Ravvedimento operoso (1 Viewer)

ricpast

Sono un tipo serio
Buongiorno,

ho affittato un immobile a partire dal 01/04/2002 con il tradizionale 4+4.
La registrazione del contratto ed il pagamento dell'imposta di registro è stata regolarmente fatta per il primo anno.

Successivamente non è più stata fatta.

Il contratto è attualmente ancora in essere e la sua naturale scadenza è fissata il 01/04/2010.

Oggi ho stipulato con lo stesso inquilino (e per lo stesso immobile) un nuovo contratto di locazione ma del tipo "locazione agevolata" che partirà dal 01/01/2010 e avrà durata 4+2.

Ora mi chiedo:
siccome devo procedere alla regsitrazione del nuovo contratto e al pagamento dell'imposta di registro altrimenti non potrei nemmeno godere delle agevolazioni fiscali specifiche previste per le locazioni agevolate, devo procedere alla cancellazione del vecchio contratto.

A questo punto, se vado all'agenzia delle entrate a registrare il nuovo contratto e a chiedere la cancellazione del vecchio mi sgamano che non ho pagato le imposte di registro per 7 anni e mi fanno nuovo....

Ora vi chiedo:
- è automatico che mi sgamano?
- se faccio il ravvedimento operoso credo che il tempo trascorso sia talmente tanto che andrei comunque a pagare il max della sanzione (30%) dell'imposta evasa....a questo punto non mi conviene che me lo dicano loro che non ho pagato? :p
- il calcolo della spesa nel caso volessi fare il ravvedimento operoso non è immediato....come faccio ad essere sicuro che ho pagato la cifra corretta senza affidarmi ad un commercialista (notare che sono laureato in economia..... :p :rolleyes::D) ?

:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?

in sintesi:
che caqqo mi consigliate di fare?!
:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?

:ciao:
 

ricpast

Sono un tipo serio
Fonte:
ADUC - Scheda Pratica - IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEI CONTRATTI DI AFFITTO

Il "ravvedimento operoso" - introdotto con Decreto Legislativo n. 472/97, articolo n. 13 (piu' volte modificato)- e' applicabile in relazione a tutti i tributi, comprese dunque le varie imposte di registro (affitto e locazione) dei beni immobili.
Tramite questo procedimento, successivo alla fase di registrazione, e' possibile correggere quegli errori -e quelle omissioni- fatti nella compilazione dei moduli, cosi' come la totale omissione di registrazione degli stessi. Sara' cosi' possibile versare in ritardo l'imposta dovuta, pagando sanzioni ridotte.

(....)

Mancato pagamento dell'imposta di registro annuale
Il termine di legge e' di 30 gg dall'inizio della nuova annualita', ed e' possibile effettuare un ritardato pagamento entro ulteriori 30 giorni, pagando una sanzione ridotta pari al 2,5% (un dodicesimo della sanzione prevista, pari al 30%)(*), ed entro i dodici mesi pagando una sanzione del 3% (un decimo della sanzione)(*). Se si procede oltre l'anno, dovra' essere pagata la sanzione intera, ovvero il 30% dell'imposta non versata.
In tutti i casi dovranno essere liquidati anche gli interessi legali calcolati giorno per giorno (attualmente al 3% annuo, variato dal 1/1/08 rispetto al 2,5% valido dal 1/1/04 al 31/12/07).

Modalita' di versamento

Per i pagamenti potra' essere utilizzato il modello F23 (se effettuato in banca) o il modello F32 (se ci si rivolge alla posta). I versamenti dell'imposta devono essere fatti unitamente a quelli delle sanzioni e degli interessi, differenziando gli importi a seconda del codice previsto dall'agenzia delle entrate:
- 115T: imposta di registro per contratti locazione, prima annualita';
- 112T: imposta di registro per contratti locazione, annualita' successive;
- 671T: Sanzioni;
- 731T: Interessi.

Sul modulo andra' anche riportato il codice dell'Ufficio del registro territorialmente competente (consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate), la causale del versamento, che nel caso di ravvedimento e' "SZ", e l'anno a cui si riferisce la violazione.

Gli errori formali nella registrazione
La regolarizzazione degli errori formali, ovvero quelli che non abbiano inciso ne' sulla determinazione dell'imposta ne' sul pagamento della stessa (per esempio un errore nella compilazione dei moduli, l'utilizzo del modulo sbagliato, etc), se fatta entro un anno, determina il pagamento della sanzione ridotta ad un decimo (il 10%, dato che la sanzione intera minima e' del 100%)(*).
Essa avviene tramite presentazione di una dichiarazione integrativa (un'istanza di rettifica, nel caso si voglia correggere un errore formale sul modello F23), prima che inizino attivita' di controllo e verifica.

Non sempre e' possibile, in questi casi, auto-liquidare le sanzioni ridotte dovute e gli interessi. Se, per esempio, si decide di regolarizzare un errore di dichiarazione di valore, il ravvedimento si compie in due fasi:
- l'interessato presenta -entro un anno dalla scadenza- una dichiarazione integrativa;
- l'ufficio provvede al calcolo della sanzione dovuta (ridotta) e degli interessi, e notifica all'interessato un avviso con intimazione a pagare entro 60gg. Il mancato rispetto di questo termine di pagamento rende inefficace la regolarizzazione e obbliga l'ufficio ad applicare la sanzione intera.

N.B.
Gli errori "meramente formali" (ovvero quelli che, oltre a non incidere sull'imposta o sul suo pagamento, non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo), non sono più sanzionabili grazie alle modifiche apportate dal d.lgs. 32/2001 all'art. 7, in attuazione delle novita' introdotte dallo statuto del contribuente.
Cio' non vuol dire che non si possano presentare dichiarazioni integrative o rettifiche, ma implica che l'ufficio, in conseguenza ad un ravvedimento o procedendo d'ufficio, non puo' applicare sanzioni.

(*) Nota di aggiornamento: le sanzioni ridotte riportate in questa scheda sono quelle applicabili dal 29/11/2008 per effetto dell'entrata in vigore del dl 185/08. In precedenza la sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni (per omessa registrazione dell'atto) era di un ottavo del minimo, quella per la regolarizzazione degli errori formali era di un quinto del minimo e quella per regolarizzare i pagamenti dell'imposta di registro era di un ottavo del minimo ottemperando entro 30 gg e di un quinto del minimo ottemperando entro l'anno.

Note importanti
La cosa piu' importante da sapere e' che non e' possibile procedere al ravvedimento operoso nel caso in cui la violazione sia gia' stata constatata, o siano comunque gia' iniziati accertamenti e verifiche.

:help:
 

ricpast

Sono un tipo serio
Secondo quanto previsto dal testo unico imposta di registro (Dpr 131/86, clicca qui), modificato negli anni da varie finanziarie (leggi 449/97, 448/99, 388/2000 e 311/2004) l'obbligo di registrazione riguarda le locazioni di durata superiore ai 30 giorni complessivi in un anno.

La vera e propria registrazione e', in realta', successiva al pagamento dell'imposta di registro. Vediamo, nel dettaglio, come muoversi:

Pagamento dell'imposta
L'imposta di registro va liquidata entro 30gg dalla data di stipula dei contratti, scritta o verbale che sia (o, se anteriore, dalla data di inizio della loro esecuzione). Il versamento puo' essere fatto presso la banca concessionaria (utilizzando un modulo specifico di versamento - F23) oppure tramite posta (modello F32).

L'imposta di registro e' pari al 2% del canone annuo per le locazioni di fabbricati abitativi, di fabbricati strumentali dove il locatore e' un privato (non soggetto IVA) e di terreni non agricoli (per i terreni agricoli si paga lo 0,50%), con un minimo di euro 67 (aumentato, rispetto ai "vecchi" 51,65 euro, dalla finanziaria 2005, quindi a decorrere dal 1/1/05).

L'importo va arrotondato, secondo quanto dice la legge, all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore ai 50 centesimi, a quella per eccesso se e' uguale o superiore ai 50 centesimi.

L'imposta, oltre che all'atto della registrazione, e' dovuta nella stessa misura (2% del canone annuo, ma senza il minimo) anche per tutti gli anni successivi nel caso in cui la durata della locazione superi l'anno, e va versata entro 30gg dall'inizio di ogni annualita'.

Per i contratti pluriennali la legge prevede la possibilita' di pagare, al momento della registrazione, un'unica imposta di registro corrispondente all'intera durata del contratto, invece di effettuare i pagamenti anno per anno.
In questo caso si puo' usufruire di una riduzione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero di annualita'. Se il contratto venisse poi risolto anticipatamente, c'e' il diritto al rimborso per le annualita' successive a quella di rescissione.

Sia conduttore che locatore rispondono in solido del pagamento dell'intera imposta, indipendentemente da chi abbia pagato. L'onere spetta ad ambedue in parti uguali, quindi chi paga (solitamente il locatore) puo' addebitare la meta' dell'imposta all'altra parte.
Nota: Per i contratti stipulati dal 2007 c'e', in merito, un'interessante novita'. La finanziaria 2007 (legge 296/06) ha esteso la responsabilita' della registrazione, e la solidarieta' riguardo al pagamento dell'imposta, all'eventuale agente immobiliare a seguito della cui attivita' il contratto e' stato concuso. Questa co-responsabilita', piu' precisamente, riguarda tutte le scritture private non autenticate, tra le quali, tipicamente, rientrano i contratti di locazione. E' presumibile, pertanto, un'intervento degli stessi mediatori al fine di sollecitare la registrazione del contratto nei termini di legge, se non il loro diretto adempimento.

Sul modulo di pagamento devono essere specificati i seguenti dati, oltre ovviamente a quelli identificativi del locatore e del conduttore:
* codice dell'ufficio del registro territorialmente competente (l'elenco e' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate);
* estremi dell'atto: per il primo anno (registrazione) va riportato l'anno di stipula ed il primo dei numeri di repertorio indicati nell'elenco degli atti da presentare all'ufficio. Per i versamenti relativi agli anni successivi va riportato l'anno di stipula e numero registrazione dell'atto;
* causale di versamento: RP;
* codice del tributo, 115T per la prima registrazione, 112T per i pagamenti delle annualita' successive alla prima, 107T se si paga, all'atto della registrazione, l'imposta per l'intera durata della locazione;

Puo' essere utile, in proposito, il sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui

Note:
- non si paga imposta di registro sul deposito cauzionale eventualmente versato dall'inquilino. Il deposito o le altre forme di garanzia sono soggette all'imposta (nella misura dello 0,50%), se prestate invece da un soggetto terzo.
- per i contratti di comodato redatti in forma scritta l'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro 168.
- per i contratti ad uso abitativo a canone "concordato", frutto di accordi delle organizzazioni della proprieta' con gli inquilini, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell'imposta e' assunto per il 70%. Cio' a condizione che l'immobile si trovi in un comune ad alta tensione abitativa (come Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, vedi l'art.1 del d.l.551/88).
- l'imposta e' dovuta anche in caso di cessione, risoluzione, rinnovo e proroga del contratto. In questi casi si deve ottemperare al pagamento entro 30gg e poi presentare l'attestato di pagamento all'ufficio competente entro 20gg dal pagamento.
- in caso di cessione di un contratto di locazione a titolo gratuito l'imposta e' dovuta nella misura fissa di 67 euro se la registrazione e' avvenuta per l'intero periodo di locazione (pagamento pluriennale di cui sopra). Se invece si e' scelto il pagamento anno per anno, l'imposta e' dovuta in misura percentuale, il 2% dei canoni residui -con minimo di 168 euro-. In questo caso resta fermo, ovviamente, l'obbligo delle parti di continuare a pagare l'imposta annuale per il periodo successivo.
-In caso di risoluzione anticipata del contratto occorre pagare una tassa fissa pari ad euro 67 (codice tributo 113T), e si ha diritto al rimborso nel caso si sia versata una cifra per l'intero periodo della locazione (superiore all'anno).
- per i contratti di affitto di fondi rustici non perfezionati da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
- l'imposta di registro per le locazioni di immobili strumentali effettuate da soggetti IVA verso altri soggetti IVA o verso privati e' dell'1%, indipendentemente dal regime IVA a cui e' sottoposto il contratto. Cio' per effetto del d.lgs.223/06 (il cosiddetto Bersani, convertito nella legge 248/2006).

Registrazione
E' bene, per cominciare, fare chiarezza sul termine utile di registrazione. Secondo quanto prevede all'art.13 il testo unico sopra citato, questa dev'essere effettuata entro 20 gg dalla stipula nel caso di contratti formati in Italia, ed entro 60 gg per i contratti formati all'estero. Spicca all'occhio l'incongruenza tra il primo termine (20gg) e quello utile per effettuare il pagamento dell'imposta (30gg dalla stipula).
A tal proposito, considerando che la registrazione e' eseguita previo pagamento dell'imposta, il Ministero delle Finanze ha specificato -nella circolare n.207/E del 16/11/00- che anche per essa il termine deve intendersi di 30 gg dalla stipula.

In pratica occorre consegnare l'attestato del versamento dell'imposta di registro all'ufficio del registro (ufficio delle entrate) territorialmente competente insieme al contratto in originale (piu' 2 copie), alla richiesta di registrazione (il modulo 69, che si trova presso l'ufficio), e al modello A8, riepilogativo dei contratti presentati.
Sul contratto originale e sulle copie dev'essere apposto un bollo da 14,62 euro ogni quattro facciate scritte, e comunque ogni 100 righe.
L'ufficio dovrebbe, dopo aver ottemperato alla registrazione, restituire l'originale del contratto riportante, tramite stampigliatura, i riferimenti della registrazione stessa.

Dettagli ed informazioni al riguardo, contenenti spiegazioni dettagliate sulla registrazione, gli importi da pagare e le scadenze, i codici da utilizzare, nonche' le modalita' per la per la registrazione telematica, possono essere trovati nella guida dell'Agenzia delle entrate riportata tra i link di questa scheda.

Accertamenti e sanzioni
Nell'ambito dell'mposta di registro, l'accertamento degli errori e delle omissioni, nonche' il relativo recupero dell'imposta non pagata, puo' seguire diverse vie a seconda del tipo di violazione. Differiscono, di conseguenza, anche i termini di decadenza delle attivita' degli uffici preposti. "Fonte" delle seguenti disposizioni e' il testo unico dell'imposta di registro, il dpr 131/86, all'art. 76.

Riguardo la registrazione degli atti (in questo caso di locazione), si distinguono tre ipotesi:
- atti non presentati alla registrazione:
Per gli atti soggetti a registrazione l'imposta va chiesta, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione.o dal giorno in cui si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Stesso termine e' previsto per l'imposta dovuta relativamente agli eventi successivi alla registrazione (che comportano ulteriori liquidazioni) non denunciati. In questo caso i cinque anni partono dalla scadenza dei termini previsti per tali denunce.
- atti presentati alla registrazione:
Per gli atti presentati alla registrazione o registrati per via telematica l'ufficio deve richiedere l'imposta, a pena di decadenza, entro tre anni decorrenti da:
* dalla richiesta di registrazione, per quanto riguarda l'imposta "principale" (quella applicata in sede di registrazione, o quella richiesta dall'ufficio a correzione di errori od omissioni commesse in sede di auto-liquidazione nelle registrazioni telematiche);
* dalla data di notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la decisione e' diventata definitiva nel caso in cui sia stato proposto un ricorso verso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta (detta, in quanto relativa ad accertamento, imposta "complementare");
* dalla data di registrazione dell'atto nel caso di occultazione di corrispettivo;
* dalla data di registrazione dell'atto per quanto riguarda l'imposta "suppletiva" (quella applicata successivamente alla registrazione e diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio).
- maggiore imposta relativa all'accertamento di maggior valore di immobili: In tale evenienza l'avviso di rettifica deve essere notificato, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.
- violazioni per le quali non e' dovuta l'imposta o la maggior imposta:
In tutti i casi in cui non e' dovuta l'imposta (violazioni formali), le eventuali sanzioni vanno richieste entro cinque anni dal giorno in cui la violazione e' avvenuta.

ATTENZIONE! Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata (ovvero relativa ad un atto correttamente notificato, non pagato ne' contestato nei termini oppure contestato senza successo), si prescrive in dieci anni. (ai sensi dell'art.78 del testo unico imposta di registro, in tal senso interpretato dalla sentenza di Cassazione n.1196/2000).

Nei casi di cui sopra sono previste specifiche sanzioni diverse a seconda del tipo di violazione. E' possibile, prima che inizi l'attivita' di accertamento e quindi prima che giungano contestazioni da parte degli uffici preposti, regolarizzarsi volontariamente tramite il cosiddetto "ravvedimento operoso" in modo da godere di sanzioni ridotte.
Possono essere consultate, al riguardo, le schede riportate tra i link.

Novita' introdotte dalla Legge Finanziaria 2005
La legge 311/2004, oltre ad aumentare le imposte di registro dovute in misura fissa, ha introdotto alcune novita' riguardo alla registrazione dei contratti, aventi come obiettivo la lotta all'evasione sulle locazioni.
- Sono nulli tutti i contratti di locazione -o di comodato- riferiti a fabbricati, che non vengono registrati. Viene comunemente ritenuto che questa nullita' si possa riferire solo all'ambito tributario e non a quello civilistico, nel quale il contratto rimarrebbe produttivo dei suoi effetti.
- Nei casi in cui l'ammontare del canone di locazione, relativo ad immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura superiore -o uguale- al 10% del valore dell'immobile, non potra' seguire la richiesta di liquidazione dell'imposta di registro complementare, ovvero la maggior imposta dovuta a seguito di accertamento. Restano fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per le annualità successive alla prima.
Cio' significa, in pratica, che dichiarare sul contratto un canone di locazione superiore ad una determinata (e calcolabile) "soglia minima" significa impedire eventuali azioni accertatrici relativamente all'imposta di registro.
- l’Amministrazione Finanziaria, quando accerta l'esistenza di un rapporto di locazione per il quale non risulta la registrazione del contratto, puo' presumere che tale rapporto esista anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti a quello di accertamento (salva valida e documentata prova contraria). Cio' a tutti i fini fiscali, compresa anche l'imposta sui redditi (presumendo come canone di locazione il 10% del valore dell'immobile).
 

ricpast

Sono un tipo serio
Io pensavo di andare "con la faccina di bronzo" all'agenzia bel bello a registrare il nuovo contratto di locazione.

Se mi facessero la fatidica domanda:
"ma prima questo immobile era affitato?"
Io risponderei:
"certo!"
E loro:
"ma ha pagato l'imposta di registro negli anni?"
E io:
"Che caqqo ne so?!Il contratto è intestato a mia mamma!"
:D
 

ricpast

Sono un tipo serio
Art. 76 Decadenza dell'azione della finanza.
1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.
1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52,comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.
Testo: in vigore dal 14/11/2000
 

ricpast

Sono un tipo serio
Da notare che non esiste l'obbligo di portare e/o presentare il modello F23 quietanzato all'agenzia per le annualità dell'imposta di registro successiva alla prima...

La mia domanda adesso è questa:
in caso di cancellazione anticipata di un contratto di locazione (per recesso, sostituzione,ecc) bisogna pagare 67 euro di imposta fissa.
Vi è l'obbligo di portare il modello F23 quietanzato all'agenzia per tale spesa oppure siamo come nel caso sopra dove questo obbligo non sussiste?
 

ricpast

Sono un tipo serio
Art. 76 Decadenza dell'azione della finanza.
1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.
1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52,comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.
Testo: in vigore dal 14/11/2000

:-?
nel mio caso quando si prescrive?
:-?
 

Eomund

Forumer attivo
Mi pare che nel tuo caso sia tre anni dalla data in cui avresti dovuto pagare, ma prendila cum grano salis.
In ogni caso è improbabile che l'ufficio effettui controlli sulle annualità successive e soprattutto è ancora più improbabile che i controlli siano effettuati se ci si ricorda di registrare la risoluzione.
L'F23 per le annualità successive non deve essere portato perché se il codice fiscale di chi effettua il versamento è corretto il versamento risulta sull'anagrafe tributaria. In ogni caso devono essere corretti anche il codice ufficio e il numero/anno dell'atto a cui il versamento si riferisce.
Viceversa l'F23 della risoluzione DEVE essere portato perché deve essere inserito manualmente a sistema, altrimenti il contratto risulta ancora in vigore e partono, entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione, gli accertamenti parziali sui redditi da fabbricati non dichiarati (e non percepiti, ma se la risoluzione non viene portata risultano come percepiti).
Raccomando sempre di tenersi una copia di tutto da presentare in ae a richiesta.
Sul ravvedimento, il termine massimo è un anno. Quindi per gli anni più indietro vai a culo :lol: :rolleyes:
 

Eomund

Forumer attivo
Io pensavo di andare "con la faccina di bronzo" all'agenzia bel bello a registrare il nuovo contratto di locazione.

Se mi facessero la fatidica domanda:
"ma prima questo immobile era affitato?"
Io risponderei:
"certo!"
E loro:
"ma ha pagato l'imposta di registro negli anni?"
E io:
"Che caqqo ne so?!Il contratto è intestato a mia mamma!"
:D

Su questo puoi star tranquillo: i controlli non si effettuano al front office. Comunque PAGA LA RISOLUZIONE e presentala in ae :up:
 

ricpast

Sono un tipo serio
Mi pare che nel tuo caso sia tre anni dalla data in cui avresti dovuto pagare, ma prendila cum grano salis.
In ogni caso è improbabile che l'ufficio effettui controlli sulle annualità successive e soprattutto è ancora più improbabile che i controlli siano effettuati se ci si ricorda di registrare la risoluzione.
L'F23 per le annualità successive non deve essere portato perché se il codice fiscale di chi effettua il versamento è corretto il versamento risulta sull'anagrafe tributaria. In ogni caso devono essere corretti anche il codice ufficio e il numero/anno dell'atto a cui il versamento si riferisce.
Viceversa l'F23 della risoluzione DEVE essere portato perché deve essere inserito manualmente a sistema, altrimenti il contratto risulta ancora in vigore e partono, entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione, gli accertamenti parziali sui redditi da fabbricati non dichiarati (e non percepiti, ma se la risoluzione non viene portata risultano come percepiti).
Raccomando sempre di tenersi una copia di tutto da presentare in ae a richiesta.
Sul ravvedimento, il termine massimo è un anno. Quindi per gli anni più indietro vai a culo :lol: :rolleyes:

Grazie

Riguardo la registrazione della cancellazione:

il 4+4 scadrebbe naturalmente il 31/03/10 mentre il nuovo contratto parte dal 01/01/10 quindi ci sarebbero solo 3 mesi di differenza....
Ritieni davvero che valga la pena registrare la cancellazione?

Il mio timore è che compiere la cancellazione possa accendere la spia sugli anni precedenti....il rischio che mi accollerei sarebbe alla fine la contestazione di 3 mesi, o meglio: della differenza sui 3 mesi (circa 300 euro in tutto).

Da quello che ho capito invece tu ritieni che sia proprio la mancata registrazione della cancellazione ad accendere la spia...ho capito bene?
:)
 

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