PDL è fascista e non rispetta neppure i referendum (1 Viewer)

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LA CONSULTA BOCCIA LA LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI


Il pluriennale braccio di ferro per la privatizzazione dei servizi pubblici locali registra una nuova tappa: la Consulta ha abrogato la legge che obbliga gli enti locali a cedere i servizi.



A metà luglio la Corte Costituzionale ha modificato radicalmente il quadro normativo sui servizi pubblici locali, cancellando le innovazioni legislative dell’ultimo anno. Con la sentenza 199/2012 la Consulta ha ritenuto che le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali scritte nella manovra di Ferragosto del 2011 sono una copia di quelle abrogate per referendum solo due mesi prima: la norma, giudicata dalla Corte ancor più forte rispetto a quella bocciata dal referendum, è stata pertanto ritenuta illegittima.
A nulla è valso che dal campo di applicazione della legge il Governo Berlusconi avesse esplicitamente escluso i servizi idrici integrati, proprio in quanto tale materia appariva (mediaticamente) essere stata l’unica oggetto di referendum nel precedente giugno.


In realtà il referendum abrogativo si era concentrato sull’acqua solo per la propaganda, ma avevano cancellato l’obbligo di privatizzazione per tutti i servizi pubblici locali (come individuati nell’art. 23-bis del d.l. 112/2008).

La Corte ha sottolineato che riproporre norme appena cancellate dal voto popolare, a soli 23 giorni dal decreto di abrogazione, è assolutamente inammissibile: anche per questo motivo la sentenza è stata dura, dichiarando l’illegittimità dell’articolo 4 del d.l. 138/2011, sia le successive modifiche, vale a dire anche l’articolo 53 del decreto “Cresci-Italia” del Governo Monti (d.l. 83/2012), che aveva fissato il limite di 900mila euro annui ai servizi affidabili alle società pubbliche in house (limite poi ulteriormente abbassato a 200mila con il decreto liberalizzazioni 1/2012 dello stesso Governo Monti).






LA STORIA DELLA LIBERALIZZAZIONE IMPOSSIBILE
E’ utile riproporre una breve ricostruzione di quanto accaduto.
Già due tentativi di riforma dei servizi pubblici locali (art. 35 della finanziaria 2002 e art. 14 del collegato alla finanziaria 2004) erano stati abrogati negli scorsi anni dalla Corte Costituzionale.
Nel 2009 la legge Ronchi (conversione del d.l. 135/2009) aveva posto l’obbligo di privatizzare almeno il 40% delle partecipazioni delle municipalizzate: il sistema di affidamento diretto (in house) veniva messo in discussione a seguito del recepimento di norme di livello comunitario, modificando la normativa allora in vigore, ovvero l’art. 23-bis del d.l. 112/2008 (legge 133/2008).
Il referendum del giugno 2011 sui servizi pubblici (acqua, rifiuti e trasporti), tuttavia, abrogava l’art. 23-bis della legge 133/2008: caduto l’obbligo di cessione delle quote pubbliche delle municipalizzate, si tornava alla normativa (europea) previgente secondo cui, tra l’altro, un ente può decidere se svolgere servizi locali per mezzo di un’azienda pubblica (in house), privata, oppure mista.
Pochi giorni dopo il referendum, la manovra di Ferragosto 2011 (d.l. 138/2011) reintroduceva l’obbligo di privatizzazione per trasporti e rifiuti, escludendo solo l’acqua.
Oggi, con la sentenza della Corte Costituzionale sull’art. 4 della finanziaria-bis del 2011, viene bocciata la vendita forzosa delle società pubbliche di servizi locali e si ritorna di nuovo alle tre forme di gestione e alla situazione prima del 2009.




GLI EFFETTI SULLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
La sentenza della Consulta modifica sostanzialmente il quadro regolatorio dei servizi pubblici locali, pur non incidendo su numerose disposizioni precedenti o successive alle norme abrogate.
Sono saltate le disposizioni sul limite economico (posto a 200mila euro massimi) preclusivo per l’affidamento dei servizi a società pubbliche (in house), sull’obbligo per gli enti locali di effettuare analisi di mercato entro il 13 agosto scorso per giustificare l’attribuzione di diritti di esclusiva (ma già si parlava di una proroga) e su tuttii provvedimenti attuativi connessi.
La legge di riferimento in materia torna (per ora) ad essere la normativa europea previgente, che permette l’affidamento in house a tre condizioni: la società affidataria deve avere capitale interamente pubblico, deve svolgere la quota prevalente della propria attività con l’ente affidante, il controllo esercitato dall’ente deve essere “analogo” a quello assicurato sui propri uffici.
Rimangono in vigore le norme (successive) che ridisegnano gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio dei servizi locali, la premialità per gli enti in caso di dismissione, i vincoli inerenti le società in house, la necessità del contratto di servizio per regolare i rapporti fra ente affidante e società di gestione pubblica. Non è toccata la disciplina di altri settori, dalle farmacie al trasporto ferroviario regionale (in via di liberalizzazione), alla distribuzione elettrica o del gas. La sentenza non incide neanche sulle disposizioni relative alle società partecipate, come le norme sulle dismissioni dei comuni con meno di 30mila abitanti, il divieto di ripiano delle perdite, la necessità di coerenza con le finalità istituzionali degli enti pubblici soci.
Nulla vieta, in futuro, che vengano approvate nuove leggi in materia, anche perché la stessa Corte Costituzionale in passato ha chiarito che “il legislatore conserva il potere di intervenire nella materia oggetto del referendum”, con il solo limite che l’intento non sia di “far rivivere la normativa abrogata”.
Prima di nuovi interventi normativi andranno chiariti alcuni punti rimasti aperti: in primis l’inclusione delle società in house nei vincoli di spesa del patto di stabilità cui sono soggetti gli enti locali (si attende il regolamento attuativo), visto che la norma relativa non è stata abrogata: troppo comodo per gli enti locali poter utilizzare aziende controllate per svolgere attività (o assumere personale) altrimenti a loro direttamente inibite. Poi dovrà esser data una regolamentazione certa, stabile e duratura, al settore, ponendo fine a continue modifiche normative che hanno come unico effetto la paralisi permanente dei soggetti coinvolti. Il quadro normativo, inoltre, è troppo complesso e articolato, a causa della stratificazione degli interventi legislativi: oltre alla certezza stabile delle regole, sarebbe opportuna anche una disciplina organica e sistematica dei servizi pubblici locali.
LE CONSEGUENZE PRATICHE
Gli argomenti addotti dalla Consulta sono formalmente ineccepibili: l’aver escluso l’acqua dalle nuove norme non è sufficiente per considerare la nuova disciplina diversa dalla vecchia: era oggettivamente una forzatura politica ritenere che il referendum abrogativo si limitasse al solo ambito delle risorse idriche.
Ma gli effetti della sentenza avranno riflessi concreti sulla politica economica italiana: in particolare le dismissioni pubbliche, incentrate anche sulla vendita della aziende pubbliche locali, subiscono una pesante battuta d’arresto. Gli incentivi a vendere sono utili, ma a spingere molti enti locali a vendere è (sarebbe stato) l’azzeramento della possibilità di ricorrere all’in house e l’obbligo a liberalizzare. La sentenza modifica quindi la politica sulle liberalizzazioni, ribaltando l’indirizzo adottato dal Governo sui servizi pubblici locali e riportando in auge i piccoli monopoli locali.
In sostanza vengono aboliti tutta una serie di paletti posti per impedire alla politica di influenzare incontrastata società forti del loro monopolio a livello locale e giuridicamente indipendenti, ma soggiogate (e rese inefficienti) di fatto.
Va rilevato, comunque, che più dei vincoli di legge sugli enti locali stanno agendo i vincoli di bilancio: la strada verso le privatizzazioni sembra ormai imboccata nei fatti. Come dimostrano i progetti di valorizzazione e vendita di aziende controllate del comune di Milano (mercato ortofrutticolo, ambiente, mense) e della regione Piemonte (aeroporto, consorzio fidi). I tagli ai trasferimenti e la riduzione complessiva della spesa pubblica rendono oggi imperativo reperire risorse in ogni modo per comuni, province e regioni: la questione, per gli enti più avveduti, non sembra più essere tanto se essere costretti a vendere o meno, quanto vendere bene (se si trova il compratore).
Antistar

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Posted by
Economy 2050 on 30 agosto 2012. Filed under
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