Piano Casa: legislazione regionale (VENETO) (1 Viewer)

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Sono un tipo serio
Con il “Piano CASA” della Regione Veneto ampliabili anche uffici, capannoni, alberghi e altre tipologie edilizie
Dopo l'entrata in vigore l'11 luglio 2009 del Piano Casa del Veneto, la Giunta regionale ha emanato alcune note esplicative finalizzate ad agevolare i comuni per l’adozione della normativa regionale e livello locale. Sebbene da subito applicabile per la “prima casa di abitazione”, la norma regionale necessità di un’approvazione a livello comunale per eventuali ampliamenti su tutti gli altri tipi di fabbricati. Di seguito una sintesi delle principali possibilità di intervento offerte dalla manovra approvata
APPROFONDIMENTICon l’intento di dare impulso alla ripresa dell’attività edilizia, da sempre considerata una efficace leva per il generale rilancio delle attività economiche nei periodi di crisi congiunturale, la Regione Veneto nel luglio scorso ha varato una specifica manovra (1) comunemente denominata “Piano Casa” volta (tra l’altro) a consentire ampliamenti dei fabbricati esistenti ed a favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici comunali, provinciali e regionali (salvo talune puntuali limitazioni) nonché alle altre leggi regionali in contrasto con le sue previsioni.
In proposito, è utile sottolineare che, a dispetto della sua usuale definizione (Piano Casa), l’intervento del legislatore regionale consente ampliamenti in deroga non solo degli edifici ad uso residenziale bensì anche a quelli aventi destinazione diversa quali ad esempio: uffici, capannoni industriali, alberghi, strutture commerciali (con limitazioni), attrezzature all’aperto di strutture turistico-ricettive, ecc.

La Legge Regionale 14/2009 è entrata in vigore l’11 luglio scorso ma le sue disposizioni al momento risultano pienamente efficaci esclusivamente per gli immobili residenziali adibiti a “prima casa di abitazione”. Per ogni altra tipologia edilizia, i Comuni hanno l’obbligo di deliberare entro il prossimo 30 ottobre se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa regionale nell’ambito del loro territorio.

In sostanza ciò significa che ogni Comune (per tutti gli immobili diversi dalla “prima casa di abitazione”) ha una duplice facoltà: accogliere integralmente le possibilità offerte dalla Legge Regionale sul territorio di propria competenza ovvero, in alternativa, limitarne e/o modellarne l’applicazione sulla base di “specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale”.

Con la Circolare n. 4 del 29 settembre 2009 (2), la Regione ha fornito utili chiarimenti per la corretta applicazione della normativa in commento, sulla base dei quali forniamo di seguito una sintesi delle principali possibilità di intervento offerte dalla manovra approvata (fatte salve, come detto, eventuali e diverse determinazioni assunte da ogni singola Amministrazione comunale per gli immobili diversi dalla “prima casa di abitazione”).


IN GENERALE

1. le disposizioni della L.R. 14/2009 hanno carattere straordinario e prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici comunali, provinciali e regionali contrastanti con esse;
2. considerata tale straordinarietà, la manovra ha carattere temporaneo infatti le istanze relative agli ampliamenti e agli aumenti da essa consentiti devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
3. in ogni caso gli ampliamenti e gli aumenti consentiti devono rispettare le norme statali in materia di distanze (3);
4. gli ampliamenti e gli aumenti consentiti (salvo quelli relativi alla “prima casa di abitazione”) sono subordinati all’esistenza o all’adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria in ragione del maggior carico urbanistico derivante dagli stessi;
5. in ogni caso gli ampliamenti e gli aumenti NON possono riguardare edifici:
a) ricadenti all’interno dei centri storici (4);
b) soggetti a vincolo monumentale ai sensi della parte seconda del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”(5);
c) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all’art 33 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) anche parzialmente abusivi e soggetti all’obbligo della demolizione (6);
e) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l’edificazione (7);
6. possono invece riguardare edifici:
a) ubicati in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, fatta salva la necessità dell’autorizzazione paesaggistica (8);
b) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali qualora l’intervento previsto non sia incompatibile con le previsioni poste a salvaguardia dell’edificio stesso;
7. nel caso di edifici che sorgono su aree pubbliche o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di ampliamento e miglioramento edilizio sono subordinati allo specifico assenso dell’ente titolare della proprietà demaniale;
8. con gli interventi di ampliamento e aumento consentiti non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, ad eccezione del caso descritto al successivo punto 14;
9. in ogni caso gli ampliamenti e gli aumenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d’uso dell’edificio da ampliare;
10. eventuali interventi finalizzati all’aumento della superficie utile di pavimento non comporteranno variazioni di volume e/o superficie coperta e ciò in deroga ad eventuali previsioni ostative o limitative dei piani o regolamenti locali (9). E’ fatto salvo il rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente;
11. tutti gli interventi previsti dalla Legge Regionale possono essere consentiti tramite semplice D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività).

EDIFICI NON RESIDENZIALI

In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali:
12. è consentito l’ampliamento fino ad un massimo del 20% della superficie coperta (10) degli edifici esistenti e comunque per quelli il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009;
13. l’ampliamento può raggiungere il 30% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3Kwh, ancorché già installati, e solo nel caso di ampliamenti senza demolizione del fabbricato esistente (11);
14. l'ampliamento può essere realizzato in aderenza (12) oppure utilizzando - ampliandolo ovvero modificandone la destinazione d’uso - un corpo edilizio contiguo (13) già esistente; se ciò non fosse possibile o esteticamente poco confacente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale (14);
15. è consentito l’aumento fino al 40% (15) della superficie coperta esistente nel caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989, nel caso in cui:
· l’intervento sia finalizzato ad adeguare il fabbricato agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza;
· gli edifici siano situati in zona territoriale propria;
· per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive previste dalla Legge Regionale n. 4/2007 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile”;
16. l’aumento, nel caso di demolizione e ricostruzione, può raggiungere il 50% della superficie coperta se l'intervento di cui al punto precedente "comporta una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo" (PUA) secondo le procedure previste dalla L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio”;


17. la possibilità di beneficiare degli aumenti del 40 e del 50% della superficie coperta è consentita anche nel caso in cui gli edifici sono già stati demoliti o siano in corso di demolizione, purché alla data dell’11 luglio 2009 (entrata in vigore della legge) non sia già avvenuta la ricostruzione (16);
18. ampliamenti ed aumenti possono interessare anche gli edifici commerciali, ad eccezione del caso in cui siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali a disciplina delle grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;
19. per gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi l’ampliamento del 20% è consentito anche per le aree occupate da eventuali “attrezzature all’aperto” (17), quali campeggi e impianti sportivi e ricreativi. Inoltre, ogni intervento di ampliamento di aree o edifici avviato sulla base delle previsioni della Legge Regionale in commento nell’ambito di insediamenti turistico-ricettivi ubicati in aree demaniali comporta la proroga automatica delle relative concessioni per la durata massima prevista dalle vigenti norme nazionali e regionali.


EDIFICI RESIDENZIALI

Valgono in generale per essi le medesime disposizioni stabilite per gli edifici non residenziali con la principale differenza che il riferimento per ampliamenti e aumenti non è la superficie coperta bensì il volume.

Ed inoltre:
20. nel limite dell’ampliamento del 20% del volume è da computare anche l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti alla data del 31 marzo 2009 (18) e non oggetto di contenziosi;
21. per edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento anzidetto può essere realizzato anche separatamente su ciascuna di esse, fermo restando il limite complessivo del 20% (ed il rispetto delle norme sul condominio);
22. nell’ipotesi di case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme su tutte le case appartenenti alla schiera, ovvero il relativo progetto sia quantomeno oggetto di un’istanza edilizia comune da parte di tutti i proprietari;
23. per i soli edifici residenziali in zona agricola adibiti a “prima casa di abitazione”, l’incremento del 20% del volume va calcolato sulla volumetria massima assentibile nel caso risulti superiore a quella effettivamente e legittimamente edificata;
24. non concorrono a formare cubatura urbanistica le pensiline e le tettoie, realizzate su abitazioni esistenti alla data dell’11 luglio 2009, finalizzate all’installazione di impianti solari o fotovoltaici con potenza non superiore a 6kWp (19). Tali interventi possono essere realizzati anche nei centri storici e in zona agricola;
25. per gli ampliamenti e aumenti di volumetria consentiti dalla Legge in commento su edifici o unità immobiliari destinati a “prima casa di abitazione”, il contributo di costruzione è ridotto del 60%.

NOTE:
1) Legge Regionale n. 14/2009: “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 Luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche ” in BUR n. 56 del 10 luglio 2009
2) Approvata con DGR n. 2797 del 22 settembre 2009, in BUR n. 82 del 6 ottobre 2009
3) Quali, ad esempio: quelle previste dal codice civile, dal codice della strada, quelle sancite dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
4) Individuati ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n, 1444 (le cosiddette Z.T.O. A)
5) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
6) In tali casi viene escluso dai benefici di legge l’intero edificio anche se la parte abusiva da demolire sia ben distinguibile e scorporabile. Rientrano invece nei benefici di legge gli edifici interessati da abusi sanzionabili esclusivamente in via pecuniaria (individuati ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo II, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo Unico sull’attività edilizia)
7) Ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente)
8) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
9) Per tali interventi dovrà essere riconosciuto il contributo di costruzione e l’eventuale adeguamento delle dotazioni di aree a servizi, qualora dovuti
10) Determinata sulla base dei criteri posti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali
11) Vedi DGR n. 2499 del 4 agosto 2009, in BUR n. 76 del 15 settembre 2009
12) Per “aderenza” si intendono anche gli ampliamenti in appoggio o in sopraelevazione
13) Per “contiguo” si intende che l’edificio sul quale si realizza l’ampliamento deve trovarsi in prossimità dell’edificio principale e deve avere carattere pertinenziale rispetto ad esso
14) Il corpo separato deve comunque essere di dimensione modesta rispetto all’edificio principale e non suscettibile di produrre un proprio reddito
15) La percentuale di ampliamento consentito deve essere calcolata utilizzato il software di calcolo predisposto dalla Regione Veneto (reperibile all’indirizzo
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Incentivi+urbanistici.htm), nel quale inserire i dati reperibili all'interno della documentazione tecnica del progetto o già richiesti dalle vigenti norme. Il software, al termine dell'inserimento, genera risultati compresi tra – 1 e 5, dove 0 rappresenta la prestazione minima accettabile, mentre i punteggi positivi rappresentano progressivi miglioramenti nelle prestazioni fino al punteggio 5. Per l'ampliamento deve essere ottenuto un punteggio pari almeno a +1 e la quantificazione di tali aumenti sarà graduata in funzione della qualità energetica ed ambientale dell'intervento, espressa dal punteggio conseguito, partendo da un valore pari al 20% dell'ampliamento consentito nel caso in cui il punteggio complessivo corrisponda a 1 fino ad un massimo del 40% di ampliamento nel caso di punteggio uguale o superiore a 4.
16) Per “avvenuta ricostruzione” si intende quantomeno il completamento delle strutture portanti e della copertura
17) Di cui all’allegato S/4, lettere b) e d) numeri 1) e 2) della L.R. 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
18) Purché soddisfino i requisiti minimi stabiliti all’art. 2, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 6 aprile 1999, n. 12 (Recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi)
19) Le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline sono state individuate nella DGR n. 2508 del 4 agosto 2009, in BUR n. 76 del 15 settembre 2009
 

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Piano Casa Veneto: interpretazione autentica del concetto di "prima casa di abitazione"

La Legge Regionale n. 26 (1) è intervenuta sul "Piano Casa Veneto" (2) con un’ interpretazione autentica del concetto di "prima casa di abitazione" e una precisazione sui volumi nel caso di ristrutturazioni edilizie.

APPROFONDIMENTI
Interpretazione autentica del concetti di "prima casa di abitazione"
La nuova norma fornisce un’interpretazione autentica del concetto di "prima casa di abitazione". La norma definisce così "le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore (3) della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14".
La nuova disposizione chiarisce, inoltre, che “eventuali provvedimenti negativi già rilasciati dal comune sulla base di un'interpretazione ... diversa da quella indicata ... sono riesaminati alla luce di quanto previsto".
Il concetto di "prima casa di abitazione" appare nel “Piano Casa” in relazione a:
- gli interventi di ampliamento e demolizione con successiva ricostruzione realizzati sulla prima casa di abitazione beneficiano di una riduzione del contributo di costruzione pari al 60% (4);
- gli interventi (5) che riguardano la prima casa di abitazione si applicano sin dall'entrata in vigore della legge il 12.07.2009 senza attendere l'atto di recepimento del comune (6);
- per gli edifici residenziali in zona agricola (7) l'ampliamento del 20%, qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile (8).

Contesto normativo di riferimento
La Giunta Regionale del veneto con la DGR 22 settembre 2009 n. 2797 (9) aveva approvato una circolare esplicativa al cosiddetto “Piano Casa”con una serie di precisazioni sull'interpretazione della norma . L’operatività del Piano Casa per gli edifici residenziali diversi dalla prima casa di abitazione e per gli edifici con una destinazione non residenziale è, in ogni caso, subordinata ad una preventiva deliberazione da parte del Consiglio Comunale, che può escludere o introdurre ulteriori limitazioni all'applicazione delle norme per certe zone del territorio (10).

Precisazione sui volumi nel caso di ristrutturazioni edilizie
L'articolo 9 della L.R. 26 precisa che le ristrutturazioni edilizie (11) possono essere realizzate con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, garantendo il medesimo volume o anche, ed è questa la precisazione, un volume inferiore, mantenendo la stessa sagoma del fabbricato precedente.


NOTE:
1) L.R. 26 del 9 ottobre 2009 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 13 ottobre 2009, n. 84, "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"
2) L.R. n. 14 dell’8 luglio 2009
3) Avvenuto il 12 luglio 2009
4) Art. 7, comma 1 LR 14/2009
5) Art. 9, comma 3 LR 14/2009
6) Ogni Comune dovrebbe comunque deliberare entro il 30 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 9, comma 5 L.R. 14/2009
7) Art. 9, comma 6 LR 14/2009
8) Ai sensi della L. R n. 11 del 2004, “Norme per il governo del territorio”
9) BUR della Regione Veneto 6 ottobre 2009, n. 82
10) Ai sensi dell'art. 9, comma 5, “sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale”
11) Art.10, comma 1, lett. a) L.R. 14/2009
 

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