Progetto UE di riforma consulenza: prime considerazioni (1 Viewer)

giuseppe.d'orta

Forumer storico
La Commissione UE ha licenziato ieri il progetto di riforma della Direttiva sui servizi di investimento (DSI).

La consulenza in materia di strumenti finanziari viene considerata, a differenza di quanto accade ora, un servizio di investimento, e come tale può essere prestato esclusivamente da soggetti autorizzati. Ciò in quanto vengono riconosciuti il ruolo di servizio autonomo e l’importanza sempre crescente della consulenza.

I soggetti, comprese le persone fisiche, per i quali la consulenza costituisce l'attività principale o esclusiva devono essere considerati a tutti gli effetti delle imprese di investimento e, pertanto, assoggettati alla relativa disciplina normativa indicata nel progetto di riforma.

Tenuto conto dello specifico status della consulenza, scopo della riforma è non comportare una regolamentazione eccessivamente onerosa per la stessa. Ad esempio, come per tutti i soggetti autorizzati, anche per i consulenti è previsto un capitale minimo, ma tale capitale deve essere commisurato al profilo di rischio implicito nella prestazione del solo servizio di consulenza, che è oggettivamente inferiore rispetto agli altri servizi di investimento. Discorso analogo avviene per i vincoli di tipo amministrativo.

Per i consulenti, pertanto, vengono previsti l’obbligo di autorizzazione iniziale, nonché regole che pongano il cliente al riparo dai rischi della consulenza non professionale o anche non rispondente all’etica nella prestazione. Le attività di autorizzazione e di controllo sono attribuite alle autorità di controllo dei singoli stati-membri.

E' consentito, agli intermediari che effettuano altri servizi di investimento, di prestare anche consulenza: per prevenire il conflitto di interessi sono previste norme apposite. Sotto questo punto di vista, in attesa di approfondire il testo del progetto, è certamente da rilevare come ciò che in altre occasioni ho già definito il “conflitto di interessi di fondo”, che nasce dalla contemporanea funzione di consulente e di emittente e/o collocatore di strumenti finanziari, sia destinato a permanere. Si tratta di un conflitto di interessi permanente: vera e propria parte integrante, ovviamente negativa, del rapporto che si viene a creare tra intermediario e cliente.

Infine, ricordo come il testo licenziato dalla Commissione costituisca un progetto di riforma della direttiva DSI, il quale dovrà sottostare all’approvazione da parte del Parlamento Europeo e, successivamente ad essa e nel testo eventualmente modificato rispetto al progetto, al recepimento dei singoli stati-membri.
 

giuseppe.d'orta

Forumer storico
Sezione III punto 1

Previsto, oltre al capitale minimo, l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile professionale.

Ecco il testo (ricordo che è disponibile in inglese - tedesco - francese), a pag. 25 del documento.


III.1. Capital adequacy (articles 11 & 17):
As under the existing Directive, compliance with the initial and ongoing capital requirements,as laid down by Directive 93/6/EEC, is a pre-condition for authorisation and operation as an
investment firm.

The proposal for ISD revision envisages modification of the Capital Adequacy Directive to clarify that investment firms which provide only the service of investment advice shall be exempted from obligation under the Capital Adequacy Directive. This clarification is
achieved through art. 62 which proposes to add a 4 th indent to Article 2(2) of 93/6/EEC which clarifies that investment firms which are authorised to provide only the service of investment advice are not to be regarded as investment firms for the purposes of CAD. This special treatment of investment advisors for the purposes of the capital adequacy Directive is in addition to the existing exemption for investment firms which receive and transmit client
orders without holding money or assets on their behalf.
A special treatment with respect to capital requirements can be justified by the fact that these entities do not represent a source of counterparty or systemic risk to other market participants, and that clients are not exposed to the risk of direct loss of funds and assets when dealing with
advisors. The main regulatory risk associated with this activity is the legal/operational risk that could arise from failure to respect “due diligence” when providing investment recommendations to individual clients. The proposal envisages the introduction of obligation
to hold professional indemnity insurance to contend with these risks and to allow the firm to meet any damages owed to clients awarded compensation resulting from inadequate performance of these activities. This obligation, and the amounts of professional indemnity insurance cover to be held are based on the corresponding provisions of the Directive on insurance Mediation.
In the context of the ongoing review of capital requirements, the Commission is developing proposals which will change the current regime. In so doing, the Commission will have full regard to the situation of low risk investment firms, including investment advisors.
 

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