L'ora della MIFID: vantaggi e svantaggi per gli investitori (1 Viewer)

giuseppe.d'orta

Forumer storico
Il 1 Novembre 2007 entrano in vigore (con una serie di norme transitorie) i regolamenti attuativi della seconda direttiva europea in materia di servizi finanziari: MiFID - Markets in Financial Instruments Directive.
Sul sito della Consob è possibile leggere tutta la normativa regolamentare con anche una serie di commenti interpretativi dell'autorità sui temi sollecitati dalla procedura di consultazione che (come ormai buona consuetudine) viene svolta prima dell'emanazione del documento definitivo.
Il dado, quindi, ormai è tratto.
Invece di soffermarci a criticare questo o quell'aspetto (molto ci sarebbe da dire), riteniamo più utile sottolineare alcuni vantaggi e potenziali svantaggi per gli investitori derivanti dall'applicazione della nuova normativa.

1. Conoscere i propri diritti
Il primo elemento fondamentale (che vale per questa normativa, ma valeva –parimenti- anche per la precedente) riguarda l'importanza di conoscere i propri diritti. Neppure la migliore delle leggi possibili è utile se l'investitore la ignora. E' ormai certo che le banche faranno "lo stretto indispensabile" per evitare i rischi giuridici più grandi. L'investitore accorto, invece, deve pretendere che l'intermediario applichi la legge formalmente e sostanzialmente e questo può farlo solo se ha una conoscenza, almeno basilare, dei propri diritti.

2. Tipologia di cliente
Gli intermediari devono classificare i clienti in: (1) al dettaglio, (2) professionali e (3) controparti qualificate. In base al tipo di cliente, si prevede una diversa graduazione degli obblighi e delle regole di condotta a cui devono attenersi gli intermediari finanziari. L'art. 35 del nuovo regolamento prevede che la banca comunichi al cliente la tipologia nel quale è stato classificato. E' importante che ogni investitore non professionale si accerti di essere nella categoria di cliente al dettaglio.

3. Informazioni
Sono previste norme dettagliate (da art. 27 a 34) circa il tipo (e le modalità) di informazioni che devono essere fornite al cliente al dettaglio.
E' bene che gli investitori leggano questi articoli e pretendano che l'intermediario fornisca tali informazioni in maniera chiara e comprensibile.

4. Adeguatezza, appropriatezza execution only
E' stato graduato (discutibilmente) il livello di protezione degli investitori in base al tipo di servizio fornito. Se viene fornito il servizio di consulenza finanziaria e di gestione di portafogli, la banca ha l'obbligo di verificare l'adeguatezza del servizio prestato al cliente (art. 39). Se invece prestano altri servizi d'investimento (negoziazione, collocamento di prodotti di risparmio gestito, ecc.) deve valutare l'"appropriatezza". Con questo termine si indica la valutazione che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi all'operazione che si sta valutando. Che poi la stessa sia adeguata o meno non rileva per quanto riguarda l'appropriatezza. Per assurdo, se un investitore ha una buona capacità di valutare il rischio di un investimento speculativo e decide di investirvi il 100% del suo patrimonio, compie un operazione "appropriata" anche se palesemente inadeguata. Tale valutazione è molto importante in eventuali cause di risarcimento danni.
C'è poi la cosi' detta modalità di "mera esecuzione degli ordini". In questa modalità l'intermediario è esonerato dalla responsabilità di fare valutazioni circa l'appropriatezza dell'operazione che si va a porre in essere.
Per fare questo è sufficiente che l'intermediario informi il cliente che sta eseguendo l'operazione in questa modalità. E' prevedibile che le banche, per evitare i rischi giuridici, abusino di questa scappatoia facendo firmare sempre ai clienti che l'operazione avviene in modalità di mera esecuzione di ordini. E' importante che gli investitori evoluti si rifiutino di firmare tali clausole a meno che realmente non desiderino operare in piena autonomia senza le protezioni previste dalla legge.

5. Consulenza finanziaria
Si introduce il servizio di consulenza finanziaria fra i servizi d'investimento principali, ovvero quelli soggetti a specifiche autorizzazioni e normative di garanzie da parte degli organismi di vigilanza (Consob e Banca d'Italia).
Questo servizio può essere prestato in conflitto d'interessi dalle banche e dai promotori finanziari, ovvero in assenza di conflitto d'interessi dai consulenti finanziari indipendenti per i quali, in questi giorni, si stanno definendo le regole di iscrizione ad un apposito albo.
La normativa prevede che non si possa fornire il servizio di consulenza se l'investitore non ha fornito al consulente tutte le informazioni necessarie per valutare l'adeguatezza.
La norma prevede che il servizio di consulenza possa essere fornito anche senza un apposito contratto scritto.
E' chiaro che se si desidera una vera consulenza è necessario rivolgersi ad un libero professionista, ma se si usufruisce della "consulenza" dell'intermediario, ciò aumenta il suo grado di responsabilità giuridica. Se viene offerto il servizio di consulenza dall'intermediario (a patto che ciò non implichi un aumento dei costi), non è una buona strategia rifiutarlo, è bene anzi sottolineare (anche con una lettera magari raccomandata consegnata a mano con una ricevuta) che le operazioni poste in essere sono eseguite nell'ambito del servizio di consulenza. Ciò obbliga l'intermediario a verificare che le operazioni eseguite siano non solo appropriate, ma anche adeguate alle caratteristiche dello specifico investitore.

L'introduzione in Italia della direttiva comunitaria sui servizi d'investimento ha moltissime implicazioni che è bene che siano conosciute dagli investitori (si pensi, ad esempio alle norme in materia di incentivi, di conflitti d'interesse, ecc.). Torneremo sul tema con specifici articoli.


di Alessandro Pedone
 

Cip1

Forumer storico
Bene

Ai primi di luglio ricevetti dalla mia banca una paccottiglia di roba da sottoscrivere che mi sono rifiutata categoricamente di restituire firmata, non solo perché mi avrebbe comportato un aggravio postale di piu di 10 euro (dato che le buste in allegato già affrancate con addebito al mittente erano talmente piccole che non vi entrava nemmeno un biglietto della lotteria) ma per la scarsa trasparenza..

La lettera di accompagnento mi comunica che in base al monitoraggio sulla mia operatività, mi veniva automaticamente attribuita una somma tot di operatività, la mia operatività , sulla base di una serie di delibere Consob, non poteva superare quella cifra (e mi sta benissimo), aggiungono che se entro data tot non avessi comunicato o restituito i moduli firmati, quella somma mi sarebbe stata “attribuita di ufficio”..ora siccome quella cifa mi stava benissimo e non intendevo modificarla non capisco i successivi solleciti e pure insistenti, per la mancata riconsegna dei moduli firmati

Ma forse occorrere precisare di che moduli si trattasse

1
Moduli per definire la mia tipologia di rischio con domande inopportune circa la mia situazione reddituale, che devo se mai riferire al fisco e non alla banca, esempio..quanto del mio reddito impegno in percentuale in transazioni finanziarie (che furbastri) , il che equivale non tanto a definire la mia presunta capacità di sostenere il rischio che mi voglio assumere (che è soggettiva, in quanto alla fine poi dipenda dal tenore di vita, ovvero se ho un reddito di 1 milione di euro, saranno ben affari miei se ne voglio rischiare 990 in borsa e mangiare cipolle il resto dell’anno) ma ad indagare sulla mia posizione fiscale… ed altre domande strane che credo vadano contro la legge sulla riservatezza

2
Tutta una serie di moduli o meglio dichiarazioni ad effetto “retroattivo” e qui la cosa puzza alquanto.
Fanno riferimento ad una delibera Consob del 1998 (domani se è il caso recupero il tutto e preciso articoli a comma che la banca stessa ha precisato) , sono lettere che la banca stessa retrodata, 2 luglio 2002, 4 nov 2002, 5 genn 2003, 30 dic 2003..ecc. ecc. dove dovrei sottoscrivere ( al luglio 2007) il capitale di rischio o la mia capacità di sopportare il rischio a quelle date…
Questi moduli sono semplicemente ridicoli, ad oggi luglio 2007 la Banca avrebbe la pretesa io sottoscrivessi moduli ad effetto retroattivo.. l’assurdita è che , sempre con riferimento a quella delibera Consob del 1998, dovrei sottoscrivere che il mio capitale di rischio non poteva superare la cifra tot, mentre all’epoca io operavo (o meglio mi veniva concesso di operare) con cifre assai superiori…..

Allora dato che non siamo fessi, se la banca era all’epoca inadempiente, sulla base di quella delibera Consob, non vedo perché dovrei levarle le castagne dal fuoco

Ho parlato molto chiaro col mio promotore finanziario, che mi ha aperto il conto, ci avrebbe pensato lui, non ho piu ricevuto solleciti, forse che la parola INADEMPIENZA bancaria alle delibere Consob abbia fatto effetto?

La cosa potrebbe far semplicemente ridere, ma potrebbe anche assumere effetti scandalosi ed il punto centrale sta nel Capitale di riferimento che tutti noi abbiamo sottoscritto di mano in mano, negli ultimi anni, pena l’inoperatività totale, ed un altro fantasma si aggira all’orrizonte , il crash dell’11 settembre 2001, due operatori su tre sono saltati ed i danni si sarebbero ridotti al minimo se solo “certe “ banche avessero fatto valere il Capitale di riferimento sottoscritto dall’utente, certo ma non ci sono solo banche ci sono anche fior di primari maket maker.

Certo non tutti potranno capire fino in fondo la questione, sicuramente tre o quattro “amici”

Se li avete ricevuti, non sottoscrivete quei moduli retroattivi e retrodatati, all’epoca vi è già stato fatto sottoscrivere il Capitale di riferimento (pena l’inoperatività totale) e che faceva già testo, a quanto pare disatteso pure quello.

Inoltre se la Banche sono state inadempienti circa quelle delibere che citano… (e non solo per ciò che riguarda il Capitale di riferimento)

Che si arrangino.
 

woolloomooloo

Forumer storico
Re: L'ora della MIFID: vantaggi e svantaggi per gli investit

giuseppe.d'orta ha scritto:
3. Informazioni
Sono previste norme dettagliate (da art. 27 a 34) circa il tipo (e le modalità) di informazioni che devono essere fornite al cliente al dettaglio.
E' bene che gli investitori leggano questi articoli e pretendano che l'intermediario fornisca tali informazioni in maniera chiara e comprensibile.

son andato in filiale Intesa Sanpaolo (ex sanpaolo) per chiedere maggiori informazioni.
l'omino della banca non mi ha spiegato granchè , ma almeno mi ha stampato una copia 'draft' completa di come intenda la banca far fronte a questa normativa.
Son dovuto andare in filiale perchè su internet compare solo 'un estratto'.. :(
La prima cosa che mi è balzata subito all'occhio è che Intesa Sanpaolo scambia TUTTI i titoli di stato con questo ordine di priorità:
1- TLX
2- MOT e EUROMOT

fanno così per applicare il 'best execution policy'.
dato che le condizioni base sono
- 0,25% di comm per TLX
- 0,25% di comm per MOT e EUROMOT (minimo 5€)

sulle commissioni mi sembra tutto ok, ma come la mettiamo come differenze tra i prezzi di acquisto/vendita?
e come volumi di scambi (liquidità)?

son un poco confuso... :-?
 

Gianlu72

Nuovo forumer
ciao
nel mio caso mi è stato bloccato il servizio di trading online e sono dovuto andare in banca per firmare e leggere tutta la pappaerdella ma la cosa che in parte mi ha lasciato un po perplesso è quello del cercare di capire se tu sei un investitore professionale o no quanto intendi più o meno investire e con che scadenza.........ma io spero che sia solo una cosa della mia banca per capire che rischi posso correre anche se ben coscente di quello che faccio ma booooooo

comunque alla fine mi è toccato firmare e adesso sono diciamo in regola

adeu
 

woolloomooloo

Forumer storico
fonte: http://investire.aduc.it

"E' stata pubblicata (ed e' accessibile dopo qualche piccolo problema di link) sul sito della Consob la versione Italiana della Guida per gli investitori sulla MiFID realizzata dal CESR (THE COMMITTEE OF EUROPEAN SECURITIES REGULATORS).
Per agevolare la divulgazione, alleghiamo il PDF alla presente notizia e lo inseriamo nell'area "Documenti" del sito.
Allegato: 219044-consumers_guide_mifid_cesr_ITA1.pdf"

saludi
 

r.teox

Nuovo forumer
Ciao a tutti,
ho letto quello che avete ma è rimasta in me un pò di confusione. Questa normativa MIFID (ammetto che non la ho ancora letta) riguarda solo certi tipi di investimenti?
Ovvero sono obbligato a compilare i moduli per avere il conto o per giocare in borsa? Oppure devo compilare i moduli solo se compro fondi?
Grazie
 

risparmier

Forumer storico
Imposta di Bollo

In occasione della stipula del contratto per adeguamento alla normativa MIFID, viene applicato al risparmiatore un addebito per IMPOSTA DI BOLLO di € 14,62 ?

E' applicato tramite tutti gli intermediari ( SIM, Banche, "Supermercati di fondi online") presso i quali si abbiano fondi e/o titoli?
Mi è stato detto che tramite Onlinesim viene applicato il costo per Bolli per la stipula del contratto adeguato alla MIFID.

Grazie.
 

borsaro

Forumer attivo
Alcuni consigli per i risparmiatori:

1. ricordatevi che quando andate in banca o da un promotore finanziario, chi vi sta dinnanzi non lo pagate voi, ma dalla banca, sim, compagnia ecc. di chi credete faccia veramente gli interessi?

2. non accettate mai prodotti che non prevedono il prospetto informativo: se l'operatore li propone sta compiendo un abuso e probabilmente non è un buon investimento.

3. i prodotti strutturati sono pensati per far guadagnare l'emittente.

4. se volete sottoscrivere fondi o sicav, verificate il loro andamento in base al bechmark: se hanno rendimenti inferiori, sono ETF mascherati da fondi con commissioni da fondi; privilegiate le società indipendenti.

5. se volete fare un investimento azionario, dimenticate i vostri soldi per almeno 7 anni, se non potete rivolgetevi ad altri investimenti.

Oggi sono stato in banca e ho visto quanto segue:

- tasso di interesse per aperture di credito per importi sotto i 5000 euro: 12%;
- tasso di interesse per leasing per importi sotto i 5000 euro: 11%;
- tasso di interesse su carte di credito tipo "revolving": 14%.

Occhio alla penna! :)
 

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