Quale è la data limite per l'emissione della semestrale? (1 Viewer)

fo64

Forumer storico
silvia 80 ha scritto:
non lo sa nessuno? :sad:

con una ricerca su google ho trovato questo testo firmato dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, purtroppo per te non parla di limite temporale però trovi tutti i riferimenti della Consob per proseguire la ricerca :)

Fo64
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Titolo: I Bilanci intermedi
Sezione: 3. I bilanci intermedi delle societa’ quotate nei mercati regolamentati

3.1 Premesse
Le società quotate nei mercati regolamentati sono tenute alla reda-zione e messa a disposizione del pubblico di relazioni semestrali e trimestra-li. Il termine “relazione” indica che non si tratta, dal punto di vista giuridico, di veri e propri bilanci in quanto sono possibili alcune semplificazioni che sono in seguito descritte.


3.2 La relazione semestrale

3.2.1.Fonti normative

L’obbligo alla redazione di una relazione semestrale scaturisce dal combinato disposto dell’art. 2428, comma 3, del codice civile, e dall’art. 206, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il citato articolo del codice civile stabilisce i tempi di predisposizione della relazione semestrale e demanda alla Consob la fissazione dei relativi criteri di redazione e pubblicazione.

La disciplina aggiornata è contenuta nel Regolamento 11971/99 del 14 maggio 1999 e nella successiva integrazione di cui alla comunicazione DAC/28034 del 12 aprile 2000, nonché nella delibera CONSOB n. 12475 del 6 aprile 2000.


3.2.2 Principi di riferimento

I prospetti sono redatti in conformità alle norme di legge che discipli-nano il bilancio di esercizio e quello consolidato. In tal senso vale il principio dell’indipendenza del periodo semestrale che è da considerarsi come pe-riodo autonomo. L’argomento è analizzato, nei suoi contenuti tecnici, nel successivo paragrafo del capitolo I bilanci intermedi: enunciazione dei prin-cipi contabili per la loro redazione.


3.2.3 Contenuto e forma

La relazione è così costituita:

• per gli emittenti non tenuti alla redazione del bilancio consolidato:

- prospetti contabili

- note integrative ed esplicative;

• per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato:

- prospetti contabili della società capogruppo e prospetti contabili e note e-splicative ed integrative consolidate di gruppo. Se necessarie all’informativa al pubblico vengono compilate le note relative ai prospetti della capogruppo.


3.2.4 Prospetti contabili semplificati o altri prospetti

Gli emittenti tenuti a redigere il bilancio ai sensi del decreto n.127/91 possono indicare nello stato patrimoniale solo le voci precedute da numeri romani e nel conto economico solo le voci precedute dai numeri arabi.

Le società finanziarie, il cui bilancio sia disciplinato dal codice civile e che esercitano esclusivamente attività di assunzione di partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie o finanziarie, dovranno riportare nella relazione semestrale il conto economico riclassificato indicato dalla comunicazione Consob n. 940001437 del 23 febbraio 1994, qualora lo stesso sia anche fornito in sede di rendicontazione annuale.


3.2.5 Quantità stimate

L’articolo 81 del regolamento Consob 11971 come modificato dalla delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 prevede che la Consob possa autorizzare singoli emittenti a presentare alcuni dati sotto forma di quantità stimate in casi ec-cezionali e comunque a condizione che le relative azioni non siano ammes-se alla quotazione in altri Stati membri dell’Unione Europea.

In tal senso la comunicazione CONSOB n. DAC/28034 precisa che è richie-sta una valutazione da parte della Consob al fine di garantire che la relazio-ne semestrale fornisca informazioni tali da rappresentare in maniera attendi-bile la situazione economico-patrimoniale dell’emittente.


3.2.6 Risultato di periodo

Può essere esposto al lordo o al netto delle imposte e degli accantonamenti effettuabili in applicazione di norme tributarie.

Vanno indicati gli acconti sui dividendi corrisposti o deliberati, esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.


3.2.7 Comparabilità

I dati dei prospetti contabili devono essere comparabili con quelli del corri-spondente periodo dell’esercizio precedente e quelli di chiusura dell’esercizio medesimo.


3.2.8 Arrotondamenti

I dati in cifre devono essere espressi in milioni o miliardi di lire e/o in migliaia o milioni di euro.

Tale disposizione dovrà essere applicata fino al 31° dicembre 2001, data nella quale avrà termine il regime transitorio. Successivamente i dati do-vranno essere espressi unicamente in migliaia o milioni di euro.

La tecnica da utilizzare è comunque quella dell’arrotondamento e non quella del troncamento.


3.2.9 Note esplicative ed integrative

Secondo l’art. 81 del regolamento Consob già citato, le note devono conte-nere:

• informazioni che permettano di giudicare l’evoluzione dell’attività e il risul-tato economico indicando i fattori particolari che hanno influito su tale at-tività e su tale risultato;

• i fatti di rilievo intervenuti dopo la fine del semestre e la prevedibile evoluzione dell’attività nell’esercizio in corso;

• il confronto con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

Le note devono essere redatte secondo i criteri indicati nell’allegato 3C-bis della delibera Consob n.11971/99 (all. A al presente documento).

Detto allegato fornisce il contenuto minimo (informazioni sulla gestione, crite-ri di valutazione e informazioni sullo stato patrimoniale, sul conto economico, altre informazioni, area di consolidamento) delle note esplicative ed integra-tive della relazione.

Le note esplicative sono divise in sei sezioni:

1. informazioni sulla gestione

2. criteri di valutazione

3. informazioni sullo stato patrimoniale

4. informazione sul conto economico

5. altre informazioni

6. area di consolidamento.

Si rimanda a detto allegato per un’analisi più dettagliata del contenuto di queste sezioni.

E’ da evidenziare che la comunicazione Consob n.DAC/28034 conclude sot-tolineando la necessità di fornire nella relazione semestrale delle informazio-ni già raccomandate con appositi provvedimenti, in particolare:

• le operazioni con parti correlate;

• le informazione sull’andamento della gestione nelle diverse categorie di attività e aree geografiche;

• le informazioni connesse con l’introduzione della moneta unica europea;

• l’informativa da fornire a seguito del cambiamento dei criteri contabili;

• presenza di eventuali dati stimati.
 

giuseppe.d'orta

Forumer storico
Semestrale entro quattro mesi.

Quando la semestrale coincide con una trimestrale la si può fare entro 75 giorni, evitando di presentare la trimestrale (pratica molto diffusa).
 

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