doppia ritenuta. Nel caso dei condomini, che come sostituti di imposta applicano la ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, si applica solo quella del 10% per evitare una duplicazione degli oneri.

Se le imprese destinatarie del bonifico usufruiscono di regimi fiscali agevolati in base ai quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’Irpef, la ritenuta del 10% potrà essere scomputata dall’imposta sostitutiva.

Vista la complessità della materia, in fase di prima applicazione non saranno irrogate sanzioni in presenza di violazioni della norma.

 

ricpast

Sono un tipo serio
è una cosa positiva o negativa???

se lo chiedi alle imprese che ricevono i bonifici ti diranno di no visto che questa cosa per loro rappresenta un aggravio di tipo finanziario.

per il committente privato cambia nulla.

la ratio è principalmente quella di fare cassa.
 

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