i veneti cercano l'indipendenza legalmente
https://clnveneto.net/wp-content/uploads/2018/09/Gazzetta-ufficiale-L881-77.pdf
Art.1.
1.
Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtu'di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statutopolitico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali,senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse,e dal diritto internazionale.
In nessun caso un popolo puo' essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sonoresponsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e diterritori in amministrazione fiduciaria,
debbono promuoverel'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli erispettare tale diritto, in conformita' alle disposizioni delloStatuto delle Nazioni Unite.