Obbligazioni bancarie Obbligazioni Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca (2 lettori)

ferdo

Utente Senior
MILANO (MF-DJ)--Ai vertici delle grandi istituzioni finanziarie italiane

sta iniziando il lavoro per predisporre i conti semestrali. Un problema

comune sarà la contabilizzazione della quota in Atlante 1, il fondo nato

nella primavera 2016 per mettere in sicurezza la Popolare di Vicenza e

Veneto Banca. La missione del veicolo gestito da Quaestio sgr si è

conclusa bruscamente a fine giugno con la liquidazione delle due banche e

il trasferimento degli asset in bonis a Intesa Sanpaolo.

Alla luce di questo esito, scrive MF, il comitato degli investitori sarà

presto chiamato a decidere sul futuro del fondo e le discussioni tra i

quotisti sono già iniziate da qualche settimana. La strategia più

plausibile potrebbe essere liquidare il veicolo alla luce del fatto che la

partecipazione nelle due banche venete ha un valore ormai prossimo allo

zero. Questo sembra essere l'orientamento di alcuni grandi istituti di

credito, anche se tra gli investitori non mancano opinioni differenti.

Oltre che in Bpvi e Veneto Banca, Atlante 1 ha investito 800 milioni in

Atlante 2, il fondo nato nell'estate del 2016 per operare nel settore dei

non performing loans.
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un altro attore che sparisce
 

stefanofabb

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Buon giorno ai forumisti. Pag.1-18 IL Sole 24 Ore di oggi.

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Fabrib

Forumer storico
MF:
PROCESSO NEL VIVO Con due diligence e sistemi informatici scatta integrazione Intesa-Venete (Gualtieri a pagina 10)
 

cumulate

Forumer storico
Utente Tower68:

vorrei, autonomamente, presentare dichiarazione di possesso di obbl. sub Pop Vi per insinuazione al passivo.
Mi sono fatto consegnare dichiarazione di possesso dalla banca e, se ho ben compreso, dovrei inoltrarla al soggetto competente alla sua trattazione.
Ma...chi è costui ?
Il tribunale di ?
Posso farlo autonomamente ?

Se qualcuno può rispondermi, gliene sarei grato.
 

Fabrib

Forumer storico
Veneto Banca, obbligazioni sotto la lente

Oggi Veneto Banca torna sotto i riflettori con la segnalazione di un lettore che si definisce un "obbligazionista gabbato" dell'istituto finito nelle scorse settimane in liquidazione. Il filone è appunto quello degli obbligazionisti delle banche venete che cercano giustizia, i quali stanno scrivendo numerosi al nostro indirizzo email [email protected]. Risponde Carmelo Catalano.

"Sono uno dei tanti obbligazionisti gabbati di Veneto Banca. nel mio caso ho acquistato i bond subordinati ad un prezzo tra 90/95. Vorrei se fosse possibile avere dei chiarimenti:

Alla fine 2015, le 2 banche venete emettono due bond LT2 (con tasso al 9,5%) per tamponare le esigenze di capitale di fine anno. Poi scopriamo che in realtà la banca aveva già patrimonio netto negativo nel 2015 (in situazione ex articolo 2447 del codice civile), per cui mai avrebbe potuto emettere tali obbligazioni. La conseguenza è la nullità di tale emissione.

- nel 2016, le banche venete finiscono "sotto la lente di ingrandimento" di Banca Italia e BCE, che fissano un aumento di capitale di 2,5 MLD. Viene indetto un auk con tanto di prospetto, che adesso (a distanza di 1 anno) scopriamo essere totalmente fantasioso. Per cui falso in prospetto e probabilmente truffa agli obbligazionisti subordinati (rassicurati dall'aumento di capitale).

- sempre nel 2016, Atlante sottoscrive gli aumenti di capitali delle venete, con grandi dichiarazioni di tutto il sistema bancario e finanziario che le banche venete sono risanate e non ci sono più rischi.

- a fine 2016 Atlante inietta altri 900 mln nelle 2 banche per risarcire gli azionisti, aumentare le coperture degli NPL e rilanciare le 2 banche, il tutto evidentemente sotto l'egida di Banca Italia e autorità varie.

- non esistono obbligazioni subordinate retail. Esistono obbligazioni subordinate e non devono essere vendute al pubblico Retail. Pertanto, se si è riconosciuto il raggiro allo sportello, si deve riconoscere il raggiro di tutti gli strumenti subordinati collocati in maniera fraudolenta.

Adducendo queste motivazioni pensate che possa ricorrere alla procedura arbitrale, visto che ho acquistato le obbligazioni subordinate a tagli da 100.00 euro? (comunque per importi parametrati al mio patrimonio).

Con la banca con cui opero, sono classificato come investitore Retail e come tale dovrei essere tutelato indipendentemente dal taglio utilizzato per l'acquisto dello strumento finanziario.

La normativa Mifid, se non sbaglio, impone agli intermediari di non investire più di un terzo del patrimonio in un singolo titolo. Benissimo, nel mio caso ho investito una percentuale del mio patrimonio congrua a questa regola. d'accordo con il mio consulente che comunque diligentemente mi aveva messo al corrente sul tipo di strumenti che stavo acquistando.

In base alle indicazioni pervenute dalle assicurazioni del governo che grazie alla creazione del fondo Atlante e all'aumento di capitale interamente sottoscritto dallo stesso delle due banche venete, sulla base di informazioni che le stesse erano state messe in sicurezza e che non esisteva più nessun pericolo, ho deciso di fare questo tipo di investimento.

Non vedo perché, da quello che leggo, investitori come me che hanno creduto alla pubblicazioni di prospetti e rassicurazioni governative, dovrebbero essere tagliati fuori da una procedura rimborso solo per aver acquistato a tagli da istituzionali quel tipo di obbligazioni".
Bartolomeo Militello

Il gentile lettore non specifica quale obbligazione possiede, né l'epoca dell'acquisto, ma dovrebbe trattarsi della subordinata VENETO BANCA ISIN XS1327514045 emessa il 1/12/2015 scadenza 1/12/2025, 9,25% Tier II, quotata alla Borsa di Lussemburgo ed emessa in base a un prospetto base del 23 luglio 2015, relativo a un programma di emissioni fino a 5 miliardi di euro. Quello che è chiaro, invece, è che l'acquisto delle obbligazioni suddette sia avvenuto con l'intermediazione di un'altra BANCA.

Pertanto il lettore non ha la possibilità di accedere ad alcuna forma di ristoro, né tantomeno di accedere alla procedura arbitrale, poiché VENETO BANCA in liquidazione coatta amministrativa (LCA) risulta estranea all'acquisto. Difatti, allo stato attuale e salvo modifiche in sede di conversione, per accedere alle misure di ristoro previste dall'art.6 del DL 99/2017, in corso di conversione, è necessario che l'acquisto sia avvenuto nell'ambito di una negoziazione diretta con VENETO BANCA in LCA, vale a dire che il lettore abbia acquistato l'obbligazione direttamente da VENETO BANCA in LCA.

Pertanto il lettore non potrà fare altro che insinuarsi al passivo della BANCA, entro il 24 agosto, vale a dire entro 60 giorni dall'apertura della LCA.

Ciò detto, le articolate considerazione del gentile lettore ci consentono di chiarire alcuni aspetti di interesse generale.

Contrariamente a quanto affermato dal gentile lettore, non esiste nel nostro ordinamento una norma che vieti di vendere obbligazioni subordinate al retail, né tantomeno esiste una norma che impedisca che obbligazioni originariamente destinate ad investitori istituzionali, e quindi esenti da prospetto informativo, siano poi vendute ad investitori retail.

Purché ciò avvenga nel rispetto dell'art. 100 bis del TUF( D.Lvo 58/1998). Solo nel caso di violazione di questa norma l'investitore potrà attivare i rimedi previsti dal comma 3, art. 100 bis TUF, ma non certo nei confronti del soggetto che ha emesso le obbligazioni, nel caso specifico VENETO BANCA in LCA, bensì nei confronti del soggetto abilitato che ha intermediato l'acquisto delle obbligazioni.

Riguardo, infine, le vicende descritte dal lettore e che hanno interessato la BANCA, per quanto veritiere possano essere, si scontrano con il fatto che VENETO BANCA in LCA non sarà, con ogni probabilità in grado di pagare nessun creditore chirografario.

Ragion per cui, quand'anche il lettore riuscisse ad insinuarsi al passivo della BANCA per un credito risarcitorio e non in qualità di titolare dell'obbligazione subordinata, difficilmente potrà vedersi assegnare qualche somma in sede di riparto.

Ugualmente ogni azione contro i vecchi organi sociali, tra cui Consoli per intenderci, , responsabili del dissesto, pare destinata a scontrarsi con la probabile incapienza patrimoniale dei soggetti stessi, non fosse altro perché già destinatari di azioni di responsabilità miliardarie da parte della BANCA.

Il lettore, quindi, potrebbe valutare la possibilità di un'azione contro i recenti amministratori e sindaci della BANCA ex art. 2395 cc, nel caso, come pare di capire, sia stato indotto all'acquisto delle obbligazioni in seguito a comportamenti dolosi e/o colposi di questi. Alla stessa maniera potrà tentare un'azione contro BANCA D'ITALIA, e i REVISORI e lo stesso Penati del fondo Atlante, e sempre nel caso di dolo o colpa, in base al principio neminem laedere previsto dall'art. 2043 cc.. Ma si tratta di azioni molto complesse, le cui possibilità di successo possono essere valutate solo da un legale.

In linea del tutto generale possiamo dire che l'azione potrebbe avere una qualche possibilità di successo:

a) se l'acquisto sia stato fatto in seguito a comunicazioni rivolte agli investitori circa "la messa in sicurezza della BANCA, che non c'era alcun pericolo e che le banche erano state risanate";

b) se risultasse provato che tali affermazioni erano consapevolmente "inveritiere" nel momento in cui furono pronunciate.
Dott. Carmelo Catalano
 

cumulate

Forumer storico
Veneto Banca, obbligazioni sotto la lente

Oggi Veneto Banca torna sotto i riflettori con la segnalazione di un lettore che si definisce un "obbligazionista gabbato" dell'istituto finito nelle scorse settimane in liquidazione. Il filone è appunto quello degli obbligazionisti delle banche venete che cercano giustizia, i quali stanno scrivendo numerosi al nostro indirizzo email [email protected]. Risponde Carmelo Catalano.

"Sono uno dei tanti obbligazionisti gabbati di Veneto Banca. nel mio caso ho acquistato i bond subordinati ad un prezzo tra 90/95. Vorrei se fosse possibile avere dei chiarimenti:

Alla fine 2015, le 2 banche venete emettono due bond LT2 (con tasso al 9,5%) per tamponare le esigenze di capitale di fine anno. Poi scopriamo che in realtà la banca aveva già patrimonio netto negativo nel 2015 (in situazione ex articolo 2447 del codice civile), per cui mai avrebbe potuto emettere tali obbligazioni. La conseguenza è la nullità di tale emissione.

- nel 2016, le banche venete finiscono "sotto la lente di ingrandimento" di Banca Italia e BCE, che fissano un aumento di capitale di 2,5 MLD. Viene indetto un auk con tanto di prospetto, che adesso (a distanza di 1 anno) scopriamo essere totalmente fantasioso. Per cui falso in prospetto e probabilmente truffa agli obbligazionisti subordinati (rassicurati dall'aumento di capitale).

- sempre nel 2016, Atlante sottoscrive gli aumenti di capitali delle venete, con grandi dichiarazioni di tutto il sistema bancario e finanziario che le banche venete sono risanate e non ci sono più rischi.

- a fine 2016 Atlante inietta altri 900 mln nelle 2 banche per risarcire gli azionisti, aumentare le coperture degli NPL e rilanciare le 2 banche, il tutto evidentemente sotto l'egida di Banca Italia e autorità varie.

- non esistono obbligazioni subordinate retail. Esistono obbligazioni subordinate e non devono essere vendute al pubblico Retail. Pertanto, se si è riconosciuto il raggiro allo sportello, si deve riconoscere il raggiro di tutti gli strumenti subordinati collocati in maniera fraudolenta.

Adducendo queste motivazioni pensate che possa ricorrere alla procedura arbitrale, visto che ho acquistato le obbligazioni subordinate a tagli da 100.00 euro? (comunque per importi parametrati al mio patrimonio).

Con la banca con cui opero, sono classificato come investitore Retail e come tale dovrei essere tutelato indipendentemente dal taglio utilizzato per l'acquisto dello strumento finanziario.

La normativa Mifid, se non sbaglio, impone agli intermediari di non investire più di un terzo del patrimonio in un singolo titolo. Benissimo, nel mio caso ho investito una percentuale del mio patrimonio congrua a questa regola. d'accordo con il mio consulente che comunque diligentemente mi aveva messo al corrente sul tipo di strumenti che stavo acquistando.

In base alle indicazioni pervenute dalle assicurazioni del governo che grazie alla creazione del fondo Atlante e all'aumento di capitale interamente sottoscritto dallo stesso delle due banche venete, sulla base di informazioni che le stesse erano state messe in sicurezza e che non esisteva più nessun pericolo, ho deciso di fare questo tipo di investimento.

Non vedo perché, da quello che leggo, investitori come me che hanno creduto alla pubblicazioni di prospetti e rassicurazioni governative, dovrebbero essere tagliati fuori da una procedura rimborso solo per aver acquistato a tagli da istituzionali quel tipo di obbligazioni".
Bartolomeo Militello

Il gentile lettore non specifica quale obbligazione possiede, né l'epoca dell'acquisto, ma dovrebbe trattarsi della subordinata VENETO BANCA ISIN XS1327514045 emessa il 1/12/2015 scadenza 1/12/2025, 9,25% Tier II, quotata alla Borsa di Lussemburgo ed emessa in base a un prospetto base del 23 luglio 2015, relativo a un programma di emissioni fino a 5 miliardi di euro. Quello che è chiaro, invece, è che l'acquisto delle obbligazioni suddette sia avvenuto con l'intermediazione di un'altra BANCA.

Pertanto il lettore non ha la possibilità di accedere ad alcuna forma di ristoro, né tantomeno di accedere alla procedura arbitrale, poiché VENETO BANCA in liquidazione coatta amministrativa (LCA) risulta estranea all'acquisto. Difatti, allo stato attuale e salvo modifiche in sede di conversione, per accedere alle misure di ristoro previste dall'art.6 del DL 99/2017, in corso di conversione, è necessario che l'acquisto sia avvenuto nell'ambito di una negoziazione diretta con VENETO BANCA in LCA, vale a dire che il lettore abbia acquistato l'obbligazione direttamente da VENETO BANCA in LCA.

Pertanto il lettore non potrà fare altro che insinuarsi al passivo della BANCA, entro il 24 agosto, vale a dire entro 60 giorni dall'apertura della LCA.

Ciò detto, le articolate considerazione del gentile lettore ci consentono di chiarire alcuni aspetti di interesse generale.

Contrariamente a quanto affermato dal gentile lettore, non esiste nel nostro ordinamento una norma che vieti di vendere obbligazioni subordinate al retail, né tantomeno esiste una norma che impedisca che obbligazioni originariamente destinate ad investitori istituzionali, e quindi esenti da prospetto informativo, siano poi vendute ad investitori retail.

Purché ciò avvenga nel rispetto dell'art. 100 bis del TUF( D.Lvo 58/1998). Solo nel caso di violazione di questa norma l'investitore potrà attivare i rimedi previsti dal comma 3, art. 100 bis TUF, ma non certo nei confronti del soggetto che ha emesso le obbligazioni, nel caso specifico VENETO BANCA in LCA, bensì nei confronti del soggetto abilitato che ha intermediato l'acquisto delle obbligazioni.

Riguardo, infine, le vicende descritte dal lettore e che hanno interessato la BANCA, per quanto veritiere possano essere, si scontrano con il fatto che VENETO BANCA in LCA non sarà, con ogni probabilità in grado di pagare nessun creditore chirografario.

Ragion per cui, quand'anche il lettore riuscisse ad insinuarsi al passivo della BANCA per un credito risarcitorio e non in qualità di titolare dell'obbligazione subordinata, difficilmente potrà vedersi assegnare qualche somma in sede di riparto.

Ugualmente ogni azione contro i vecchi organi sociali, tra cui Consoli per intenderci, , responsabili del dissesto, pare destinata a scontrarsi con la probabile incapienza patrimoniale dei soggetti stessi, non fosse altro perché già destinatari di azioni di responsabilità miliardarie da parte della BANCA.

Il lettore, quindi, potrebbe valutare la possibilità di un'azione contro i recenti amministratori e sindaci della BANCA ex art. 2395 cc, nel caso, come pare di capire, sia stato indotto all'acquisto delle obbligazioni in seguito a comportamenti dolosi e/o colposi di questi. Alla stessa maniera potrà tentare un'azione contro BANCA D'ITALIA, e i REVISORI e lo stesso Penati del fondo Atlante, e sempre nel caso di dolo o colpa, in base al principio neminem laedere previsto dall'art. 2043 cc.. Ma si tratta di azioni molto complesse, le cui possibilità di successo possono essere valutate solo da un legale.

In linea del tutto generale possiamo dire che l'azione potrebbe avere una qualche possibilità di successo:

a) se l'acquisto sia stato fatto in seguito a comunicazioni rivolte agli investitori circa "la messa in sicurezza della BANCA, che non c'era alcun pericolo e che le banche erano state risanate";

b) se risultasse provato che tali affermazioni erano consapevolmente "inveritiere" nel momento in cui furono pronunciate.
Dott. Carmelo Catalano

proprio perché nutro poche speranze vorrei procedere autonomamente.
Con SNS, tanto per capirci, mi sono affidato a un legale e sono fiducioso che prima o poi qualcosa prenderò.
Con le Venete se non cambia qualcosa nel decreto la vedo dura e per questo vorrei evitare di spendere ulteriormente per un avvocato.

Ripropongo per altri.
A chi inoltro la mia insinuazione al passivo ?
 

Fabrib

Forumer storico
proprio perché nutro poche speranze vorrei procedere autonomamente.
Con SNS, tanto per capirci, mi sono affidato a un legale e sono fiducioso che prima o poi qualcosa prenderò.
Con le Venete se non cambia qualcosa nel decreto la vedo dura e per questo vorrei evitare di spendere ulteriormente per un avvocato.

Ripropongo per altri.
A chi inoltro la mia insinuazione al passivo ?
BpVi e Vb, Viola commissario liquidatore | Vvox
http://www.studiopaganopartners.it/...a-gli-ex-soci-resta-linsinuazione-al-passivo/
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
proprio perché nutro poche speranze vorrei procedere autonomamente.
Con SNS, tanto per capirci, mi sono affidato a un legale e sono fiducioso che prima o poi qualcosa prenderò.
Con le Venete se non cambia qualcosa nel decreto la vedo dura e per questo vorrei evitare di spendere ulteriormente per un avvocato.

Ripropongo per altri.
A chi inoltro la mia insinuazione al passivo ?
La penso come lei ..autonomamente,buona sera
 

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